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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 551/2020 del 15/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro relativo alla cessione, con contratto del 30 marzo 2007, di aree edificabili. Le aree erano divenute edificabili nell’ambito di un accordo urbanistico del 14 ottobre 2003: in cambio della cessione al Comune di altre aree destinate a opere pubbliche, valutate 616.474,87 euro, al contribuente era stata riconosciuta l’edificabilità delle porzioni residue. Il prezzo dichiarato per la vendita era di 1.530.000 euro; l’Ufficio aveva rideterminato il valore in 1.999.000 euro. L’accertamento era stato definito con adesione dall’acquirente, coobbligato, ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997. La CTP di Bologna aveva dichiarato improponibile il ricorso del contribuente; la CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 1045 depositata il 26 maggio 2014, aveva respinto l’appello ritenendo che l’adesione avesse estinto l’obbligazione tributaria anche nei confronti degli altri coobbligati. In Cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che conservava interesse a contestare il maggior valore nonostante l’adesione del coobbligato; 2) omesso esame della circostanza che l’Ufficio aveva poi utilizzato il valore definito ai fini della rideterminazione del reddito Irpef, circostanza che, a suo avviso, dimostrava il suo interesse ad agire; 3) violazione dell’art. 67 del D.P.R. n. 917 del 1986, contestando nel merito l’accertamento induttivo del valore delle aree. Nelle memorie ha inoltre chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, in ragione del giudicato che aveva annullato l’accertamento Irpef fondato sul valore accertato ai fini dell’imposta di registro.

La decisione

La Corte ha respinto preliminarmente la richiesta di cessazione della materia del contendere: il giudicato sull’accertamento Irpef riguardava un diverso atto impositivo e non determinava la cessazione del giudizio sull’avviso relativo all’imposta di registro. Ha poi rigettato il primo motivo, assorbendo il secondo e il terzo. In base agli artt. 1, comma 2, 12, comma 4, e 3, comma 4, del D.Lgs. n. 218 del 1997, l’adesione perfezionata anche da uno solo dei coobbligati comporta la perdita di efficacia dell’avviso relativo alla pretesa tributaria e l’accertamento definito non è impugnabile; pertanto, il contribuente non aveva dimostrato un pregiudizio concreto e attuale né un interesse ad agire contro un atto divenuto inefficace. La possibile utilizzazione del valore per rideterminare il reddito Irpef non costituiva pregiudizio attuale in questo giudizio, potendo essere contestata impugnando il relativo atto impositivo. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il regresso del venditore verso l’acquirente per l’imposta integrativa pagata dopo un concordato fiscale presuppone che l’esistenza e l’entità dell’obbligazione siano certe per fatti o atti opponibili all’acquirente; tale questione non ha dato luogo a un autonomo accoglimento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate 5.600 euro per spese, oltre accessori se dovuti, e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 1, comma 2

    Il D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 1, comma 2, stabilisce che “l’accertamento può essere definito con adesione -“anche di uno solo dei coobbligati…”

    La definizione con adesione può essere conclusa anche da uno solo dei coobbligati; la Corte considera tale adesione idonea a produrre gli effetti previsti dalla disciplina anche nei confronti degli altri coobbligati.

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 12, comma 4

    Pertanto, se dal punto di vista processuale, un accertamento che risulta già definito anche a favore di quei coobbligati che non hanno sottoscritto l’adesione, non può essere impugnato, non si ravvisa l’interesse ad agire, concreto ed attuale, da parte del ricorrente, avverso un atto che ha perduto la propria efficacia, non essendo stata dimostrata l’esistenza di un pregiudizio attuale (e non meramente potenziale) in capo ad esso, laddove, ai sensi dell’art. 1292 c.c., l’adempimento di uno dei coobbligati libera gli altri.

    Il perfezionamento dell’adesione da parte anche di uno solo degli obbligati fa perdere efficacia all’avviso relativo alla pretesa tributaria; l’avviso divenuto inefficace non può essere impugnato dagli altri coobbligati in assenza di un pregiudizio concreto e attuale.

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 3, comma 4

    Il D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 1, comma 2, stabilisce che “l’accertamento può essere definito con adesione -“anche di uno solo dei coobbligati…”, mentre, il medesimo testo normativo, successivo art. 12, comma 4, precisa che ” al perfezionamento dell’adesione, anche di uno solo degli obbligati, consegue la perdita di efficacia degli avvisi d’accertamento relativi alla pretesa tributaria”; infine, secondo il testo legislativo in argomento, art. 3 comma 4, “l’accertamento definito con adesione, non è soggetto ad impugnazione…”.

    L’accertamento definito con adesione non è impugnabile; nel caso esaminato tale regola si applica all’avviso divenuto inefficace per l’adesione perfezionata da un coobbligato.

  • art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Nè può configurarsi un pregiudizio attuale la possibilità che il maggior valore accertato sia utilizzato per la rideterminazione del reddito dichiarato dal contribuente, il quale può e deve costituire oggetto di precipua impugnazione in altro giudizio.

    La possibile utilizzazione del valore accertato ai fini di un diverso atto impositivo non dimostra, nel giudizio relativo all’avviso di registro divenuto inefficace, un pregiudizio attuale: la contestazione deve essere proposta impugnando specificamente il diverso atto.

  • art. 1292 c.c.

    Pertanto, se dal punto di vista processuale, un accertamento che risulta già definito anche a favore di quei coobbligati che non hanno sottoscritto l’adesione, non può essere impugnato, non si ravvisa l’interesse ad agire, concreto ed attuale, da parte del ricorrente, avverso un atto che ha perduto la propria efficacia, non essendo stata dimostrata l’esistenza di un pregiudizio attuale (e non meramente potenziale) in capo ad esso, laddove, ai sensi dell’art. 1292 c.c., l’adempimento di uno dei coobbligati libera gli altri.

    La Corte richiama la regola per cui l’adempimento di uno dei coobbligati libera gli altri, applicandola all’effetto estintivo dell’obbligazione tributaria conseguente alla definizione con adesione.

  • art. 1299 c.c.

    Inoltre secondo la giurisprudenza di legittimità “Il venditore che abbia pagato l’imposta integrativa di registro a seguito di concordato fiscale concluso con l’Amministrazione, senza coinvolgere nel procedimento di accertamento con adesione l’acquirente, non ha azione di regresso verso quest’ultimo, il cui diritto postula, ai sensi dell’art. 1299 c.c., e dell’art. 1203 c.c., n. 3, l’adempimento di un’ obbligazione del terzo, la cui esistenza ed entità siano divenute certe per fatti o atti giuridici opponibili a questi”.

    Il regresso del venditore verso l’acquirente per l’imposta integrativa pagata dopo l’adesione presuppone che l’obbligazione del terzo sia divenuta certa, quanto a esistenza ed entità, sulla base di fatti o atti giuridici opponibili all’acquirente.

  • art. 1203 c.c., n. 3

    Inoltre secondo la giurisprudenza di legittimità “Il venditore che abbia pagato l’imposta integrativa di registro a seguito di concordato fiscale concluso con l’Amministrazione, senza coinvolgere nel procedimento di accertamento con adesione l’acquirente, non ha azione di regresso verso quest’ultimo, il cui diritto postula, ai sensi dell’art. 1299 c.c., e dell’art. 1203 c.c., n. 3, l’adempimento di un’ obbligazione del terzo, la cui esistenza ed entità siano divenute certe per fatti o atti giuridici opponibili a questi”.

    La surrogazione richiamata dalla Corte, in relazione al regresso, richiede l’adempimento dell’obbligazione del terzo e che l’esistenza e l’entità di questa siano certe in forza di fatti o atti opponibili al terzo.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte attesta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L’adesione all’accertamento tributario perfezionata anche da uno solo dei coobbligati produce la perdita di efficacia dell’avviso relativo alla pretesa tributaria anche nei confronti degli altri coobbligati; l’accertamento definito con adesione non è impugnabile.
  • Chi intende impugnare un atto divenuto inefficace per effetto dell’adesione conclusa da un coobbligato deve dimostrare un pregiudizio concreto e attuale; una conseguenza solo potenziale non basta a fondare l’interesse ad agire.
  • La possibilità che il valore definito ai fini dell’imposta di registro venga utilizzato per rideterminare il reddito ai fini di un’altra imposta non costituisce, di per sé, un pregiudizio attuale nell’impugnazione dell’avviso di registro; la contestazione va proposta contro il distinto atto impositivo.
  • Il venditore che abbia pagato l’imposta integrativa di registro dopo un concordato fiscale concluso senza coinvolgere l’acquirente non può esercitare regresso verso quest’ultimo se l’esistenza e l’entità dell’obbligazione del terzo non sono divenute certe in forza di fatti o atti giuridici a lui opponibili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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