Cassazione Penale, Sentenza n. 37049/2023 del 11/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per detenzione illecita di stupefacenti (art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90). Il ricorrente ha contestato: 1) la qualificazione della detenzione come finalizzata alla cessione, sostenendo che gli elementi emersi (peso della sostanza, confezionamento in involucri di carta stagnola) non provano in modo certo la destinazione a spaccio e che la droga era per uso personale; 2) la mancata riqualificazione nella fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90); 3) il rifiuto delle attenuanti generiche; 4) la motivazione sulla recidiva e la possibilità di escluderla. Si rileva che la sostanza sequestrata (hashish) è stata descritta come idonea a ricavare 1.012,4 dosi medie singole e che in ricorso si è fatto riferimento a 144 grammi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione della Corte d'appello. I giudici di legittimità hanno ritenuto congrua e sufficientemente motivata la valutazione di merito secondo cui la quantità non modesta, la parziale suddivisione in dosi, l'elevata percentuale di principio attivo (THC) e la detenzione nello stato di arresti domiciliari indicavano destinazione a spaccio e non uso personale. È stato altresì ritenuto corretto il rigetto della riqualificazione nella fattispecie di lieve entità, il diniego delle attenuanti generiche e la statuizione sulla recidiva, essendo la motivazione di secondo grado adeguata. Conseguentemente la sentenza di condanna (pena di 2 anni e 20 giorni di reclusione e multa di euro 6.667,00) resta confermata; il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73, commi 1 e 4
articolo 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90
Norma applicata per ritenere la responsabilità per detenzione illecita ad fini di spaccio; la Corte ha ritenuto che elementi quali quantità, confezionamento e qualità della sostanza giustifichino la qualificazione ex commi 1 e 4
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Disciplina della 'lieve entità': la Corte ha ricordato che si richiede una valutazione complessiva di fattori quantitativi, qualitativi e circostanziali e che un elemento negativo può essere assorbente (richiamo a Sez. U. Murolo)
Codice di procedura penale, art. 546, comma 1, lett. e)
articolo 546, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.
Norma sulla motivazione della sentenza di appello: la Corte ha ritenuto che la pronuncia di merito abbia dato risposta logica e sufficiente alle doglianze difensive
Codice di procedura penale, art. 530
articolo 530 cod. proc. pen.
Richiamato in motivi di ricorso relativi a vizio di motivazione: la Corte di Cassazione ha giudicato infondati i profili di illegittimità denunciati
Codice penale, art. 133
Regole sull'applicazione delle circostanze attenuanti: la Corte territoriale ha indicato elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche (personalità negativa, precedenti, modalità del fatto)
Codice penale, art. 62-bis
articolo 62-bis cod. pen.
Disposizione sulle attenuanti generiche: la Cassazione ha confermato che il giudice di merito può basare il diniego delle attenuanti anche su un solo elemento ritenuto prevalente
Codice penale, art. 99-bis
articolo 99-bis cod. pen.
Norma richiamata nel ricorso in relazione alla recidiva: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito circa l'esistenza di recidiva e la sua incidenza sulla personalità dell'imputato
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che prevede il versamento alla Cassa delle ammende: applicata dalla Corte di Cassazione per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000,00
Massime di principio
- La distinzione tra detenzione per uso personale e detenzione per spaccio richiede una valutazione complessiva: quantità, qualità (percentuale di principio attivo), confezionamento in dosi, modalità e luogo di detenzione (es. in casa, durante arresti domiciliari) sono fattori rilevanti e possono giustificare l'ipotesi di spaccio se, nel complesso, indicano professionalità o continuità nell'approvvigionamento
- Il solo dato ponderale non è formalmente decisivo ma può costituire un indizio forte; se combinato con altri elementi negativi può risultare determinante (principio delle Sezioni Unite: un elemento negativo assorbente non è compensabile)
- I precedenti penali specifici non sono in sé ostativi al riconoscimento della lieve entità, ma possono essere presi in considerazione nell'ambito della valutazione complessiva della personalità e del disvalore dell'azione (pur non costituendo un indice previsto dall'art. 73, comma 5)
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione degli elementi di prova; la Corte di Cassazione tende a sindacare con rigore solo la correttezza logico-giuridica della motivazione e non rivaluta i fatti quando la motivazione è congrua e coerente
- In caso di contestazione del diniego delle attenuanti generiche o della qualificazione della recidiva, è essenziale che la difesa contesti in maniera specifica e dimostri l'irragionevolezza o l'illogicità della motivazione di merito, non limitandosi a rilievi generici
- Per ottenere la riqualificazione nella fattispecie di lieve entità è necessario fornire elementi concreti che smentiscano la rilevanza assorbente di fattori negativi (es. dimostrare l'assenza di familiarità con canali di approvvigionamento, insufficiente principio attivo, confezionamento non riconducibile allo spaccio)
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