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Ordinanza

Ordinanza n. 281/2026 - Campobasso, Sezione 1

per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione nell’ambito del procedimento instauratosi con il rilascio, in favore del ricorrente, del nulla-osta per lavoro subordinato; nonché per l'accertamento dell'obbligo di concludere il relativo procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, fissando il relativo termine, con contestuale nomina di un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva per il caso di perdurante inerzia; e inoltre, per quanto attinente all’atto di motivi aggiunti del 14\8\2025: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento emesso dalla Prefettura di Isernia, Sportello unico per l’immigrazione, in data 13.08.2024, recante revoca del nulla osta per lavoro subordinato già rilasciato in favore del ricorrente dalla Prefettura di Isernia su richiesta della società 4 M s.r.l.;

Giustizia amministrativa202500106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: revoca del nulla osta per lavoro subordinato e, con il ricorso introduttivo, inerzia sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente, cittadino extracomunitario entrato in Italia tramite il decreto flussi in forza di un nulla osta per lavoro subordinato richiesto dalla società datrice di lavoro, ha agito inizialmente per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno e per la declaratoria dell'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche mediante nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Con motivi aggiunti ha impugnato la revoca del nulla osta adottata dalla Prefettura di Isernia, deducendo, tra l'altro, la violazione degli artt. 7 e 10-bis della l. 241/1990 per omessa comunicazione personale dell'avvio del procedimento e del preavviso di revoca, nonché l'omessa notificazione del provvedimento finale. Ha contestato che la comunicazione effettuata tramite PEC al CAF indicato nella domanda dalla datrice di lavoro potesse valere nei suoi confronti, sostenendo che tale elezione di domicilio speciale riguardasse soltanto lo specifico atto presentato nell'interesse dello straniero e non altri atti successivi, anche perché egli aveva indicato autonomamente il proprio domicilio all'Ufficio. Le Amministrazioni hanno dedotto di avere comunicato l'avvio del procedimento e la revoca al CAF, eletto come recapito da entrambi i destinatari, e hanno eccepito l'irricevibilità dei motivi aggiunti per tardività, essendo decorso il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito né ha deciso l'eccezione di tardività. Ha ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione, la copia della formale comunicazione del primo ingresso in Italia del cittadino straniero, ove esistente, e gli eventuali atti di elezione di domicilio in Italia effettuati dallo stesso nell'ambito della procedura. Ha assegnato all'Amministrazione e alla parte ricorrente il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare la documentazione richiesta. Ha quindi disposto gli incombenti istruttori e fissato l'udienza di discussione del merito al 4 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, D.L. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022

    eventuale documento di asseverazione richiesto nell'ambito della procedura

    La difesa erariale richiama la disposizione quale base della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta in ragione della mancata trasmissione del documento di asseverazione.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    Il ricorrente deduce la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di revoca.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il ricorrente deduce l'omessa comunicazione del preavviso di revoca.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato dal TAR tra le disposizioni processuali relative agli incombenti istruttori.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato dal TAR tra le disposizioni processuali relative agli incombenti istruttori.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato dal TAR tra le disposizioni processuali relative agli incombenti istruttori.

Massime di principio

  • Quando la tempestività dell'impugnazione dipende dalla validità della comunicazione di un provvedimento effettuata presso un domicilio eletto nell'ambito di una procedura amministrativa, il giudice può disporre istruttoria per verificare l'esistenza, l'oggetto e l'estensione dell'elezione di domicilio riferibile al destinatario.
  • La verifica della regolare conoscenza del provvedimento impugnato può richiedere l'acquisizione della documentazione relativa al primo ingresso dello straniero e agli eventuali recapiti o domicili formalmente indicati per la procedura amministrativa.
  • In presenza di una contestazione specifica sull'idoneità della comunicazione effettuata tramite un intermediario o un CAF, la questione della tardività del ricorso non può essere decisa senza previamente accertare il titolo e i limiti della rappresentanza o dell'elezione di domicilio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoPartecipazione procedimentaleDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

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