Ordinanza n. 399/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi a tassa ridotta, unitamente agli atti presupposti e alla comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Palermo che ha negato il rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della correlata licenza di porto d’armi a tassa ridotta, nonché la nota della Questura e la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990. Il diniego è stato fondato sulle frequentazioni intrattenute dal ricorrente, in quattro occasioni tra il 2022 e il 2024, con soggetti gravati da precedenti o segnalazioni di polizia concernenti stupefacenti e reati contro il patrimonio. Il ricorrente ha chiesto anche la sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto che le censure non presentassero un fumus boni iuris di sufficiente consistenza, considerando l’ampia discrezionalità riconosciuta all’autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dell’affidabilità necessaria per il rilascio dei titoli di polizia e la rilevanza attribuita dalla giurisprudenza alle frequentazioni con soggetti controindicati nell’ambito del giudizio prognostico di affidabilità. Il Collegio ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché il ricorrente continuava a svolgere attività lavorativa alle dipendenze dell’istituto di vigilanza richiedente e il provvedimento incideva, allo stato, sulla possibilità di conseguire la qualifica di guardia particolare giurata, producendo effetti prevalentemente professionali ed economici non ritenuti integranti un pregiudizio grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
comunicazione dei motivi ostativi
La comunicazione dei motivi ostativi è indicata tra gli atti impugnati; l’ordinanza non svolge una specifica valutazione sulla sua legittimità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate
La disposizione è richiamata quale presupposto per la tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella valutazione dei requisiti di affidabilità per il rilascio di titoli di polizia, l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità, esercitabile anche considerando le frequentazioni del richiedente con soggetti gravati da precedenti o segnalazioni di polizia.
- Le frequentazioni con soggetti controindicati possono assumere rilievo nel giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, anche quando il diniego non sia fondato sull’accertamento di una condanna o di un illecito direttamente commesso dal richiedente.
- In sede cautelare, la sospensione dell’atto impugnato richiede sia una consistenza sufficiente del fumus boni iuris sia la prova di un pregiudizio grave e irreparabile; effetti prevalentemente professionali ed economici, in assenza di ulteriori elementi, non integrano necessariamente il periculum in mora.
- La permanenza dell’attività lavorativa del richiedente presso l’istituto di vigilanza è elemento rilevante per escludere, allo stato, l’attualità di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal diniego della qualifica di guardia particolare giurata.
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