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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14272/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imprenditore)

La controversia

Nel giudizio di merito un imprenditore agricolo aveva convenuto il fratello, anch'egli imprenditore agricolo, sostenendo che le rispettive aziende erano gestite come un unico centro di interessi nei rapporti con terzi e fornitori e chiedendo, tra l'altro, la restituzione di una somma di euro 39.870 da lui pagata per l'acquisto di vitelli venduti a favore del fratello. Il Tribunale aveva qualificato tale domanda come azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. e l'aveva accolta. In appello il convenuto aveva contestato la residualità dell'azione, sostenendo che tra i fratelli vi fosse una società di fatto e quindi che l'attore disponesse di un'azione contrattuale tipica, incompatibile con l'art. 2041 c.c. La Corte d'appello aveva però ritenuto non provata l'esistenza della società di fatto e aveva confermato la decisione. In cassazione il ricorrente ha denunciato la violazione delle norme sulla confessione (artt. 2733-2735 c.c.), deducendo che l'esistenza della società di fatto sarebbe stata confessata dall'attore nell'atto di citazione e in alcune lettere anteriori al giudizio, e che tale confessione avrebbe dovuto esonerarlo dall'onere della prova; ha inoltre sostenuto che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ignorato tali dichiarazioni documentali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, la novità della questione sulla natura confessoria delle dichiarazioni, poiché si tratta di accertamento misto di fatto e diritto e non risultava che il tema fosse stato tempestivamente dedotto in appello. Ha poi osservato che la mancata considerazione di alcune fonti di prova non è, di regola, censurabile in cassazione, salvo i limitati casi dell'errore revocatorio o dell'omesso esame di un fatto decisivo. Infine ha escluso la decisività della censura: anche a voler ritenere confessata la gestione comune delle aziende, ciò non bastava a provare una società di fatto, occorrendo anche l'allegazione e la prova dell'accordo sulla ripartizione degli utili in proporzione ai conferimenti, elemento che la Corte d'appello aveva ritenuto non provato. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di arricchimento senza causa è ammissibile solo in via residuale, quando il soggetto non disponga di un'azione tipica per far valere il proprio diritto.

  • artt. 2733-2735 c.c.

    La confessione richiede un accertamento anche di fatto, poiché occorre verificare la sussistenza dell'animus confitendi e il carattere sfavorevole della dichiarazione; la sua deduzione per la prima volta in cassazione è inammissibile se la questione non è stata proposta nei gradi di merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non consente di introdurre per la prima volta in cassazione una questione che postula accertamenti di fatto non compiuti nei gradi precedenti.

  • art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.

    La decisione è stata resa con deposito della motivazione nel termine previsto per la camera di consiglio.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore contributo unificato è parametrato a quello dovuto per il ricorso principale.

  • art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55

    Rileva ai fini della liquidazione delle spese con riconoscimento delle spese forfettarie.

Massime di principio

  • La natura confessoria di una dichiarazione non è una mera questione di diritto, ma un accertamento misto di fatto e di diritto; perciò non può essere prospettata per la prima volta in cassazione se non sia stata tempestivamente devoluta nei gradi di merito.
  • La mancata valorizzazione di una specifica fonte di prova non integra di per sé un motivo di ricorso per cassazione, salvo che la censura si traduca nell'omesso esame di un fatto decisivo o in un errore revocatorio.
  • L'azione di arricchimento senza causa è esperibile soltanto in via residuale: se il preteso depauperato dispone di un'azione contrattuale tipica, la domanda ex art. 2041 c.c. non è ammissibile.
  • Per configurare una società di fatto non basta la mera gestione comune o un'operatività unitaria verso i terzi; occorre allegare e provare anche l'accordo societario, in particolare l'intesa sulla ripartizione degli utili in rapporto ai conferimenti.
  • Le valutazioni di merito sulla prova dell'esistenza di una società di fatto non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità effettivamente dedotto e rilevante.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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