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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 560/2020 del 15/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società per maggiori Ires, Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni, per gli anni d’imposta 2005 e 2006. L’Ufficio contestava, tra l’altro, l’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti e aveva recuperato a tassazione, ai fini Irap, plusvalenze derivanti dalla vendita di beni strumentali, connesse all’ordinario deperimento fisiologico. La C.T.P. di Brescia aveva annullato l’avviso anche sul rilievo della carenza di potere di verifica della Direzione regionale che aveva redatto il P.V.C. del 24 ottobre 2007; l’appello dell’Agenzia era stato respinto dalla C.T.R. della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza del 27 ottobre 2014, depositata l’11 novembre 2014. L’Agenzia ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione alle norme sulla motivazione delle sentenze tributarie e civili e all’art. 111 Cost.; con il secondo ha denunciato l’omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla ripresa Irap sulle plusvalenze da cessione dei beni strumentali, deducendo la violazione dell’art. 112 c.p.c.; con il terzo ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme in materia di accertamento, Iva, imposte sui redditi e onere della prova, con riguardo alle fatture soggettivamente inesistenti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Quanto al primo, ha ritenuto apparente la motivazione della C.T.R., perché formulava affermazioni generiche sulla necessità di provare la partecipazione fraudolenta del contribuente e sull’accordo simulatorio, senza ricostruire i fatti, confrontarsi con la decisione di primo grado e i motivi d’appello, né illustrare gli elementi e il ragionamento con cui aveva valutato prezzi e documentazione dei pagamenti. Quanto al secondo, ha rilevato che la C.T.R. non aveva deciso la doglianza d’appello sulla ripresa Irap delle plusvalenze da vendita di beni strumentali, nonostante l’Agenzia avesse chiesto la riforma della decisione di primo grado anche nel merito. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla C.T.R. della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4

    La motivazione della sentenza impugnata, come dedotto dalla ricorrente, risulta tautologica e non idonea a manifestare compiutamente l’iter logico motivazionale del giudice e gli elementi di fatto posti a base del suo convincimento.

    La motivazione della sentenza tributaria deve rendere intelligibili l’iter logico del giudice e gli elementi fattuali che sorreggono la decisione; è viziata quando è tautologica o non consente di comprendere il percorso seguito.

  • art. 132 c.p.c.

    In particolare, il giudice di appello, senza descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame e senza fare alcun riferimento alla sentenza del giudice di prime cure, nè ai motivi di impugnazione dell’Ufficio, genericamente afferma che “per quanto riguarda l’utilizzo di fatture emesse da terzi occorre dare prova che esse erano fonte di un comportamento fraudolento anche del contribuente”.

    La motivazione non soddisfa il requisito legale se si limita ad affermazioni generiche e non espone la fattispecie esaminata, il confronto con la decisione impugnata e le ragioni riferite ai motivi d’appello.

  • art. 111 Cost.

    Secondo l’insegnamento di questa Corte, “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017).

    La garanzia costituzionale della motivazione è violata quando l’assenza o l’insufficienza dell’esame degli elementi decisivi impedisce il controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento giudiziale.

  • art. 112 c.p.c.

    Nessuna statuizione si rinviene sul punto nella sentenza impugnata, che è incorsa in un’omissione di pronuncia su di una doglianza contenuta nel secondo motivo di appello dell’Agenzia delle entrate.

    Vi è omissione di pronuncia quando il giudice d’appello non decide una specifica doglianza ritualmente riproposta, come quella relativa alla fondatezza di una ripresa fiscale.

  • D.Lgs. n. 446/1997, art. 11, comma 3

    Con riferimento al secondo motivo, anch’esso è fondato, poichè la ricorrente aveva ribadito nell’atto di appello (nell’ambito del II motivo) la fondatezza del recupero a tassazione, ai fini dell’imponibile Irap, delle plusvalenze derivanti dalla vendita di beni strumentali, per l’ordinario deperimento fisiologico degli stessi, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3.

    La norma è individuata come base normativa del recupero a tassazione Irap delle plusvalenze derivanti dalla vendita di beni strumentali in relazione al loro ordinario deperimento; la Corte non decide nel merito la fondatezza del recupero, ma censura l’omessa pronuncia sul relativo motivo d’appello.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 61

    La motivazione della sentenza impugnata, come dedotto dalla ricorrente, risulta tautologica e non idonea a manifestare compiutamente l’iter logico motivazionale del giudice e gli elementi di fatto posti a base del suo convincimento.

    Nel giudizio tributario d’appello il requisito della motivazione della sentenza deve essere rispettato in modo da rendere comprensibile il ragionamento decisorio; la Corte ha ritenuto che ciò non fosse avvenuto nel caso concreto.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente quando il giudice omette di indicare gli elementi posti a fondamento della decisione oppure li menziona senza un esame logico e giuridico tale da rendere possibile il controllo sul ragionamento.
  • In tema di valutazione della prova documentale, il giudice di merito deve esporre in modo comprensibile e coerente con le risultanze processuali il percorso seguito per accogliere o respingere la domanda; è insufficiente un richiamo meramente complessivo alle produzioni o una motivazione assertiva.
  • Il giudice d’appello incorre in omessa pronuncia quando non decide una specifica censura devolutagli, anche se essa riguarda una distinta ripresa fiscale riproposta dall’appellante insieme alla richiesta di riforma della decisione di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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