Cassazione Civile, Ordinanza n. 28689/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha ordinato che l'ordinanza n. 12580/2019 fosse corretta nel senso che, sia in motivazione sia in dispositivo, il pagamento delle spese deve essere disposto "in favore dello Stato" anziché in favore della curatela fallimentare. Il provvedimento è quindi di correzione del precedente errore materiale, con trasmissione alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte processuale)
La controversia
Il procedimento riguarda la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Nel provvedimento originario, la liquidazione delle spese era stata disposta in favore della curatela fallimentare controricorrente, mentre dagli atti risultava che il fallimento era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto del 14 giugno 2015. Da ciò derivava che le spese processuali dovevano essere liquidate in favore dello Stato e non in favore della curatela. L'istanza di correzione ha quindi sollecitato il rilievo officioso dell'errore materiale ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c.
Norme richiamate
art. 391 bis c.p.c.
è richiamato quale base normativa del potere di correzione dell'errore materiale da parte della Corte di cassazione
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione può essere corretto anche d'ufficio quando risulti dagli atti l'evidenza della svista.
- Se una parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione delle spese processuali deve essere disposta in favore dello Stato e non in favore della parte o del suo difensore.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale, la Corte interviene limitatamente alla rettifica dell'errore evidente, senza rimettere in discussione il decisum sostanziale del provvedimento corretto.
Come è indicizzato
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