Cassazione Civile, Ordinanza n. 28212/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di valida procura speciale, poiché il difensore non aveva certificato in modo espresso la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese, perché il Ministero intimato non ha svolto difese. Ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva adito il Tribunale di Roma per ottenere, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale aveva rigettato tutte le domande. In cassazione il ricorrente proponeva tre motivi di impugnazione contro il decreto. La Corte, però, ha esaminato d'ufficio la validità della procura speciale apposta a margine del ricorso per cassazione, conferita in una materia soggetta all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008. Ha rilevato che la procura indicava gli estremi del provvedimento impugnato e la data di rilascio, ma non conteneva la certificazione del difensore circa la posteriorità di tale data rispetto alla comunicazione del decreto; risultava soltanto l'attestazione di autenticità della sottoscrizione. Per tale ragione ha ritenuto non rispettato il requisito speciale richiesto dalla norma, come interpretata dalle Sezioni Unite.
Norme richiamate
art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008
Per il ricorso per cassazione nelle controversie regolate dalla norma, la procura speciale deve contenere la certificazione della data di rilascio, che deve risultare successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; la mancanza di tale certificazione determina inammissibilità del ricorso.
Richiamato come disciplina generale del conferimento della procura, rispetto alla quale l'art. 35-bis introduce un requisito speciale di posteriorità e certificazione della data.
Richiamato come norma generale in tema di procura speciale per il ricorso per cassazione, integrata dal regime speciale dell'art. 35-bis.
art. 3 Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto non contrastante con tale parametro il requisito speciale di certificazione della data della procura.
art. 10 Cost.
La Corte costituzionale ha escluso il contrasto della disciplina con il parametro costituzionale evocato.
art. 24 Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto compatibile con il diritto di difesa il requisito formale previsto dalla disciplina speciale.
art. 111 Cost.
La Corte costituzionale ha escluso la violazione del giusto processo da parte del requisito speciale.
art. 117, primo comma, Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto la disposizione compatibile con i parametri interni ed eurounitari e convenzionali richiamati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
artt. 28 e 46, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE
Richiamati dalla pronuncia costituzionale citata, senza contrasto con la disciplina nazionale interpretata dalla Corte.
artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamati dalla pronuncia costituzionale citata, senza che la disciplina interna sia stata ritenuta incompatibile.
artt. 6, 13 e 14 CEDU
Richiamati dalla pronuncia costituzionale citata, senza contrasto con il requisito formale della procura.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione contro provvedimenti resi ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve essere non solo autenticata dal difensore, ma anche recare la sua certificazione espressa della data di rilascio, che deve risultare successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- La mancanza della certificazione della posteriorità della data della procura rispetto alla comunicazione del decreto determina l'inammissibilità del ricorso, trattandosi di requisito speciale e non di una mera irregolarità formale.
- Il requisito speciale di forma della procura nei giudizi disciplinati dall'art. 35-bis è distinto dalle regole generali degli artt. 83 e 365 c.p.c. e prevale su di esse come disciplina speciale.
- La verifica preliminare sulla validità della procura è sufficiente a definire il giudizio di legittimità quando il ricorso risulti proposto senza un valido mandato speciale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, restando ferma la disciplina dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
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