Cassazione Penale, Sentenza n. 37053/2023 del 11/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in Cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione per mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131‑bis c.p., ritenuta applicabile dal ricorrente; 2) mancanza e/o illogicità della motivazione per non aver riconosciuto che l'attività del ricorrente era quella di mero palo e dunque di rilevanza minima (richiamo all'art. 114 c.p.p. nella censura sulla valutazione probatoria); 3) manifesta illogicità della motivazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62‑bis c.p.; 4) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio e alla mancata specifica indicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. in caso di pena discostata dal minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e rigettato le censure. Sul primo motivo la Corte osserva che, sebbene l'applicabilità dell'art. 131‑bis c.p. possa essere dedotta per la prima volta in Cassazione e possa essere rilevata anche d'ufficio, la questione non era stata svolta in appello e pertanto il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il secondo motivo è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha correttamente valutato che il ruolo di "palo" non è meramente marginale perché facilita e rende più efficiente l'attività di spaccio. Il terzo motivo è inammissibile perché il ricorrente non ha affrontato le specifiche argomentazioni della sentenza d'appello, la quale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche rilevando l'assenza di un apporto collaborativo concreto. Il quarto motivo è infondato: la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Corte d'appello ha fornito motivazione analitica congrua data la gravità e le modalità della commercializzazione di sostanze stupefacenti. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 art. 73, comma 5
Norma che punisce la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; la Corte conferma la correttezza dell'imputazione e della condanna per traffico di droga.
La Corte ricorda che la causa di non punibilità introdotta dalla riforma è norma sostanziale più favorevole e può trovare applicazione anche per fatti anteriori alla riforma; tuttavia nel caso specifico la questione non era stata dedotta in appello, rendendo il motivo inammissibile.
Circostanze attenuanti generiche: la Corte conferma che la mera scelta di collaborazione dell'imputato non è di per sé idonea a giustificare l'applicazione prevalente delle attenuanti se non vi è un concreto apporto conoscitivo.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte sottolinea che la quantificazione resta di merito e, se entro limiti edittali, è sufficiente una motivazione anche sintetica; se la pena si discosta dal minimo edittale è richiesta motivazione specifica, ma nella specie la Corte d'appello ha fornito adeguata motivazione.
Codice di procedura penale art. 606
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) e comma 3
Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione e i limiti di ammissibilità: la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi in base alle prescrizioni di tali disposizioni.
Codice di procedura penale art. 609, comma 2
Consente alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio questioni che attengono alla materia sostanziale; la Corte ne richiama la possibilità ma nega l'ammissione del motivo perché non dedotto in appello.
Codice di procedura penale art. 599‑bis
Richiamato in relazione alla definizione del procedimento in appello con applicazione di pene su richiesta delle parti; la Corte d'appello aveva definito la vicenda ex art. 599‑bis su comune richiesta delle parti.
Codice di procedura penale art. 114
Richiamato dal ricorrente sul piano della valutazione probatoria e della valutazione della posizione di palo; la Corte territoriale ha comunque motivato correttamente il rigetto della qualificazione come partecipazione minima.
Massime di principio
- Quando si ritiene applicabile una norma sostanziale più favorevole (es. art. 131‑bis c.p.) va sollevata nelle prime fasi processuali, preferibilmente in appello; in Cassazione la norma può essere eccepita per la prima volta ma l'omissione di dedurla in appello può rendere il motivo inammissibile.
- Il ruolo di 'palo' o di 'vedetta' nello spaccio non è automaticamente qualificabile come partecipazione di minima importanza: se il suo contributo facilita l'attività delittuosa la funzione esclude le attenuanti della minima partecipazione.
- La semplice disponibilità a collaborare non equivale automaticamente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche; occorre un apporto concreto e documentato alle indagini per rendere rilevante tale comportamento.
- La determinazione della pena compete al giudice di merito e gode di ampia discrezionalità: se la pena resta nei limiti edittali la motivazione può essere anche sintetica; solo per discostamenti significativi dal minimo è richiesta specifica motivazione sui criteri di cui all'art. 133 c.p.
- In Cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata: censure generiche o che non affrontano le ragioni esposte dalla sentenza di merito sono frequentemente dichiarate inammissibili.
- Le questioni processuali e sostanziali hanno regole diverse di proponibilità: prima di proporre ricorso per cassazione è essenziale verificare che i profili dedotti siano ammissibili e siano stati adeguatamente sviluppati nel giudizio di merito.
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