Cassazione Civile, Sentenza n. 655/2020 del 15/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La ricorrente, cittadina nigeriana, aveva chiesto alla Commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, domanda poi respinta. Il Tribunale di Ancona, con decreto depositato il 15 marzo 2018, aveva rigettato il ricorso, reputando inattendibili le dichiarazioni relative alle ragioni della partenza — riferite a presunte persecuzioni da parte di una zia —, escludendo i presupposti dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251/2007, nonché una situazione di violenza indiscriminata nella regione di provenienza ai fini dell’art. 14, lett. c); aveva inoltre escluso specifiche ragioni di vulnerabilità individuale ai fini della protezione umanitaria. In cassazione la richiedente ha formulato sei motivi: 1) questioni di legittimità costituzionale del d.l. n. 13/2017 e dell’art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, per asserita violazione degli artt. 3, 24, 111 e 77 Cost., con riguardo ai requisiti di necessità e urgenza, al rito camerale e alla possibile mancata fissazione dell’udienza, al termine di trenta giorni per il ricorso per cassazione, alla procura speciale successiva alla comunicazione del decreto e alla soppressione dell’appello; 2) omessa pronuncia sulla censura relativa alla mancata traduzione della motivazione della decisione amministrativa; 3) violazione delle regole di valutazione della domanda, sostenendo che il Tribunale avesse trascurato la storia personale e valorizzato soltanto l’assenza di documenti; 4) erronea esclusione della protezione sussidiaria; 5) omesso esame delle ragioni di vulnerabilità dedotte per la protezione umanitaria; 6) erronea esclusione del diritto di asilo direttamente fondato sull’art. 10, comma 3, Cost.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale: il differimento dell’entrata in vigore del nuovo rito era funzionale alla sua attuazione; il rito camerale e la possibilità di non tenere udienza, quando superflua, non violano contraddittorio e difesa, anche in ragione della facoltà di depositare difese scritte; il termine di trenta giorni rientra nella discrezionalità legislativa e nelle esigenze di celerità; la disciplina della procura speciale non determina disparità rispetto al Ministero; il doppio grado di merito non è garantito dalla Costituzione e il procedimento è preceduto dalla fase amministrativa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: pur risultando omessa la pronuncia del Tribunale sulla traduzione, la doglianza era priva della necessaria allegazione concreta dell’atto non tradotto e del pregiudizio difensivo, limitandosi a prospettare una compromissione potenziale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava la ratio effettiva del decreto, fondata sull’inattendibilità e inidoneità della narrazione e sulla natura privata della vicenda, rispetto alla quale la ricorrente avrebbe potuto rivolgersi alle autorità del proprio Stato. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: per la protezione ex art. 14, lett. c), l’onere di allegazione dei fatti costitutivi precede il dovere giudiziale di accertamento officioso; nel caso concreto i fatti allegati riguardavano una vicenda privata e il Tribunale aveva comunque verificato, tramite fonti internazionali, l’assenza nella regione di provenienza di violenza da conflitto armato. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché il Tribunale aveva esaminato la domanda umanitaria e la ricorrente non aveva circostanziato specifiche condizioni di vulnerabilità, limitandosi a un generico richiamo alle condizioni di salute e a riproporre questioni già trattate. Il sesto motivo è stato rigettato: il diritto di asilo costituzionale è attuato e regolato dalle forme di protezione previste dalla legislazione vigente e non conserva un ambito residuale di applicazione diretta. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito. La Corte ha dato atto che, allo stato, non sussistevano i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, salvo revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 77 Cost.
la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime.
Il differimento transitorio dell’entrata in vigore di una riforma processuale può essere giustificato dall’esigenza di consentire alla riforma di entrare a regime e non rende fondata, per ciò solo, la censura relativa ai presupposti di necessità e urgenza.
art. 111, comma 2, Cost.
alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti inammissibile o infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
Per economia processuale e ragionevole durata, la Cassazione può evitare il rinvio nonostante un’omessa pronuncia del giudice di merito e decidere la questione quando essa è inammissibile o infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
art. 384 c.p.c.
alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti inammissibile o infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
La disposizione consente alla Corte di decidere nel merito la questione non esaminata dal giudice precedente, senza cassare con rinvio, se la questione è inammissibile o infondata e non occorrono ulteriori accertamenti fattuali.
art. 83 c.p.c.
E’, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poichè tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell’interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3.
La disciplina della procura successiva alla comunicazione del decreto si coordina con la regola della specialità della procura e non determina, secondo la Corte, una disparità costituzionalmente rilevante tra parte privata e Ministero.
art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c.
E’, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poichè tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell’interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3.
La regola sulla procura speciale posteriore alla comunicazione non esclude l’applicazione dell’obbligo di deposito previsto dall’art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c.
art. 35-bis, comma 1, d.lgs. n. 25/2008
E’ manifestamente infondata, altresì, la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, sia in quanto il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte.
Il rito camerale è compatibile con difesa e contraddittorio anche quando non si tenga udienza, se questa è superflua alla luce dell’istruttoria già svolta e resta consentito alle parti depositare difese scritte.
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
E’, del pari, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, relativa all’eccessiva limitatezza del termine di trenta giorni prescritto per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale, poichè la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento.
Il termine di trenta giorni per ricorrere per cassazione in questa materia costituisce una scelta discrezionale del legislatore sorretta dall’esigenza di celerità.
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
Neppure coglie nel segno, infine, il rilievo secondo cui la soppressione dell’appello comporterebbe la violazione del principio del doppio grado del giudizio di merito, atteso che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile, è finalizzato a soddisfare esigenze di celerità, e non essendo tale principio garantito a livello costituzionale, come più volte affermato dalla Consulta.
La definizione del procedimento con decreto non reclamabile, che esclude l’appello, non viola un principio di doppio grado del merito non garantito a livello costituzionale ed è giustificata da esigenze di celerità.
art. 10, commi 4 e 5, d.lgs. n. 25/2008
In tema di protezione internazionale, l’obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonchè quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 10, commi 4 e 5, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione.
L’obbligo di traduzione degli atti è diretto a garantire informazione e possibilità di allegazione al richiedente; la sua violazione deve però essere dedotta specificando l’atto e il concreto pregiudizio difensivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Va rilevato, invero, che – a prescindere dall’improprio riferimento al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, contenuto nella rubrica del motivo in esame – la censura denuncia, in realtà, un’omissione di pronuncia in ordine ad uno dei motivi del ricorso in primo grado.
La censura che lamenta la mancata decisione su un motivo di ricorso denuncia un’omessa pronuncia e non, per ciò solo, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata.
I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; in particolare, devono contestare la ratio decidendi che sorregge la pronuncia.
art. 10, comma 3, Cost.
Questa Corte ha, per vero, più volte affermato che il diritto in questione è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste in relazione alle diverse forme di protezione internazionale, disciplinate dalla normativa in vigore, sicchè non v’è più margine alcuno di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3.
Il diritto di asilo costituzionale è attuato e regolato dalle forme di protezione internazionale previste dalla normativa vigente e non dà luogo a una tutela direttamente applicabile in via residuale.
art. 14, lett. a), d.lgs. n. 251/2007
Esclusa, per effetto dell’inattendibilità ed inidoneità delle dichiarazioni della ricorrente, la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) va osservato, quanto alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), che la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio.
La Corte richiama l’inattendibilità e l’inidoneità delle dichiarazioni come ragione per escludere le forme di protezione collegate ai presupposti delle lettere a) e b); il passaggio sviluppa anche il distinto onere di allegazione relativo alla lettera c).
art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251/2007
Esclusa, per effetto dell’inattendibilità ed inidoneità delle dichiarazioni della ricorrente, la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) va osservato, quanto alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), che la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio.
La Corte esclude la protezione sussidiaria ex lettera b) in ragione dell’inattendibilità e inidoneità delle dichiarazioni rese sulla vicenda personale.
art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007
Pertanto, soltanto quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c).
Il dovere del giudice di accertare d’ufficio la violenza indiscriminata nel Paese d’origine sorge solo dopo che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi della domanda; la fattispecie richiede violenza connessa a un conflitto armato interno o internazionale e una minaccia grave e individuale per i civili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto che non sussistono – allo stato – i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, sempre che l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.
La Corte dà atto della mancanza, allo stato, dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, facendo salva l’ipotesi di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto che non sussistono – allo stato – i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, sempre che l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.
La disposizione è richiamata quale parametro per l’importo del contributo unificato ulteriore, che la Corte dichiara non dovuto allo stato in ragione della situazione processuale indicata.
Massime di principio
- Nel giudizio di protezione internazionale, l’obbligo di tradurre gli atti non consente una censura meramente astratta: chi deduce l’omessa traduzione deve identificare l’atto non tradotto e indicare il pregiudizio concreto arrecato al diritto di difesa; se lamenta un’inesatta comprensione delle dichiarazioni rese in interrogatorio, deve precisare quale diversa versione avrebbe fornito e quale rilievo avrebbe avuto.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della pronuncia impugnata; la mera riproposizione delle tesi già sottoposte al giudice di merito o la critica a una motivazione diversa da quella effettivamente adottata rende la censura inammissibile.
- Nella domanda di protezione sussidiaria fondata sulla violenza indiscriminata ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, il richiedente deve prima allegare i fatti costitutivi del diritto; solo allora sorge il potere-dovere del giudice di svolgere l’accertamento officioso sulla situazione del Paese d’origine.
- La protezione umanitaria richiede l’allegazione di specifiche condizioni di vulnerabilità personale e una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva nel Paese d’origine con il grado d’integrazione raggiunto nel Paese di accoglienza; richiami generici alle condizioni di salute o a una situazione socio-politica negativa non circostanziata non sono sufficienti.
- Quando la Cassazione rileva che il giudice di merito ha omesso di pronunciarsi su una questione, può evitare la cassazione con rinvio e decidere direttamente se la questione è inammissibile o infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
- Il diritto di asilo previsto dall’art. 10, comma 3, Cost. è attuato dalle forme di protezione internazionale disciplinate dalla legge e, secondo la decisione, non è suscettibile di un’autonoma applicazione residuale.
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