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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37047/2023 del 11/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Damiano chiedeva la revoca dell'ingiunzione di demolizione relativa a un manufatto abusivo sito nel Comune di Pozzuoli, sostenendo la validità della concessione in sanatoria n. 179/2021 rilasciata dopo l'acquisto e contestando che la suddivisione in due unità fosse "artificiosa". Ha inoltre eccepito carenza di motivazione del Tribunale e omessa valutazione di una relazione di consulenza tecnica che attestava l'autonomia tipologica, strutturale e di accessibilità delle due unità.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha confermato che l'immobile, originariamente costruito abusivamente e già oggetto di sentenza di demolizione passata in giudicato a carico di Scamardella Vincenzo, è stato successivamente frazionato in due unità le cui volumetrie sommate superano il limite previsto per la sanatoria. Il Tribunale aveva correttamente ritenuto illegittima la concessione in sanatoria perché il frazionamento, effettuato dopo la sentenza definitiva, non può eludere il giudicato e il limite volumetrico previsto dalla normativa sul condono; conseguentemente la revoca dell'ingiunzione di demolizione non è stata concessa. La Corte ha inoltre ribadito il potere/dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità sostanziale del titolo abilitativo e di non riconoscere effetto estintivo o revocatorio se mancano i presupposti di legge.

Norme richiamate

  • art. 39, legge 724/1994

    individuazione di un limite volumetrico per la sanatoria (riferito nella giurisprudenza a 750 mc per singola unità nei limiti della normativa vigente) e principio che la volumetria complessiva di un manufatto unitario va considerata per valutare l'ammissibilità della sanatoria; il superamento del limite rende illegittimo il provvedimento di condono.

  • d.l. 30/11/2003 n. 269, conv. L. 24/11/2003 n. 326 (normativa sul condono edilizio)

    la presentazione di plurime istanze di sanatoria relative a distinte unità, quando riconducibili a una unica costruzione realizzata dall'unico soggetto, integra un frazionamento artificioso finalizzato ad eludere i limiti stabiliti dalla legge sul condono; tali espedienti non sono ammessi.

  • art. 666, comma 5, codice di procedura penale

    attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere/dovere di valutare i titoli abilitativi prodotti e di verificare la legittimità sostanziale del provvedimento amministrativo di sanatoria; se il titolo è illegittimo il giudice dell'esecuzione può rigettare l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 302/1996

    afferma che, in linea generale, per le nuove costruzioni il limite dei 750 mc si riferisce alle singole unità; tuttavia tale principio non è applicabile per consentire l'elusione di un giudicato penale definitivo mediante frazionamento intervenuto dopo la sentenza di condanna.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (più pronunce richiamate nella decisione)

    costante orientamento secondo cui un edificio va considerato unitario ai fini della verifica della sussistenza dei limiti per la sanatoria; è vietato eludere tale limite mediante artificioso frazionamento e il giudice dell'esecuzione deve sindacare la legittimità sostanziale del titolo abilitativo rilasciato.

Massime di principio

  • Se un manufatto è stato oggetto di sentenza penale definitiva che dispone la demolizione, una successiva concessione in sanatoria può essere dichiarata illegittima se ottenuta mediante frazionamento artificioso volto ad eludere i limiti volumetrici previsti dalla legge sul condono.
  • Il giudice dell'esecuzione ha il potere e il dovere di verificare la legittimità sostanziale del provvedimento amministrativo di sanatoria prima di revocare un ordine di demolizione: l'esistenza di un titolo non determina automaticamente la revoca.
  • La valutazione della "unitarietà" dell'opera è fattuale: se le singole parti costituiscono in realtà un unico corpo di fabbrica riconducibile a un unico progetto o proprietario, la volumetria va computata complessivamente.
  • Il frazionamento dell'immobile successivo al passaggio in giudicato della sentenza di condanna è particolarmente sospetto e difficilmente può valere a legittimare un condono che altrimenti sarebbe precluso.
  • Relazioni tecniche che attestino autonomia formale e funzionale delle unità devono essere valutate ma non possono prevalere quando gli elementi di contesto (epoca del frazionamento, titolarità originaria, continuità edilizia) dimostrino la natura unitaria dell'opera.
  • La presentazione di istanze separate di condono da parte di soggetti diversi non esclude l'applicazione del principio antielusivo se le opere sono riconducibili a un unico progetto o proprietario originario.

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