Cassazione Civile, Ordinanza n. 28758/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla realizzazione, su un immobile concesso in locazione a una società, di opere interne consistenti in un soppalco e nella diversa organizzazione degli spazi, sulla base di una DIA e di elaborati tecnici redatti dal geometra incaricato come progettista e direttore dei lavori. Dopo la cessazione del rapporto di locazione e il rilascio dell'immobile, la locatrice ha riscontrato una difformità tra l'opera realizzata e quanto progettato e dichiarato, con altezze dei locali inferiori ai minimi previsti dal regolamento edilizio per l'uso commerciale-artigianale; secondo i giudici di merito ciò rendeva il manufatto inutilizzabile per la destinazione voluta e ne imponeva la demolizione, con costi di ripristino stimati in ATP. Il geometra ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: 1) insussistenza di un contatto sociale qualificato con la proprietaria, essendo il suo incarico stato conferito dalla conduttrice/fallita e trattandosi semmai di obbligazioni di prestazione verso il proprio committente o verso la PA; 2) difetto di legittimazione/titolarità attiva della società attrice, che non sarebbe stata proprietaria al tempo del conferimento dell'incarico e della realizzazione dell'opera; 3) insussistenza di un danno concreto e attuale e erronea quantificazione del danno sulla base dell'ATP, anche per la sanabilità della difformità; 4) omesso rilievo del concorso colposo/ex art. 1227 c.c. della società che non avrebbe attivato la variante in sanatoria; 5) erroneo rigetto della domanda di indebito arricchimento per le attività professionali svolte e non pagate. La società resistente ha replicato e proposto ricorso incidentale condizionato sostenendo che la variante in corso d'opera non fosse comunque consentita dalle norme edilizie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto corretta la qualificazione della responsabilità del professionista come responsabilità da contatto sociale qualificato, valorizzando l'ingerenza della sua attività professionale nella sfera giuridica della locatrice/proprietaria, l'affidamento ingenerato, la partecipazione alla vicenda negoziale e la violazione dei doveri di diligenza, vigilanza e controllo propri del progettista-direttore dei lavori. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi: il secondo perché le censure sulla titolarità del danno e sulla legittimazione passiva erano assorbite dalla ratio autonoma del contatto sociale e comunque attinenti ad argomentazioni ad abundantiam; il terzo perché mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e la quantificazione del danno operata dal giudice di merito e dalla consulenza tecnica; il quarto perché la deduzione del concorso del danneggiato ex art. 1227, secondo comma, c.c. era nuova e non sollevabile d'ufficio; il quinto perché non si confrontava specificamente con la ratio del rigetto della domanda di arricchimento senza causa, fondata sull'inutilizzabilità dell'opera e quindi sull'assenza di arricchimento. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale di ricorso per violazione di legge richiamato per tutti i motivi dedotti.
Richiamato per sostenere e per escludere la responsabilità contrattuale del professionista; la Corte afferma la correttezza della ricostruzione in termini di responsabilità da contatto sociale qualificato, assimilabile alla responsabilità contrattuale.
Richiamato dal ricorrente per negare la legittimazione della società attrice; la Corte osserva che il riferimento fatto dal giudice di merito era solo subordinato e ad abundantiam, senza incidere sulla ratio decisiva fondata sul contatto sociale.
La Corte ribadisce che la violazione della norma è deducibile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova, non quando si contesta la valutazione delle prove o della consulenza tecnica.
Richiamato per censurare la prova del danno e la sua quantificazione; la Corte considera la censura inammissibile perché diretta contro apprezzamenti di merito.
art. 1227, secondo comma, c.c.
La Corte afferma che il mancato attivarsi del creditore per evitare l'aggravamento del danno è questione che deve essere specificamente eccepita dalla parte e non può essere rilevata d'ufficio.
Indicato come fonte delle obbligazioni da contatto sociale qualificato, tramite ogni altro atto o fatto idoneo a produrle.
art. 2 Cost.
Richiamato per valorizzare il principio di solidarietà sociale quale fondamento della tutela del soggetto che confida nell'attività professionale altrui.
art. 10 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Richiamato nel motivo incidentale sulla conformità edilizia e sulla sanabilità delle opere.
art. 32 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Richiamato nel motivo incidentale come norma edilizia ostativa alla sanatoria tramite variante in corso d'opera.
Massime di principio
- La responsabilità da contatto sociale qualificato può sorgere anche in assenza di un contratto formale quando un professionista qualificato ingerisce la propria attività nella sfera giuridica altrui, generando un affidamento meritevole di tutela sulla correttezza e conformità della prestazione.
- Per configurare il contatto sociale qualificato occorrono: ingerenza nella sfera giuridica altrui, svolgimento di una prestazione professionale da parte di soggetto qualificato, presenza di regole di condotta poste a tutela dei terzi e affidamento del soggetto inciso dall'attività.
- Il direttore dei lavori e progettista deve vigilare sulla conformità dell'opera al progetto, al regolamento contrattuale e alle regole della tecnica; tali obblighi assumono natura anche protettiva verso i soggetti nella cui sfera giuridica l'opera incide.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo quando sia denunciata un'erronea distribuzione dell'onere probatorio; non è invece ammissibile usarla per contestare il merito della valutazione delle prove o della consulenza tecnica.
- Il concorso del creditore nell'aggravamento del danno ex art. 1227, secondo comma, c.c. integra eccezione in senso stretto e deve essere tempestivamente dedotto dalla parte interessata, non potendo essere rilevato d'ufficio.
- La domanda di arricchimento senza causa richiede la dimostrazione di un effettivo arricchimento dell'altra parte; se l'opera è inutilizzabile, difetta il presupposto dell'arricchimento e la pretesa restitutoria non può essere accolta.
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