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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37054/2023 del 11/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle loro condanne per più episodi di cessione di cocaina. Hanno contestato: 1) la presunta manifesta illogicità e carenza di motivazione della sentenza in relazione all'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990; 2) la valutazione e la contraddittorietà relativa alle operazioni di polizia e alla redazione/sottoscrizione degli atti (art. 499 c.p.p. e art.195 n.4 c.p.p.); 3) la mancata e insufficiente motivazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p. e art. 133 c.p.); 4) la presunta errata valutazione di dichiarazioni testimoniali ritenute decisive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che le sentenze di primo e di secondo grado costituiscano un corpo motivazionale unitario, congruo e privo di lacune, avendo entrambe valutato positivamente le dichiarazioni degli acquirenti e l'arresto in flagranza. Ha osservato che il teste Perugini ha partecipato all'appostamento e ha redatto e sottoscritto gli atti; ha inoltre ritenuto implicita e adeguata la motivazione relativa al rigetto delle attenuanti generiche. Il quarto motivo è stato considerato generico e non specifico. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5

    La norma relativa ai delitti di traffico di stupefacenti è stata ritenuta applicata correttamente; la corte ha motivato in modo congruo la riconduzione dei fatti alla fattispecie aggravata prevista dal comma 5.

  • codice di procedura penale, art. 606 lett. e)

    Fondamento formale dei motivi di ricorso per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sulla motivazione.

  • codice di procedura penale, art. 499, comma 5

    Riguarda l'uso di atti in aiuto alla memoria: la Corte ha accertato che il teste ha partecipato alle operazioni ed ha sottoscritto gli atti, superando l'eccezione difensiva.

  • codice di procedura penale, art. 195 n. 4

    Richiamato in relazione alla lettura di atti in memoria; la Corte ha ritenuto corretta la gestione processuale delle escussioni e degli atti istruttori.

  • codice penale, art. 62-bis

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il rigetto della loro concessione sia adeguatamente motivato anche in via implicita, riconfermando la valutazione di gravità dei fatti.

  • codice penale, art. 133

    Riguarda l'individuazione e il grado delle circostanze attenuanti e del trattamento sanzionatorio: la Corte ha ritenuto fondato il mantenimento del trattamento sanzionatorio stabilito in primo grado.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057)

    Principio secondo cui il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato in modo implicito quando il rigetto del trattamento sanzionatorio sia adeguatamente spiegato.

Massime di principio

  • Quando sentenze di primo e secondo grado sono conformi e si integrano reciprocamente, la Cassazione può considerarle come un unico corpo motivazionale: attacchi generici alla motivazione risultano deboli.
  • La prova dichiarativa dei compratori/consumatori, se resa in modo coerente e autonomo e accompagnata da circostanze fattuali (es. arresto in flagranza), può costituire elemento decisivo per la condanna.
  • Contestazioni sulla mancata escussione o sulla redazione degli atti d'indagine richiedono censure specifiche e prove concrete; affermazioni generiche sulla mancata sottoscrizione o attività del teste possono essere ritenute infondate se il giudice documenta comunque la partecipazione alle operazioni.
  • La richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere respinta con motivazione implicita purché il giudice abbia fornito una adeguata spiegazione del rigetto del trattamento sanzionatorio, valutando la gravità dei fatti e la personalità dell'imputato.
  • Censure generiche sul tema della prova e della motivazione, prive di specificazione di punti decisivi e di errori logico-giuridici, sono normalmente inammissibili o infondate in cassazione.
  • La parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese processuali anche in Cassazione quando i motivi risultano manifestamente infondati.

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