Cassazione Civile, Sentenza n. 741/2020 del 15/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e, successivamente, il Ministro della Giustizia chiesero al Consiglio superiore della magistratura la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio di un sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nell’ambito di un procedimento disciplinare. Gli addebiti cautelari riguardavano, da un lato, condotte ritenute gravemente scorrette nei confronti di magistrati candidati a incarichi direttivi e di altri colleghi: il magistrato avrebbe discusso e concertato con componenti del CSM, con un magistrato in aspettativa per mandato parlamentare, con un parlamentare e con altri interlocutori strategie di valorizzazione o discredito di candidati e colleghi, anche in relazione a possibili iniziative penali. Dall’altro lato, gli era contestato di aver utilizzato la qualità di magistrato nei rapporti con una persona a lui vicina per ottenere utilità ingiuste per sé, per la famiglia e per un’amica, consistenti nel pagamento di soggiorni, di un cenone di Capodanno e di un anello. La Sezione disciplinare del CSM, con ordinanze nn. 71 e 72 del 9 luglio 2019, dichiarò tardiva una ricusazione e rigettò l’altra; con ordinanza n. 73 dell’11 luglio 2019 dispose la sospensione cautelare, ritenendo sussistenti il fumus e il periculum. Il magistrato propose ricorso per cassazione contro tutte e tre le ordinanze, articolando sette motivi: 1) illegittima composizione del collegio che aveva deciso sulle ricusazioni, per la sostituzione di un componente requirente con un magistrato giudicante di diversa categoria, in violazione della legge e del principio del giudice naturale; 2) inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate mediante captatore informatico, per asserita mancata entrata in vigore della disciplina applicabile ai fatti; 3) lesione del diritto di difesa per mancata acquisizione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni e dei relativi file audio; 4) inutilizzabilità delle conversazioni con parlamentari, asseritamente non casuali e captate senza autorizzazione; 5) insussistenza del fumus per difetto di tipicità disciplinare delle condotte del capo 1, in quanto non commesse nell’esercizio concreto delle funzioni; 6) insufficienza della motivazione sul fumus relativo alle utilità del capo 2 e omessa valutazione di documenti che, secondo il ricorrente, dimostravano il pagamento personale delle spese; 7) sproporzione della sospensione e mancata considerazione di una misura meno afflittiva, quale il trasferimento provvisorio.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro le ordinanze che decidevano sulle ricusazioni, non autonomamente ricorribili ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 109/2006; la censura è stata comunque ritenuta infondata nel merito. In caso di indisponibilità di un supplente requirente e di necessità di nuove elezioni, la sostituzione del componente togato ricusato con un magistrato togato di diversa funzione è stata ritenuta consentita da un’interpretazione costituzionalmente orientata, volta a garantire la continuità e l’indefettibilità della funzione disciplinare del CSM, senza alterare il rapporto tra componenti togati e laici. Il secondo motivo è stato rigettato: al tempo dei fatti l’uso del captatore informatico era consentito anche per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione, in forza della disciplina già entrata in vigore e delle modifiche che avevano eliminato la restrizione relativa alle comunicazioni nei luoghi di privata dimora; le intercettazioni legittimamente disposte e acquisite nel procedimento penale erano utilizzabili nel procedimento disciplinare e non erano soggette ai limiti dell’art. 270 c.p.p. Il terzo motivo è stato rigettato: la doglianza sulla mancata acquisizione dei decreti autorizzativi era generica, non risultando una specifica e tempestiva richiesta difensiva idonea a consentire il controllo di legittimità; la mancata acquisizione dei file audio non comportava violazione del diritto di difesa, non essendo stata specificamente contestata l’affidabilità dei brogliacci o indicata una difformità rispetto alle registrazioni. Il quarto motivo è stato rigettato quanto alla dedotta inutilizzabilità delle conversazioni con i parlamentari: la valutazione della Sezione disciplinare sulla casualità delle captazioni era congrua e non contraddittoria, poiché l’indagine era diretta nei confronti del magistrato e non risultavano elementi che mostrassero una direzione investigativa volta a captare le comunicazioni dei parlamentari; la diversa prospettazione del ricorrente era in parte inammissibile. Il quinto motivo è stato rigettato: l’illecito disciplinare di grave scorrettezza nei confronti di altri magistrati non richiede che la condotta sia compiuta nell’esercizio concreto della giurisdizione, potendo comprendere rapporti personali collegati allo status e alla funzione del magistrato; le condotte dirette a screditare o favorire colleghi, anche per interferire sulle nomine del CSM, non sono mera manifestazione del pensiero. Il sesto motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: la Sezione disciplinare aveva valutato le difese sul rapporto con il soggetto che avrebbe procurato le utilità, e le allegazioni non infirmavano la motivazione cautelare; la richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio non è sindacabile in cassazione. Il settimo motivo è stato rigettato: la motivazione aveva considerato la gravità, la reiterazione e la sistematicità dei fatti, la compromissione della credibilità e dell’immagine di imparzialità del magistrato e l’inadeguatezza del trasferimento provvisorio; la sospensione risultava quindi proporzionata e conforme al principio di gradualità. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al Ministro della Giustizia le spese del giudizio, liquidate in euro 5.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 24 D.Lgs. n. 109/2006
i provvedimenti che decidono sulla ricusazione non sono infatti contemplati dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, che prevede che l’incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione possono proporre ricorso per cassazione, solo, “contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui agli artt. 21 e 22 e contro le sentenze della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura”.
La ricorribilità per cassazione nel procedimento disciplinare è limitata ai provvedimenti cautelari in materia di sospensione e alle sentenze della Sezione disciplinare; le decisioni sulla ricusazione non sono autonomamente impugnabili.
artt. 4 e 6 L. n. 195/1958
Quando, come nel caso in esame, per acquisire un nuovo componente togato requirente è necessario procedere a nuove elezioni con i relativi tempi tecnici, il che nelle more comporterebbe il blocco dell’attività disciplinare cui il Consiglio è tenuto ex art. 105 Cost., allora della norma deve darsi un’interpretazione costituzionalmente orientata che, intendendo estensivamente il concetto di supplente corrispondente, salvaguardi quello che la Corte costituzionale ha definito “interesse costituzionalmente protetto a che il procedimento stesso, comunque configurato dal legislatore ordinario, si svolga in modo tale da non ostacolare l’indefettibilità e la continuità della funzione disciplinare attribuita dalla Costituzione direttamente al Consiglio superiore” (Corte Cost. n. 262 del 2003, cit.).
La regola del supplente corrispondente va interpretata in modo da consentire, in presenza di un’impossibilità contingente di sostituire il componente con un magistrato della stessa funzione senza indire nuove elezioni, la sostituzione con altro componente togato, così da non paralizzare la funzione disciplinare; resta fermo l’equilibrio costituzionale tra componenti togati e laici.
art. 266, commi 1 e 2, c.p.p.
Per i reati per i quali è ammessa l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni (art. 266 c.p.p., comma 1), l’intercettazione di comunicazioni tra presenti se si svolge in luoghi di privata dimora (art. 614 c.p.) è consentita “solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa” (art. 266 c.p.p., comma 2).
La disciplina ordinaria consente l’intercettazione tra presenti in privata dimora solo quando vi sia fondato motivo di ritenere che in quel luogo si stia svolgendo attività criminosa, salvo le deroghe legislative richiamate dalla sentenza.
art. 13 D.L. n. 152/1991, convertito dalla L. n. 203/1991
La medesima sentenza ha anche precisato: “In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ai fini dell’applicazione della disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 13, per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell’art. 51 c.p.p., commi 3-bis e 3-quater, nonchè quelli comunque facenti capo ad una associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato”.
La disciplina derogatoria sulle intercettazioni, come ricostruita dalle Sezioni Unite penali e richiamata nella decisione, ammette l’impiego del captatore informatico per i procedimenti rientranti nella nozione di criminalità organizzata indicata, senza richiedere la preventiva individuazione dei luoghi di captazione.
art. 6 D.Lgs. n. 216/2017
Pertanto, all’epoca dei fatti oggetto del presente procedimento disciplinare era in vigore la disciplina che autorizza l’utilizzatore del captatore informatico anche per i reati più gravi contro la pubblica amministrazione, senza la delimitazione originariamente prevista del D.Lgs. n. 216 del 2017, art. 6, comma 2.
L’estensione della disciplina derogatoria alle intercettazioni per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione era entrata in vigore e, dopo l’eliminazione della limitazione prevista dal comma 2, consentiva l’uso del captatore informatico anche senza che nel luogo privato fosse in corso attività criminosa.
art. 1, comma 3, L. n. 3/2019
In particolare, dell’art. 1, il comma 3, ha abrogato del D.Lgs. n. 216 del 2017, art. 6, il comma 2: di conseguenza, è venuta meno la restrizione dell’uso del captatore informatico nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p..
La soppressione della restrizione prevista per i luoghi di privata dimora ha reso possibile, nei procedimenti interessati dall’estensione normativa, l’intercettazione mediante captatore anche in assenza di motivo di ritenere che nel luogo si svolgesse attività criminosa.
artt. 16, comma 4, e 18, comma 3, D.Lgs. n. 109/2006
l’ampio potere di indagine del Pubblico Ministero e della Sezione disciplinare nell’acquisire la prova dell’illecito disciplinare (L. n. 109 del 2006, art. 16, comma 4 e art. 18, comma 3) evidenziano come esso sia essenzialmente orientato all’accertamento dell’effettiva sussistenza dell’addebito disciplinare (cfr. SU n. 12717 del 2009 cit.).
Il procedimento disciplinare è orientato all’accertamento dell’effettiva sussistenza dell’addebito e attribuisce al pubblico ministero e alla Sezione disciplinare ampi poteri di acquisizione probatoria, pur conservando natura distinta dal procedimento penale.
art. 68 Cost.
A norma della L. 20 giugno 2003, n. 140, art. 4, emanata in attuazione dell’art. 68 Cost., debbono essere preventivamente autorizzate le intercettazioni alle quali il parlamentare venga sottoposto non solo quale indagato, ma anche quale persona offesa o informata sui fatti, su utenze o in luoghi appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilità, in quanto ciò che “conta – ai fini dell’operatività del regime dell’autorizzazione preventiva stabilito dall’art. 68 Cost., comma 3 – non è la titolarità o la disponibilità dell’utenza captata, ma la direzione dell’atto d’indagine” (Corte Cost. n. 390 del 2007);
L’autorizzazione parlamentare preventiva è necessaria quando l’atto d’indagine è diretto a captare le comunicazioni del parlamentare, indipendentemente dalla titolarità o disponibilità dell’utenza; le captazioni fortuite in indagini dirette verso terzi non richiedono tale autorizzazione per essere utilizzate nei confronti dei terzi.
art. 6 L. n. 140/2003
a norma dell’art. 6 della menzionata L. n. 140, quale risultante all’esito della parziale declaratoria d’incostituzionalità dei commi 2, 5 e 6, (Corte Cost. n. 390 del 2007 cit.), è, invece, legittimo l’utilizzo di comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento (cosiddette intercettazioni casuali o fortuite), e pertanto l’autorità giudiziaria non deve munirsi dell’autorizzazione della Camera, qualora intenda utilizzare le intercettazioni nei confronti dei terzi;
Le comunicazioni casualmente captate tra un terzo e un parlamentare possono essere utilizzate nei confronti del terzo senza autorizzazione della Camera, purché la captazione non fosse diretta a intercettare il parlamentare.
art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 109/2006
La disposizione di cui alla L. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d), individua, infatti, quale illecito disciplinare: “i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori”.
La grave scorrettezza verso altri magistrati può integrare illecito disciplinare anche quando non sia commessa nel concreto esercizio della giurisdizione; la previsione comprende le relazioni personali instaurate in ragione della funzione e dello status del magistrato.
art. 1 D.Lgs. n. 109/2006
In tal modo chiarisce che l’obbligo, posto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, al singolo magistrato di esercitare le funzioni attribuitegli, tra l’altro, con correttezza, va osservato non solo nel concreto esercizio della giurisdizione, al quale specificamente si dirige il precetto posto nella prima parte della norma, ma, anche, come depone l’utilizzo della congiunzione disgiuntiva “ovvero”, nei rapporti che si instaurano con altri magistrati (o collaboratori) in ragione della funzione che il magistrato incolpato svolge proprio in quanto tale.
I doveri di correttezza del magistrato si estendono, oltre che all’esercizio concreto della giurisdizione, ai rapporti con altri magistrati e collaboratori quando siano connessi alla funzione svolta.
art. 22 D.Lgs. n. 109/2006
In presenza della richiesta di applicazione del provvedimento cautelare, la norma impone al giudice disciplinare di accertare l’esistenza della rilevanza disciplinare dei fatti addebitati, la loro oggettiva gravità e la loro compatibilità con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali in assoluto o nel distretto ove erano stati esercitati in precedenza.
La sospensione cautelare richiede una delibazione della possibile sussistenza di fatti disciplinarmente rilevanti, della loro gravità e della loro incompatibilità con l’esercizio delle funzioni; non richiede l’accertamento definitivo degli addebiti, riservato al giudizio di merito.
art. 22 D.Lgs. n. 109/2006, in relazione al principio di proporzionalità e gradualità
Il principio, che trova la sua fonte normativa nella disposizione di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, che, in ragione della gravità dei fatti, prevede l’irrogazione della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio o il trasferimento provvisorio in altro distretto, merita adesione, sicchè, nell’alternativa posta al giudice disciplinare tra la misura massima e quella meno afflittivi, la gravità dei fatti deve essere apprezzata in funzione dell’entità della lesione che da essi deriva al prestigio ed alla credibilità dell’incolpato, e delle refluenze in termini di compatibilità con l’esercizio delle funzioni giudiziarie, con l’immagine di imparzialità che le connota, e con la connessa fiducia della società nel loro corretto svolgimento, semprecchè, come nella specie, la sanzione disciplinare di cui l’incolpato risulti astrattamente passibile sia coerente con la misura cautelare imposta.
La scelta tra sospensione e trasferimento provvisorio deve rispettare proporzionalità e gradualità: la gravità va valutata in rapporto alla lesione del prestigio e della credibilità, alla compatibilità con le funzioni e alla compromissione dell’immagine di imparzialità e della fiducia pubblica, oltre che alla coerenza con la sanzione disciplinare astrattamente applicabile.
art. 105 Cost.
Quando, come nel caso in esame, per acquisire un nuovo componente togato requirente è necessario procedere a nuove elezioni con i relativi tempi tecnici, il che nelle more comporterebbe il blocco dell’attività disciplinare cui il Consiglio è tenuto ex art. 105 Cost., allora della norma deve darsi un’interpretazione costituzionalmente orientata che, intendendo estensivamente il concetto di supplente corrispondente, salvaguardi quello che la Corte costituzionale ha definito “interesse costituzionalmente protetto a che il procedimento stesso, comunque configurato dal legislatore ordinario, si svolga in modo tale da non ostacolare l’indefettibilità e la continuità della funzione disciplinare attribuita dalla Costituzione direttamente al Consiglio superiore” (Corte Cost. n. 262 del 2003, cit.).
La funzione disciplinare attribuita al CSM deve poter proseguire senza interruzioni; tale esigenza concorre a orientare l’interpretazione delle regole di sostituzione dei componenti della Sezione disciplinare.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati, le decisioni sulla ricusazione non sono autonomamente ricorribili per cassazione quando la legge limita l’impugnazione ai provvedimenti cautelari in materia di sospensione e alle sentenze disciplinari; l’eventuale nullità derivante dalla partecipazione del magistrato ricusato può essere fatta valere impugnando la decisione definitiva, nei limiti indicati dalla disciplina applicabile.
- Quando l’indisponibilità contingente di un supplente togato della stessa funzione renderebbe necessarie nuove elezioni e paralizzerebbe la funzione disciplinare del CSM, la regola del supplente corrispondente va interpretata in modo da consentire la sostituzione con altro magistrato togato, purché resti invariato l’equilibrio costituzionale tra componenti togati e laici.
- Le intercettazioni legittimamente disposte e acquisite in un procedimento penale possono essere utilizzate nel procedimento disciplinare riguardante un magistrato; i limiti dell’art. 270 c.p.p. relativi all’utilizzazione in altri procedimenti penali non si applicano al procedimento disciplinare.
- Per le intercettazioni mediante captatore informatico, la necessità dell’autorizzazione parlamentare dipende dalla direzione dell’atto d’indagine: se l’indagine è diretta verso un terzo e il parlamentare è captato casualmente, le comunicazioni possono essere utilizzate nei confronti del terzo senza autorizzazione della Camera.
- L’illecito disciplinare di grave scorrettezza nei confronti di altri magistrati non presuppone che la condotta sia realizzata durante il concreto esercizio della giurisdizione; può rilevare anche una condotta nei rapporti personali, se collegata allo status e alla funzione, inclusa l’attività volta a favorire o screditare colleghi per interferire sulle nomine.
- Nella fase cautelare disciplinare non occorre accertare definitivamente la responsabilità: è sufficiente valutare la possibile sussistenza dei fatti, la loro rilevanza disciplinare, la gravità e l’incompatibilità con l’esercizio delle funzioni.
- La scelta tra sospensione cautelare e trasferimento provvisorio deve rispettare proporzionalità e gradualità, commisurando la misura alla gravità dei fatti, alla lesione del prestigio e della credibilità del magistrato, alla compatibilità con le funzioni e alla compromissione dell’immagine di imparzialità e della fiducia pubblica.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice disciplinare sul materiale probatorio né ricostruire autonomamente i fatti; la censura di omessa considerazione di una memoria difensiva rileva solo se si traduce in specifiche doglianze idonee a mettere in discussione la completezza, la coerenza o la razionalità della motivazione.
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