Cassazione Civile, Ordinanza n. 28687/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ricorrente)
La controversia
Nel giudizio di cassazione era stato emesso un decreto di estinzione ex artt. 380-bis e 391 c.p.c. senza statuizione sulle spese, perché il provvedimento dava atto che la parte intimata non aveva svolto attività difensiva. La parte intimata ha quindi presentato istanza di correzione di errore materiale, deducendo di avere invece depositato ritualmente controricorso, non inserito nel fascicolo elettronico per un disguido informatico, e chiedendo che il decreto fosse corretto e integrato con la liquidazione delle spese a suo favore. La doglianza sostanziale era che l'omessa considerazione del controricorso avesse indotto un'erronea statuizione sulle spese. La Corte ha però rilevato che tale questione non integra un mero errore materiale, ma una possibile erronea percezione di un atto di causa, quindi un errore revocatorio; inoltre la domanda avrebbe richiesto valutazioni decisorie non consentite nel procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha affermato che la mancata considerazione del controricorso asseritamente depositato, per un disguido del sistema informatico, non è emendabile con la procedura di correzione ex art. 287 c.p.c. e art. 391-bis c.p.c., ma semmai con revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., da proporre nei termini di legge. Ha altresì escluso la possibilità di convertire in questa sede l'istanza di correzione in domanda di revocazione. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, poiché il procedimento attivato era quello di correzione di errore materiale.
Norme richiamate
il procedimento di correzione è limitato ai meri errori materiali e alle discrasie tra volontà del giudice e sua rappresentazione grafica, senza incidere sul contenuto decisorio
consente la correzione dei provvedimenti della Cassazione nei limiti dell'errore materiale e, nel regime richiamato, rileva anche quale termine per la revocazione per errore di fatto
richiamato come base procedurale del decreto di estinzione pronunciato dal consigliere delegato
richiamato come base procedurale del decreto di estinzione pronunciato dal consigliere delegato
l'erronea supposizione dell'assenza di un atto ritualmente depositato integra errore di fatto revocatorio, non errore materiale
sessanta giorni dalla notificazione ovvero sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento
individua il termine perentorio per proporre la revocazione nei casi considerati dalla Corte
Massime di principio
- La correzione dell'errore materiale è esperibile solo quando vi sia un mero scarto tra il giudizio espresso e la sua traduzione grafica, rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento, senza necessità di nuove valutazioni decisive.
- Se la parte sostiene che il giudice abbia omesso di considerare un atto o documento ritualmente depositato, l'errore è di regola un errore di fatto revocatorio e non un errore materiale correggibile.
- Non è consentito, nel procedimento di correzione, integrare un provvedimento con la liquidazione delle spese se ciò richiede di accertare presupposti decisori non già chiaramente desumibili dalla motivazione.
- L'istanza di correzione non può essere convertita in domanda di revocazione, perché i due rimedi hanno natura, presupposti e finalità diverse.
- Ai fini dell'errore di fatto revocatorio, tra gli atti e documenti della causa rilevano anche quelli ritualmente depositati ma non inseriti nel fascicolo per disguido dell'ufficio giudiziario.
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