Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 76/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno con assicurata n. 055999486220 presentata in data 15.05.2025, emesso dal Questore della provincia di Pescara - n. prot. 63/2025, datato 31.07.2025 notificato in data 01.08.2025; e di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quello impugnato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 26\02\2026: PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA del decreto di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno (assicurata n. 055999486220), emesso dal Questore della provincia di Pescara in data 09.12.2025, prot. n. 75/2025 - Imm., notificato in data 18.12.2025. E per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 23\05\2026: PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA del decreto di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno (assicurata n. 055999486220), emesso dal Questore della provincia di Pescara in data 23.02.2026, prot. n. 10/2026 - Imm., notificato in data 23.02.2026, con cui l'Amministrazione, in regime di autotutela, ha nuovamente rigettato la predetta istanza. E per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202500444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno, reiterato in autotutela con provvedimento del 23 febbraio 2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il primo diniego del Questore di Pescara relativo all'istanza di rilascio del permesso di soggiorno e, con motivi aggiunti, i successivi dinieghi del 9 dicembre 2025 e del 23 febbraio 2026, quest'ultimo adottato in autotutela. In sede cautelare ha dedotto l'illegittimità dei dinieghi, sostenendo di avere documentato elementi sopravvenuti rilevanti ai fini della regolarizzazione: la stipulazione, con decorrenza dal 23 ottobre 2025, di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato e la disponibilità di un immobile di residenza in forza di un contratto triennale di comodato d'uso gratuito. È stata inoltre valorizzata l'assenza di elementi, anche presuntivi, indicativi della pericolosità sociale del richiedente.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo, in sede di sommaria delibazione, sussistente il fumus boni iuris. Ha richiamato l'orientamento secondo cui la disciplina del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno deve essere applicata secondo un criterio sostanzialistico: l'Amministrazione deve esaminare la fondatezza della pretesa sostanziale e tenere conto degli elementi nuovi prodotti dall'interessato, anche se sopravvenuti rispetto all'istruttoria o persino all'adozione del provvedimento conclusivo. Nel caso concreto, il contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato e il contratto di comodato sono stati considerati elementi fattuali sopravvenuti idonei a fondare la richiesta di regolarizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Il periculum in mora è stato ravvisato nella natura e nel rango degli interessi coinvolti. È stata quindi sospesa l'efficacia del diniego impugnato con i motivi aggiunti del 23 maggio 2026 ed è stato ordinato alla Questura un riesame funzionale al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, sulla base dei principi indicati in motivazione, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. La trattazione del merito dei motivi aggiunti è stata fissata per il 26 febbraio 2027; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Gli elementi nuovi e documentati forniti dallo straniero, idonei a dimostrare il possesso dei requisiti per la regolarizzazione, devono essere considerati dall'Amministrazione anche se sopravvenuti rispetto all'istruttoria o all'adozione del provvedimento conclusivo.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale esercitata dal giudice amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali del ricorrente mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, l'Amministrazione deve valutare la fondatezza sostanziale della pretesa dello straniero e non limitarsi a una verifica formalistica della legittimità dell'atto originariamente adottato.
  • Ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, l'Amministrazione deve considerare gli elementi nuovi e documentati prodotti dall'interessato, anche quando siano sopravvenuti rispetto all'istruttoria procedimentale o persino successivi all'adozione del provvedimento conclusivo.
  • La stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato e la dimostrata disponibilità di un'abitazione costituiscono, in assenza di elementi di pericolosità sociale, circostanze fattuali sopravvenute potenzialmente idonee a fondare la regolarizzazione dello straniero e impongono un riesame effettivo della domanda.
  • In sede cautelare, la sospensione del diniego di permesso di soggiorno può essere accompagnata dall'ordine all'Amministrazione di riesaminare la posizione dell'interessato entro un termine perentorio, sulla base degli elementi sopravvenuti e dei principi enunciati dal giudice.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.