Cassazione Penale, Sentenza n. 37052/2023 del 11/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Catania che, in parziale riforma del G.U.P., aveva riconosciuto attenuanti generiche e rideterminato le pene per una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990 e art. 73 D.P.R. 309/1990, con aggravante di avvalersi delle condizioni di assoggettamento derivanti da "Cosa Nostra"). Le censure principali dedotte in cassazione riguardano: carenza o vizio della motivazione nel ritenere alcuni imputati capi/organizzatori (Gullotti, Parisi) o partecipi stabili (altri), insufficienza probatoria basata soprattutto su intercettazioni; richiesta di derubricazione della fattispecie al comma 6 dell'art. 74 (ipotesi di lieve entità) per vari imputati; contestazione di travisamento della prova per Sgroi in relazione a presunta cessione di 2 kg; dedotta violazione del ne bis in idem da parte di Merlo; e doglianze procedurali e di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per alcuni ricorrenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e li ha inammissibili. Il Collegio ha ritenuto che le doglianze attengono per lo più alla valutazione di fatto e alla interpretazione delle prove (in particolare delle intercettazioni), materie rimesse al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità se non per manifesta illogicità, che nel caso non è emersa. La Corte ha condiviso la ricostruzione dei giudici di merito circa: l'esistenza di una organizzazione stabile dedita all'acquisto, detenzione e cessione di marijuana, la sussistenza di ruoli direttivi (Gullotti capo/promotore; Parisi organizzatore) desumibili da sequestri e da contenuti delle intercettazioni, la partecipazione stabile di altri (Cavallaro, Currenti, Merlo, Sciavarello, Spitaleri) con compiti di vendita, riscossione e supporto logistico, nonché la responsabilità di Sgroi per la cessione contestata. La Corte ha inoltre escluso la riqualificazione nella ipotesi di lieve entità (art. 74, comma 6) alla luce di continuità, quantitativi e struttura organizzativa; ha ritenuto infondata la doglianza sul ne bis in idem per Merlo perché le condotte erano materialmente diverse; e ha confermato la correttezza del rigetto delle attenuanti generiche quando motivate in termini congrui.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
Norma sull'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie ordinaria (e non la più favorevole comma 6 "lieve entità") perché l'attività dell'organizzazione risultava stabile, con reiterate cessioni, ingenti quantitativi e struttura organizzativa.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
Norma sui delitti relativi agli stupefacenti (detenzione e cessione); la Corte ha ritenuto provate plurime cessioni quotidiane e la reiterazione del reato in tempi diversi, giustificando le condanne per spaccio e per i singoli episodi contestati.
art. 416-bis.1 cod. pen. (rif. normativa attuale)
Riferimento alla disciplina moderna dell'associazione di tipo mafioso; la sentenza di merito ha applicato l'aggravante derivante dall'avvalersi delle condizioni di assoggettamento e omertà generate dalla presenza dell'organizzazione mafiosa locale.
art. 173, comma 1, cod. proc. pen.
Termine procedurale citato per l'enunciazione dei motivi di impugnazione in cassazione; la Corte ha giudicato i motivi come incentrati sulla valutazione di fatto, non idonei a fondare annullamento per vizi di diritto.
art. 133 cod. pen. (criteri per individualizzazione della pena)
Rilevante ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito nel concederle o rifiutarle secondo i criteri di legge e la necessità di motivazione positiva se si concede l'attenuante.
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
Ipotesi di lieve entità per singoli reati di spaccio: la Corte ha ricordato che la derubricazione richiede valutazione complessiva di mezzi, modalità, quantità e qualità; nel caso concreto i giudici di merito hanno motivatamente escluso la lieve entità.
art. 15, 84, 81 cpv. cod. pen. (richiamati da un ricorrente)
Norme richiamate in argomento di pena e continuazione; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative alla applicazione o violazione di tali disposizioni nel caso di Merlo, evidenziando anche la differenza fattuale tra precedenti condanne.
artt. 125, 192, 533, 546 cod. proc. pen. (richiamati da un ricorrente)
Norme processuali invocate per vizio di motivazione/procedura; la Corte ha ritenuto che non sussistessero violazioni tali da comportare annullamento, perché il giudice di merito ha fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è la sede per rimettere in discussione la valutazione di fatto e l'apprezzamento delle prove operati dal giudice di merito: le interpretazioni alternative delle intercettazioni sono ammissibili in cassazione solo se si dimostra un travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione.
- La derubricazione dell'associazione per delinquere di stupefacenti alla ipotesi di "lieve entità" (art. 74, comma 6 DPR 309/1990) richiede una valutazione complessiva e motivata di quantità, qualità della sostanza, continuità, modalità e struttura organizzativa; la presenza di approvvigionamenti consistenti, reiterazione nel tempo e un'organizzazione di distribuzione esclude generalmente la lieve entità.
- Per contestare ruoli apicali (capo, promotore, organizzatore) occorre dimostrare non solo qualche contatto o conversazione, ma l'assenza di elementi concreti che indichino funzioni direttive, gestione dei conteggi, approvvigionamenti o uso di una base logistica; in assenza di travisamento probatorio, la Corte di legittimità conferma la valutazione di merito.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche spetta al giudice e, se concesse, richiedono motivazione positiva; la mancata concessione non obbliga il giudice ad una esaustiva elencazione in negativo, purché risulti che i criteri di legge siano stati valutati.
- La doglianza per ne bis in idem richiede identità materiale della condotta già giudicata; differenti condotte (es. detenzione vs cessione) o fattispecie diverse non configurano automaticamente il divieto di essere nuovamente giudicati.
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione fondato su vizi di motivazione occorre dimostrare che la motivazione del giudice di merito sia manifestamente illogica, contraddittoria o carente; mere incongruenze o interpretazioni alternative non sono sufficienti.
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