Cassazione Penale, Sentenza n. 9201/2022 del 17/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per nullità delle sentenze per mancata prova dell'effettiva conoscenza del processo a causa di notificazioni avvenute mentre l'imputato sarebbe stato in stato di alterazione per abuso di alcol; censura della motivazione di merito per non avere riconosciuto: a) l'esimente di cui all'art. 393-bis c.p. (resistenza e oltraggio) in quanto i carabinieri avrebbero illegittimamente impedito all'imputato di continuare a bere; b) l'assorbimento delle lesioni nella resistenza trattandosi di percosse involontarie; c) il riconoscimento della seminfermità mentale, delle attenuanti generiche, la pena minima e la sostituzione della pena con la libertà controllata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per assoluta genericità dei motivi: ha ritenuto che la Corte d'appello avesse risposto compiutamente alle doglianze appellate e che il ricorso non avesse svolto una critica effettiva alla motivazione. In particolare, è stato ritenuto valido il momento dell'elezione di domicilio (avvenuta in un frangente di piena capacità), inapplicabile l'esimente di cui all'art. 393-bis perché l'intervento dei carabinieri non fu arbitrario ma legittimo e proporzionato (l'imputato reagì per continuare a bere in luogo pubblico e arrecò disturbo a sanitari su un'ambulanza in autostrada), e infondato il motivo sull'assorbimento delle lesioni poiché la resistenza assorbe solo la minima violenza necessaria mentre le lesioni ulteriori configurano reato autonomo. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La scriminante richiede che l'operato del pubblico ufficiale ecceda arbitrariamente i limiti delle proprie attribuzioni in modo persecutorio; inoltre la reazione del privato deve essere strettamente proporzionata e necessaria per la tutela di un diritto primario. Non si applica a fronte di una mera illegittimità dell'azione pubblica.
Bere in luogo pubblico è vietato dalla normativa penale/administrativa; la condotta dell'imputato (continuare a bere in luogo pubblico) era qualificabile come illecito amministrativo e legittimava l'intervento delle forze dell'ordine per accertamento e prevenzione di ulteriori reati.
art. 54 d.lgs. n. 507 del 1999
art. 54, d.lgs. n. 507/1999
Ha trasformato l'illecito di cui all'art. 688 c.p. in illecito amministrativo; ciò non impedisce l'intervento della pubblica sicurezza per prevenire rischi penali conseguenti.
Richiama le funzioni generali delle autorità di pubblica sicurezza e giustifica l'intervento dei carabinieri volto a prevenire condotte pericolose per la sicurezza pubblica e per terzi.
Stabilisce le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, tra cui la condanna alle spese e al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve criticare in modo puntuale e motivato la motivazione della sentenza impugnata: enunciazioni generiche sono causa di inammissibilità.
- La scriminante di cui all'art. 393-bis c.p. richiede un comportamento del pubblico ufficiale che ecceda arbitrariamente le proprie attribuzioni; la mera illegittimità dell'azione non è sufficiente e la reazione del privato deve essere proporzionata.
- L'elezione di domicilio e le notificazioni sono valide se effettuate in un momento in cui l'imputato dimostra di essere nel pieno delle sue facoltà: la semplice affermazione di alterazione da abuso di sostanze richiede prova specifica per incidere sulla validità delle notificazioni.
- Il delitto di resistenza assorbe solo la minima violenza necessaria per opporsi all'atto d'ufficio; atti violenti ulteriori che cagionino lesioni costituiscono reato autonomo (lesioni) e non sono assorbiti.
- La volontaria assunzione di sostanze alcoliche che determina alterazione non costituisce automaticamente un'attenuante idonea a escludere responsabilità o a giustificare notificazioni o atti processuali validi.
- La dichiarazione di inammissibilità in Cassazione può comportare condanne alle spese e una sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) fissata giudizialmente in relazione al valore e al tenore del ricorso.
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