Cassazione Penale, Sentenza n. 10881/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che confermava la confisca della societa M&G disposta dal Tribunale di Trapani. Il ricorrente deduceva violazione dell'art.125 c.p.p. per motivazione inesistente o apparente, sostenendo che la Corte di appello avrebbe fondato la decisione sulla sola sentenza di proscioglimento del Tribunale di Marsala (per estinzione per prescrizione) senza approfondimento probatorio e senza verificare l'accusa di intestazione fittizia.
La decisione
Ricorso dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha richiamato il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge e che non è sindacabile in sede di legittimità la mera illogicita manifesta della motivazione. La Corte ha ritenuto che la motivazione del decreto impugnato fosse adeguata e non apparente, avendo la Corte di appello esaminato risultanze investigative concrete (intercettazioni, colloqui tra Giambalvo e Messina sul ruolo di prestanome, testimonianze che attribuiscono l'attività a Giambalvo, tempistica dell'intestazione fittizia nel 2009, precedenti attitudini di prestanome di Siragusa) che giustificavano la confisca. Per l'inammissibilita del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma invocata dal ricorrente per censurare la motivazione. La Corte ha valutato la contestazione ma ha ritenuto la motivazione non inesistente né meramente apparente.
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
Stabilisce che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; applicato per dichiarare i limiti del sindacato di legittimità.
art. 4 legge 27/12/1956 n. 1423
Richiamato a supporto del principio che limita il ricorso in materia di misure di prevenzione; la Corte ne evidenzia la continuità interpretativa.
art. 3 ter, secondo comma, legge 31/05/1965 n. 575
Richiamato nell'ambito della disciplina storica delle misure di prevenzione, a conferma del regime di ammissibilita del ricorso.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che riguarda i motivi di cassazione; la Corte ha distinto tra l'illisogicita manifesta (non sindacabile in prevenzione) e la motivazione inesistente o apparente (sindacabile).
art. 616 c.p.p. (modificato dalla L. 23/06/2017, n. 103)
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilita del ricorso; applicata qui per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 23, comma 8, d.l. 127/2020
Richiamato per giustificare il deposito della requisitoria e delle conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero.
Delitto contestato nel procedimento penale originario (aggravio contestuale all'intestazione fittizia); la sentenza di proscioglimento per prescrizione ne è parte del contesto fattuale esaminato.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione la Corte di cassazione può essere adita solo per violazione di legge; le censure basate su contraddittorieta o illogicita manifesta della motivazione sono in gran parte inammissibili.
- La motivazione è scrutinabile in Cassazione solo se inesistente o meramente apparente: occorre dimostrare l'assenza totale di argomentazione giustificativa del provvedimento.
- Un proscioglimento penale per estinzione del reato (prescrizione) non impedisce automaticamente l'applicazione di misure di prevenzione se sussistono elementi indiziari e investigativi che dimostrano la titolarita effettiva dell'attivita economica.
- Le risultanze investigative (intercettazioni, testimonianze, elementi di riscontro temporale e comportamentale) possono legittimare la confisca anche quando la decisione penale a carico del presunto prestanome sia stata estintiva.
- Chi propone ricorso in materia di misure di prevenzione deve focalizzarsi su profili di illegittimità normativa o su palese inesistenza della motivazione, sotto pena di inammissibilita e di condanna alle spese e ad ammenda.
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