Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 542/2020 del 15/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (danneggiata)

La controversia

Una paziente convenne il Ministero della Salute, una fondazione ospedaliera e un’azienda ospedaliera chiedendo, in via alternativa o solidale, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla contrazione del virus HCV dopo trasfusioni praticate presso le strutture. Riferì di avere già ottenuto l’equo indennizzo e imputò al Ministero l’inadempimento degli obblighi di corretta erogazione delle prestazioni sanitarie e di vigilanza sulla sicurezza del sangue e degli emoderivati, e alle strutture sanitarie la violazione degli obblighi di assistenza. Il Tribunale accertò la responsabilità del Ministero e delle strutture, riconobbe un’invalidità del 35% e liquidò 245.273 euro, oltre interessi e detrazione dell’indennizzo, disponendo anche la manleva della fondazione da parte delle assicuratrici. In appello, promosso da alcune strutture e compagnie, la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 9 novembre 2017, rilevò che la condanna a favore della danneggiata e a carico del Ministero era passata in giudicato, perché non impugnata da tali parti; dichiarò cessata la materia del contendere sulle domande della danneggiata contro le strutture e, per conseguenza, sulle domande di manleva della fondazione contro le assicuratrici. Il Ministero ricorse per cassazione con due motivi. Primo: denunciò violazione degli artt. 112, 345, 329 e 334 c.p.c., 2909, 1292 e seguenti e 2055 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse trasformato la condanna solidale pronunciata in primo grado in una responsabilità esclusiva del Ministero, accogliendo una domanda nuova di integrale condanna formulata dalla danneggiata solo in appello; secondo il Ministero, la danneggiata avrebbe dovuto impugnare la statuizione sulla corresponsabilità delle strutture. Secondo: denunciò violazione degli artt. 1292 e seguenti, 1301, 1304, 1299 e 2055 c.c., sostenendo che la rinuncia alle domande contro le strutture equivalesse a remissione del debito o, comunque, a transazione, con conseguente liberazione del Ministero per la quota riferibile alle strutture o riduzione del debito residuo. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo. Nell’obbligazione solidale i rapporti con ciascun debitore, pur connessi, restano distinti e il creditore può agire per l’intero contro uno solo dei condebitori. La sentenza formalmente unica contiene statuizioni distinte per ciascuno: la mancata impugnazione da parte del Ministero ha quindi reso definitiva nei suoi confronti la condanna, senza che la successiva rinuncia alle domande contro gli altri condebitori o l’eventuale riforma delle statuizioni relative a questi ultimi potesse incidervi. La richiesta di condannare il Ministero per l’intero non era nuova, perché la domanda originaria chiedeva già la condanna solidale o alternativa dei convenuti e la richiesta successiva conseguiva alla rinuncia processuale alle pretese verso le strutture. Inoltre, non essendo stata proposta dal Ministero domanda di rivalsa o regresso, la Corte d’appello non era tenuta a pronunciarsi sulla responsabilità degli altri condebitori o sulla ripartizione interna. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva attribuito alla rinuncia soltanto effetti processuali, dichiarando cessata la materia del contendere rispetto alle domande contro le strutture, e non l’aveva qualificata come remissione del debito o transazione. La Cassazione ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuno dei controricorrenti indicati in dispositivo, liquidate in 8.000 euro, oltre spese forfettarie del 15%, 200 euro di esborsi e accessori di legge; ha disposto la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario della danneggiata. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1292 e 1299 c.c.

    L’obbligazione solidale, quale pacificamente quella di specie tra il Ministero e gli Ospedali, pur avendo ad oggetto un’unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l’intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati;

    La solidarietà passiva consente al creditore di domandare l’intera prestazione a uno solo dei coobbligati; la pluralità dei debitori non rende inscindibile il rapporto processuale e non impedisce la separazione delle posizioni.

  • art. 2055 c.c.

    La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è, invero, prevista dal legislatore nell’interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest’ultimo, consentendogli di ottenere l’adempimento dell’intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l’obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali;

    La solidarietà tutela il creditore e gli permette di ottenere l’intero da uno qualsiasi dei responsabili; la ripartizione delle quote attiene ai rapporti interni tra condebitori e non deve essere decisa se nessuno di essi ha proposto domanda di rivalsa o regresso.

  • artt. 112, 329, 334 e 345 c.p.c.

    Nè, in ogni modo, la domanda formulata dalla D.G. in sede di precisazione delle conclusioni in grado di appello (previa dichiarazione di rinunciare ad ogni richiesta risarcitoria nei confronti degli Ospedali) di riconoscerle dovuto (ponendolo a carico integrale del Ministero) l’importo totale liquidato in suo favore dal Giudice di primo grado, può considerarsi domanda nuova, atteso che siffatta richiesta era stata già proposta in primo grado, ove la D.G. aveva domandato la condanna del Ministero e degli Ospedali, in via solidale o alternativa, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

    Non è domanda nuova la richiesta in appello di condanna per l’intero di uno dei condebitori solidali quando la domanda originaria chiedeva già la condanna solidale o alternativa dei convenuti e la richiesta discende dalla rinuncia processuale alle pretese contro gli altri.

  • art. 1301 c.c.

    Il motivo è inammissibile, in quanto non in linea con la ratio dell’impugnata sentenza, che non ha attribuito alla rinuncia in questione alcuna valenza sostanziale (di remissione di debito o di transazione), ma, operando solo sul piano processuale, ha preso atto della rinuncia dell’attrice alle domande dalla stessa proposte nei confronti dei condebitori solidali Fondazione I.R.C.S.S. (OMISSIS) ed Azienda Ospedaliera “(OMISSIS)”

    La disciplina della remissione del debito non si applica a una rinuncia che il giudice ha qualificato esclusivamente come processuale, senza effetti sostanziali di liberazione dei condebitori.

  • art. 1304 c.c.

    Il motivo è inammissibile, in quanto non in linea con la ratio dell’impugnata sentenza, che non ha attribuito alla rinuncia in questione alcuna valenza sostanziale (di remissione di debito o di transazione), ma, operando solo sul piano processuale, ha preso atto della rinuncia dell’attrice alle domande dalla stessa proposte nei confronti dei condebitori solidali Fondazione I.R.C.S.S. (OMISSIS) ed Azienda Ospedaliera “(OMISSIS)”

    La disciplina della transazione con uno dei condebitori non rileva quando la rinuncia è stata considerata dal giudice un atto processuale e non una transazione.

  • art. 2909 c.c.

    Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali, che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante esclusivamente con riferimento a lui, mentre i passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane poi insensibile, proprio per effetto dell’avvenuta scissione del rapporto processuale, all’eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati o, come nel caso di specie, alla rinuncia del creditore alla domanda formulata nei confronti degli altri condebitori solidali

    La statuizione di condanna relativa al condebitore solidale che non impugna passa in giudicato limitatamente alla sua posizione e resta insensibile alle successive vicende processuali che riguardano gli altri coobbligati.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

    La motivazione dichiara non sussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, mentre il dispositivo dà atto della loro sussistenza; il testo presenta quindi un contrasto interno sul punto.

Massime di principio

  • Nell’obbligazione solidale passiva, la pluralità dei debitori non determina un rapporto processuale unico e inscindibile: il creditore può agire per l’intero contro uno solo dei condebitori e rinunciare processualmente alle domande contro gli altri.
  • La sentenza che condanna più condebitori solidali, pur formalmente unica, contiene statuizioni autonome per ciascuno; la mancata impugnazione rende definitiva la condanna nei confronti del debitore rimasto inerte, senza che le vicende processuali relative agli altri condebitori la incidano.
  • La richiesta in appello di porre integralmente a carico di un condebitore la somma già domandata in primo grado in via solidale o alternativa non costituisce domanda nuova quando consegue alla rinuncia processuale alle pretese verso gli altri debitori.
  • Se nessun condebitore propone domanda di rivalsa o regresso, il giudice può condannare uno solo di essi per l’intero senza dover accertare e ripartire le quote interne di responsabilità; la condanna non pregiudica l’eventuale diritto di regresso non dedotto nel giudizio.
  • La rinuncia alle domande contro alcuni condebitori, quando è qualificata come atto meramente processuale, non equivale per ciò solo a remissione del debito o transazione e non comporta la liberazione o la riduzione della prestazione dovuta dagli altri.

Come è indicizzato

MaterieObbligazioni solidaliImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.