Ordinanza n. 349/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione, contenuta nel Permesso di Costruire n. 5/2026 e negli atti del relativo procedimento, del contributo di costruzione e delle somme dovute per monetizzazione degli standard urbanistici
Esito
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla corretta determinazione del contributo di costruzione e della monetizzazione degli standard urbanistici, la dichiarazione di non debenza degli importi richiesti dal Comune, la rideterminazione delle somme e la restituzione di quanto eventualmente versato in eccedenza, oltre interessi e rivalutazione; ha inoltre chiesto, ove necessario, l’annullamento degli atti comunali culminati nel Permesso di Costruire n. 5 del 25 marzo 2026, nella parte in cui hanno imposto € 709.135,11 per contributo di costruzione, € 506.520,00 per monetizzazione degli standard di compensazione ed € 487.561,20 per monetizzazione degli standard indotti. In particolare, ha dedotto che la monetizzazione degli standard di compensazione sarebbe stata calcolata applicando erroneamente l’art. 49.03 delle N.T.A., anziché l’art. 49.04, e sarebbe illogica perché riferita a oneri già assolti con l’acquisto dell’immobile; che la monetizzazione degli standard indotti non avrebbe considerato il carico urbanistico preesistente; e che gli oneri di urbanizzazione sarebbero stati determinati senza considerare l’assenza di incremento del carico urbanistico. La ricorrente ha inoltre contestato il mancato riconoscimento dello scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria, sostenendo di realizzare opere di urbanizzazione per un valore superiore agli importi richiesti. Il Comune ha resistito richiamando la disciplina dei commi 3 e 4 dell’art. 49 delle N.T.A. e gli impegni assunti nella convenzione urbanistica stipulata il 17 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le pretese di accertamento, restituzione e annullamento. Ha ritenuto necessario acquisire una verificazione tecnica, anche per l’eventuale rideterminazione degli importi, in relazione agli obblighi convenzionali delle parti e alle questioni tecniche concernenti il contributo di costruzione e le monetizzazioni degli standard. Ai sensi dell’art. 66 c.p.a. ha nominato quale organismo verificatore il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno, incaricandolo di stabilire se siano effettivamente dovuti dalla ricorrente e in quale misura gli importi di € 709.135,11, € 506.520,00 ed € 487.561,20. La verificazione dovrà svolgersi in contraddittorio, entro 60 giorni dalla notificazione dell’ordinanza, con facoltà di estrarre gli atti di causa. Il compenso è stato provvisoriamente posto a carico della ricorrente nella misura omnicomprensiva di € 2.500,00. La domanda cautelare non è stata decisa mediante sospensione del provvedimento: le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente soddisfatte dalla celere fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. L’udienza pubblica è stata fissata al 3 dicembre 2026 e le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice di disporre una verificazione, affidata a un organismo dotato di specifiche competenze tecniche, quando l’accertamento tecnico dei fatti è necessario per decidere la controversia.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente di soddisfare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza adottare una misura cautelare sospensiva.
art. 55 c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale per la domanda cautelare e per la fissazione della trattazione di merito.
art. 49, commi 3 e 4, N.T.A.
È richiamato dalle parti quale disciplina rilevante per la determinazione delle monetizzazioni degli standard urbanistici.
Massime di principio
- Quando la quantificazione del contributo di costruzione e degli importi di monetizzazione degli standard urbanistici dipende dalla verifica tecnica degli obblighi assunti in una convenzione urbanistica, il giudice può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., da svolgersi in contraddittorio con le parti.
- La verificazione può essere affidata a un organismo esterno dotato di specifiche competenze tecniche e deve essere formulata attraverso un quesito diretto a stabilire sia l’an debeatur sia il quantum degli importi richiesti dall’amministrazione.
- In sede cautelare, quando l’esigenza di tutela può essere adeguatamente soddisfatta dalla rapida fissazione dell’udienza di merito, il giudice può applicare l’art. 55, comma 10, c.p.a. senza sospendere l’efficacia dell’atto impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 giu 2026Ordinanza n. 483/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
- Ordinanza · 29 giu 2026Ordinanza n. 76/2026 - Pescara, Sezione 1
- Ordinanza · 29 giu 2026Ordinanza n. 343/2026 - Pescara, Sezione 1
- Ordinanza · 29 giu 2026Ordinanza n. 399/2026 - Palermo, Sezione 4
- Ordinanza · 29 giu 2026Ordinanza n. 1740/2026 - Napoli, Sezione 7
- Ordinanza · 29 giu 2026Ordinanza n. 1741/2026 - Napoli, Sezione 7
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →