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Ordinanza

Ordinanza n. 1740/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, previa sospensione, della determinazione n. Reg. Gen. 202 del 27.04.2026 - della determinazione n. reg. gen. 202 del 27.04.2026, pubblicata in data 27.04.2026, con la quale è stata aggiudicata in favore dell’Associazione Dream House ASP la procedura “per la concessione del fabbricato "Q1-Q3", sito nel compendio immobiliare "Parco San Laise" in Napoli – viale della Liberazione n. 1, facente parte del patrimonio indisponibile, esclusivamente ad uso diverso consentito dal p.u.a. per le sub-umi 6.4 e 6.5 e art. 30 comma 7 delle note tecniche attuative della variante occidentale”; - del provvedimento prot. 1580/2026 del 16.04.2026, recante la comunicazione di aggiudicazione all’Associazione Dream House APS della procedura de qua; 1 - del verbale di valutazione delle offerte prot. 286/2026 del 15.04.2026, nella parte in cui l’offerta dell’Associazione Dream House APS è stata ritenuta validamente presentata; - del verbale di valutazione delle offerte del 10.04.2026; - se ed in quanto occorra, in parte qua, dell’avviso pubblico con cui è stata indetta la procedura; - del provvedimento del 23.04.2026, recante il diniego sull’istanza di annullamento in autotutela presentata in data 17.04.2026; - di ogni altro atto antecedente, presupposto o connesso se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202603341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione della procedura per la concessione di un fabbricato appartenente al patrimonio indisponibile in favore di un’associazione, nonché gli atti di valutazione dell’offerta e il diniego di annullamento in autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazione concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’associazione ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti presupposti della procedura per la concessione di un fabbricato del patrimonio indisponibile, contestando, in particolare, la validità dell’ammissione e della valutazione dell’offerta dell’aggiudicataria. La questione cautelare esaminata riguarda il requisito previsto dall’art. 6 dell’avviso pubblico, secondo cui l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore doveva essere posseduta alla data di scadenza dell’avviso. L’aggiudicataria aveva presentato una domanda di iscrizione, ma il giudice ha ritenuto, a un primo esame, che la mera presentazione della domanda non equivalesse al possesso del requisito. È stata inoltre rilevata la tardività della memoria depositata dalla Fondazione Campania Welfare ASP, come eccepito dalla ricorrente in udienza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ravvisando elementi di fondatezza nella censura relativa al requisito di iscrizione al RUNTS: la formulazione dell’avviso richiedeva il possesso dell’iscrizione alla data di scadenza e tale requisito non poteva ritenersi integrato dalla sola presentazione della domanda. Ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora, poiché l’aggiudicazione in favore della controinteressata era già stata disposta. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso gli atti impugnati, fissando l’udienza pubblica per la trattazione di merito al 12 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha sospeso gli atti impugnati.

  • art. 6 dell’avviso pubblico

    “posseduto alla data di scadenza del presente avviso;”

    Il requisito di iscrizione al RUNTS doveva essere effettivamente posseduto alla data di scadenza dell’avviso; la mera presentazione della domanda di iscrizione non è stata ritenuta sufficiente.

Massime di principio

  • Quando una lex specialis o un avviso pubblico richiede il possesso di un requisito soggettivo entro una data precisa, la mera presentazione della domanda diretta a conseguire quel requisito non equivale al suo possesso effettivo entro il termine previsto.
  • In sede cautelare, la già intervenuta aggiudicazione può integrare il periculum in mora quando l’esecuzione degli atti impugnati rischia di consolidare la posizione dell’aggiudicatario e di pregiudicare l’utilità della decisione di merito.
  • La tutela cautelare può essere accordata quando, a un primo esame, la violazione della lex specialis relativa a un requisito di partecipazione presenta elementi di fondatezza e sussiste un rischio concreto derivante dall’immediata efficacia dell’aggiudicazione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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