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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34606/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 17 marzo 2026 della Corte d’appello di Reggio Calabria, che aveva confermato la decisione di primo grado di affermazione della sua responsabilità per furto d’acqua aggravato dalla destinazione del bene a pubblico servizio. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’aggravante prevista dall’art. 625, n. 7, c.p.; la censura, tuttavia, era generica e si riferiva all’esposizione alla pubblica fede, aggravante non contestata né riconosciuta, senza confrontarsi con la diversa aggravante fondata sulla destinazione dell’acqua a pubblico servizio. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione sul diniego dell’attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p., riproponendo argomenti già esaminati e respinti in appello. La sentenza d’appello aveva distinto il valore intrinseco del bene dal valore commerciale e, considerate le modalità di collegamento alla rete idrica, aveva ritenuto che il prelievo fosse non occasionale e duraturo; l’imputato non aveva fornito elementi idonei a dimostrare la speciale tenuità del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generico il primo motivo perché non si confrontava con la ratio della decisione sull’aggravante effettivamente riconosciuta, ossia la destinazione dell’acqua a pubblico servizio, e si appuntava invece sull’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, estranea alla contestazione e alla decisione. Ha dichiarato generico anche il secondo motivo, rilevando che riproponeva ragioni già disattese e che la motivazione d’appello sul prelievo non occasionale e duraturo e sulla mancanza di elementi attestanti la speciale tenuità del danno non presentava vizi rilevabili in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625, n. 7, c.p.

    Il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e correlato vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., è del tutto generico poiché formula censure, peraltro versate in fatto, indirizzate all'aggravante della esposizione alla pubblica fede - non contestata e non ritenuta - senza confrontarsi con la destinazione a pubblico servizio della res oggetto di illecita apprensione, alla quale la motivazione si riferisce e che, pertanto, resta esente da censure;

    La censura sull’aggravante è generica se non si confronta con la ragione effettivamente posta a fondamento della decisione impugnata, ma attacca un’aggravante diversa, non contestata né riconosciuta. Nel caso concreto, la motivazione riguardava la destinazione dell’acqua a pubblico servizio.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    La Corte di merito ha, con motivazione che non evidenzia vizi rilevabili in questa sede (f. 4), opportunamente distinto il valore intrinseco del bene dal suo valore commerciale, inferendo, secondo consolidate massime d'esperienza (Sez. 5, n. 16354 del 27/03/2026, Matà, Rv. 290117 - 02), dalle modalità del collegamento alla rete idrica il prelievo non occasionale - e, dunque, duraturo - di acqua, senza che l'imputato abbia introdotto alcun elemento atto a configurare il danno in termini di speciale tenuità (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450);

    Ai fini del riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità, la valutazione può considerare la natura e il valore del bene e le concrete modalità della condotta. Un collegamento alla rete idrica da cui si inferisca un prelievo non occasionale e duraturo, in assenza di elementi che dimostrino la speciale tenuità del danno, può sostenere il diniego dell’attenuante.

  • art. 616 c.p.p.

    Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

    La declaratoria d’inammissibilità comporta, nella decisione in esame, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È generico il motivo di ricorso che non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia impugnata e censura invece un’aggravante diversa da quella contestata e riconosciuta.
  • La speciale tenuità del danno va valutata alla luce delle caratteristiche concrete del bene e delle modalità e durata della condotta; il prelievo non occasionale di acqua dalla rete idrica può giustificare il diniego dell’attenuante quando non siano stati introdotti elementi idonei a dimostrare la speciale tenuità del danno.
  • È generico in cassazione il motivo che si limita a riproporre argomenti già esaminati e disattesi dal giudice d’appello, senza individuare vizi della motivazione rilevabili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale

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