Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 483/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Locri n. 896/2024 pubbl. il 02/08/2024 RG n. 2822/2023 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Rilevata d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso, perché proposto quando l'esecuzione del titolo giudiziale risultava già avvenuta, ha applicato l'art. 73, comma 3, c.p.a., sottoponendo la questione al contraddittorio delle parti e assegnando dieci giorni per il deposito di memorie. La decisione è stata riservata.

TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Locri che aveva disposto l'attribuzione della Carta docente per l'anno scolastico 2022/2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza di una sentenza passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle la Carta docente, per il valore di 500 euro corrispondente all'annualità non goduta per l'anno scolastico 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha prodotto una nota interna dalla quale risultava che il bonus era stato accreditato il 12 gennaio 2026, prima della notificazione e del deposito del ricorso, avvenuti il 20 gennaio 2026. La ricorrente ha chiesto un rinvio per verificare l'effettività e la tempestività dell'adempimento, dichiarando di avere presentato un'istanza di accesso, mentre l'amministrazione ha chiesto il passaggio in decisione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice, quando intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di sottoporla previamente alle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie; nel caso concreto la disposizione è stata applicata alla possibile inammissibilità del ricorso per ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Richiamato nella sentenza oggetto di ottemperanza quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Quando l'esecuzione del titolo giudiziale risulta integralmente avvenuta prima della proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice può rilevare d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso, sottoponendo previamente la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.