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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10881/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che confermava la confisca della societa M&G disposta dal Tribunale di Trapani. Il ricorrente deduceva violazione dell'art.125 c.p.p. per motivazione inesistente o apparente, sostenendo che la Corte di appello avrebbe fondato la decisione sulla sola sentenza di proscioglimento del Tribunale di Marsala (per estinzione per prescrizione) senza approfondimento probatorio e senza verificare l'accusa di intestazione fittizia.

La decisione

Ricorso dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha richiamato il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge e che non è sindacabile in sede di legittimità la mera illogicita manifesta della motivazione. La Corte ha ritenuto che la motivazione del decreto impugnato fosse adeguata e non apparente, avendo la Corte di appello esaminato risultanze investigative concrete (intercettazioni, colloqui tra Giambalvo e Messina sul ruolo di prestanome, testimonianze che attribuiscono l'attività a Giambalvo, tempistica dell'intestazione fittizia nel 2009, precedenti attitudini di prestanome di Siragusa) che giustificavano la confisca. Per l'inammissibilita del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per censurare la motivazione. La Corte ha valutato la contestazione ma ha ritenuto la motivazione non inesistente né meramente apparente.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011

    Stabilisce che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; applicato per dichiarare i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 4 legge 27/12/1956 n. 1423

    Richiamato a supporto del principio che limita il ricorso in materia di misure di prevenzione; la Corte ne evidenzia la continuità interpretativa.

  • art. 3 ter, secondo comma, legge 31/05/1965 n. 575

    Richiamato nell'ambito della disciplina storica delle misure di prevenzione, a conferma del regime di ammissibilita del ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che riguarda i motivi di cassazione; la Corte ha distinto tra l'illisogicita manifesta (non sindacabile in prevenzione) e la motivazione inesistente o apparente (sindacabile).

  • art. 616 c.p.p. (modificato dalla L. 23/06/2017, n. 103)

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilita del ricorso; applicata qui per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 23, comma 8, d.l. 127/2020

    Richiamato per giustificare il deposito della requisitoria e delle conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Delitto contestato nel procedimento penale originario (aggravio contestuale all'intestazione fittizia); la sentenza di proscioglimento per prescrizione ne è parte del contesto fattuale esaminato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione la Corte di cassazione può essere adita solo per violazione di legge; le censure basate su contraddittorieta o illogicita manifesta della motivazione sono in gran parte inammissibili.
  • La motivazione è scrutinabile in Cassazione solo se inesistente o meramente apparente: occorre dimostrare l'assenza totale di argomentazione giustificativa del provvedimento.
  • Un proscioglimento penale per estinzione del reato (prescrizione) non impedisce automaticamente l'applicazione di misure di prevenzione se sussistono elementi indiziari e investigativi che dimostrano la titolarita effettiva dell'attivita economica.
  • Le risultanze investigative (intercettazioni, testimonianze, elementi di riscontro temporale e comportamentale) possono legittimare la confisca anche quando la decisione penale a carico del presunto prestanome sia stata estintiva.
  • Chi propone ricorso in materia di misure di prevenzione deve focalizzarsi su profili di illegittimità normativa o su palese inesistenza della motivazione, sotto pena di inammissibilita e di condanna alle spese e ad ammenda.

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