Cassazione Civile, Ordinanza n. 28714/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ricorrente)
La controversia
Nel procedimento di legittimità originario, definito con ordinanza n. 3680/2025, la Corte aveva dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso. Nondimeno, nel dispositivo di quella ordinanza era stato inserito per errore il capo relativo al c.d. raddoppio del contributo unificato, con attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La parte interessata ha così sollecitato la correzione dell'errore materiale, deducendo che tale attestazione non deve essere pronunciata quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha accolto la correzione dell'errore materiale e ha disposto l'eliminazione dal dispositivo dell'ordinanza n. 3680/2025 del capo relativo all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La decisione si fonda sul principio per cui l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è dovuto solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, mentre resta escluso in caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
consente la correzione di errore materiale nel provvedimento della Corte di cassazione.
secondo comma, ultimo periodo
richiamato come base procedurale per la correzione dell'errore materiale.
art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.
richiamato per gli adempimenti conseguenti alla correzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il testo applicato all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La previsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ha natura eccezionale e finalità preventivo-deterrente, perciò è soggetta a stretta interpretazione.
- Il c.d. raddoppio del contributo unificato può essere disposto solo quando il provvedimento definitorio rientra nelle fattispecie tipiche previste dalla norma, cioè rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, non deve essere inserita nel dispositivo l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
- L'errore materiale che consista nell'inserimento nel dispositivo di un capo non dovuto è emendabile mediante il procedimento di correzione previsto dal codice di rito.
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