Cassazione Penale, Sentenza n. 37046/2023 del 11/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per aver detenuto, quale titolare di una ditta individuale di autotrasporti, circa 200 litri di gasolio per autotrazione in un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato privo del certificato antincendi (art. 679 c.p. e artt. 16 e 20 d.lgs. n.139/2006). Il ricorso in Cassazione contestava: 1) mancata prova che l'impianto fosse in esercizio; 2) mancata prova che la sostanza fosse gasolio (assenza di accertamenti tecnici); 3) rifiuto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art.131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi (viste come ricostruzioni probatorie alternative e vizi motivazionali non specifici) e ha ritenuto manifestamente infonduto il terzo motivo (il giudizio sulle attenuanti generiche è valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità salvo vizi motivazionali rilevanti). Il quarto motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto che i precedenti dell'imputato non dimostrassero l'abitualità della condotta ai fini dell'ostatività dell'art.131-bis poiché i precedenti non sono della stessa indole; perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente al rifiuto della causa di non punibilità e il giudice di rinvio (Tribunale di Noia) dovrà valutare nuovamente l'applicabilità dell'art.131-bis (particolare tenuità dell'offesa). Tutte le altre statuizioni sono confermate e il ricorso nel resto è dichiarato inammissibile. La richiesta di trattazione orale è stata respinta.
Norme richiamate
art. 679 cod. pen.
La disposizione punisce la detenzione di materiali esplodenti o infiammabili senza le previste formalità; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie in base agli accertamenti di fatto (serbatoio con pistola erogatrice e misura di circa 200 litri) anche in assenza di analisi chimiche formali, valutando congrua la deduzione che si trattasse di gasolio per autotrazione.
artt. 16 e 20 d.lgs. n. 139/2006
Prevedono obblighi e prescrizioni in materia di impianti di distribuzione carburanti e di sicurezza antincendio; la Corte ha ritenuto provato che l'impianto fosse esercente e privo del certificato antincendi, integrando la violazione contestata.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili o manifestamente infondati perché miravano a una ricostruzione alternativa della prova senza indicare un specifico travisamento logico-argomentativo.
art. 611 cod. proc. pen. (commi introdotti dal d.lvo n.150/2022)
Introduce il rito cartolare per la trattazione dei ricorsi in Cassazione (contraddittorio scritto, camera di consiglio) con deroghe solo per presupposti specifici; la richiesta della difesa di trattazione orale è stata respinta perché non ricorrevano i presupposti (rilevanza delle questioni o altri casi previsti).
art. 62-bis cod. pen.
Regola le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che il loro riconoscimento è valutazione di fatto del giudice di merito e che il richiamo ai precedenti penalìi nella motivazione è sufficiente per escluderle, salvo vizi motivazionali evidenti.
art. 133 cod. pen.
Elenca gli elementi che il giudice deve considerare per la determinazione delle circostanze attenuanti e per la valutazione della personalità dell'imputato; la motivazione del giudice di merito deve richiamare gli elementi ritenuti preponderanti.
art. 131-bis cod. pen.
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; comma 3 impedisce l'applicazione se ricorre l'abitualità della condotta, intesa come commissione di più reati della stessa indole. La Corte ha ritenuto non dimostrata l'abitualità nel caso concreto e ha ordinato il rinvio al giudice di merito per valutare l'applicabilità dell'art.131-bis.
Massime di principio
- La prova della natura della sostanza può essere desunta in via logico‑deduttiva da circostanze di fatto congrue (es. presenza di impianto di erogazione presso una ditta che utilizza carburante), per cui l'assenza di analisi chimiche non esclude automaticamente la prova contraria.
- Le censure in Cassazione che si limitano a proporre una ricostruzione probatoria alternativa sono spesso inammissibili: il ricorso deve individuare vizi specifici del percorso logico-argomentativo del giudice di merito (illogicità manifesta, omissione o carenza argomentativa).
- Il riconoscimento o rifiuto delle circostanze attenuanti generiche è essenzialmente una valutazione di merito e rimane insindacabile in Cassazione salvo manifesta contraddittorietà o omissione nella motivazione.
- L'art.131-bis (particolare tenuità) è una causa di non punibilità che richiede l'accertamento della responsabilità penale e l'assenza di abitualità; l'abitualità sussiste solo se vi sono più reati della stessa indole (o sostanzialmente omogenei), pertanto precedenti penali di diversa indole non impediscono automaticamente l'applicazione della causa di non punibilità.
- Le richieste di trattazione orale in Cassazione devono rispettare i nuovi limiti procedurali (art.611 e commi successivi): il rito cartolare è previsto come regola e la partecipazione orale delle parti è eccezionale e subordinata al rispetto dei presupposti normativa.
- In caso di annullamento parziale per rinvio volto a valutare una causa di non punibilità, il giudice del rinvio non può dichiarare estinto il reato per prescrizione se la prescrizione maturasse successivamente alla sentenza di annullamento parziale; occorre considerare i tempi processuali rispetto alla decisione di rinvio.
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