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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 552/2020 del 15/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune)

La controversia

La controversia riguardava l’impugnazione degli avvisi di accertamento e liquidazione dell’ICI per le annualità 2006 e 2007 relativi a immobili della società situati nel porto franco di Trieste, adibiti a magazzini, depositi e silos e accatastati, secondo la sentenza impugnata, nelle categorie A/10, C/2, D/7 e D/8. La CTR del Friuli-Venezia Giulia, con sentenza n. 323/1/2014 depositata il 30 luglio 2014, aveva riformato la decisione di primo grado e respinto l’appello della contribuente, ritenendo che la collocazione nell’area portuale non comportasse di per sé la classificazione in categoria E e che l’accatastamento e la rendita già attribuiti vincolassero le parti del rapporto ICI; le contestazioni sulla classificazione catastale dovevano essere proposte in un distinto giudizio nei confronti dell’Agenzia del Territorio. La società ha proposto cinque motivi: (1) violazione della disciplina ICI e catastale, sostenendo che i beni fossero privi di classificazione e rendita e dovessero essere inclusi in categoria E perché privi di autonomia funzionale e reddituale rispetto al terminal; (2) violazione della disciplina portuale, deducendo che i locali erano accessori e complementari al compendio destinato al traffico marittimo e che i titoli concessori e autorizzatori ne vincolavano l’uso alle operazioni portuali; (3) omessa pronuncia sulle norme del Trattato di pace di Parigi e sulla disciplina speciale del porto franco, che, secondo la società, escludevano gravami fiscali sulle merci in transito; (4) omessa pronuncia sulla dedotta applicazione di una rendita presunta ai sensi di una disposizione abrogata; (5) omessa pronuncia sulle contestazioni relative alla motivazione dell’avviso e alla mancata indicazione delle norme applicate. Il Comune ha proposto ricorso incidentale condizionato, articolato in tre censure di omessa pronuncia e motivazione riguardanti la riproposizione in appello delle eccezioni della contribuente, l’asserita necessità di appello incidentale e il difetto di motivazione dell’atto impositivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: pur formulato come violazione di legge, mirava a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle risultanze catastali, senza trascrivere né allegare le visure esaminate dalla CTR; inoltre, il motivo non indicava in modo specifico e intelligibile il contrasto tra la decisione e le norme invocate. Le ulteriori censure non hanno colto la ratio decidendi: la CTR aveva fondato la decisione sull’avvenuto accatastamento dei beni e sull’efficacia vincolante dei dati catastali ai fini dell’imposizione ICI, nonché sulla necessità di contestare l’attribuzione della rendita in un distinto giudizio contro l’amministrazione catastale. La Corte ha rilevato che la contribuente non aveva censurato specificamente tale ragione decisiva. La sentenza n. 311/2014, relativa al classamento in categoria E di altre unità immobiliari e a un provvedimento catastale del 2011, era inoltre successiva alla decisione impugnata e non risultava riferibile ai beni oggetto della presente controversia. La società è stata condannata a rifondere al Comune le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.000, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA; è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa”; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

    Il motivo di violazione di legge è pertinente quando denuncia un errore nell’interpretazione della fattispecie astratta; non consente invece di contestare, sotto quella veste, l’accertamento della fattispecie concreta o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto a pena d’inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione.

    La censura per violazione di legge deve indicare le norme asseritamente violate e spiegare in modo specifico, intelligibile ed esauriente perché le affermazioni giuridiche della sentenza siano in contrasto con esse; in difetto, il motivo è inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    In materia di ricorso per cassazione, mentre l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito e che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare non è mai sindacabile in sede di legittimità, l’errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’art. 115 medesimo codice, ma non anche con l’art. 360 c.p.c., n. 5.

    La diversa valutazione della capacità dimostrativa di una prova non è sindacabile in cassazione. L’errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova, se riguarda un fatto discusso dalle parti, può invece essere denunciato come violazione dell’art. 115 c.p.c. nei limiti indicati dalla Corte.

  • art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    La motivazione della CTR fonda la sua ratio decidendi non sulla qualifica della società, non oggetto di discussione, nè sull’assenza di strumentalità degli edifici (silos, magazzini, depositi) rispetto all’attività portuale, in quanto destinati all’esercizio dell’attività industriale nonchè alla movimentazione delle merci nell’area portuale.

    La Corte non ha formulato una regola autonoma sull’esenzione prevista dalla disposizione: ha ritenuto non decisiva la doglianza perché la decisione di merito poggiava sul dato catastale vincolante e tale ratio non era stata specificamente impugnata.

  • art. 5, comma 4, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Ma, soprattutto, ha fondato la decisione sulla circostanza che trattandosi di immobili accatastati negli anni 2005-2006, il provvedimento di attribuzione della rendita – vincola sia il contribuente che l’ente impositore, tenuto ad applicare per legge l’imposta sulla base della rendita, la quale costituisce il presupposto di fatto necessario per l’imposizione fiscale che la legge commisura a tale dato, con la conseguenza che il contribuente, in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso dal comune relativamente all’ICI, non può proporre doglianze relative alla determinazione della rendita, che avrebbero dovuto essere proposte in diversa causa con diverso legittimato passivo (Agenzia del territorio).

    Nel rapporto relativo all’ICI, l’imposta va determinata sulla base della rendita catastale attribuita; la contestazione della classificazione o della rendita non può essere proposta incidentalmente impugnando l’avviso comunale, ma deve essere rivolta contro il provvedimento catastale nel distinto giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    Le altre censure prospettate dalla contribuente non colgono la ratio decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata.

    La Corte ha ritenuto che le doglianze formulate non investissero la ragione effettivamente posta a fondamento della decisione; il testo non enuncia una distinta regola generale sull’obbligo di pronuncia oltre a tale applicazione processuale.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovute.

    In seguito al rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Il motivo di cassazione per violazione o falsa applicazione di legge deve denunciare un errore nell’individuazione o interpretazione della fattispecie astratta. Non può essere utilizzato per ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La censura di violazione di legge è inammissibile se, oltre a indicare le norme invocate, non espone argomentazioni specifiche, intelligibili ed esaurienti che illustrino il contrasto tra la decisione impugnata e le norme o la loro interpretazione.
  • L’errore nella valutazione della capacità dimostrativa di una prova non è sindacabile in cassazione; l’errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova, se relativo a una circostanza discussa tra le parti, può essere dedotto nei limiti del vizio processuale previsto dall’art. 115 c.p.c.
  • Ai fini dell’ICI, la rendita catastale attribuita costituisce il dato di riferimento per l’imposizione e vincola contribuente ed ente impositore. La contestazione della categoria o della rendita deve essere proposta contro l’atto catastale nella sede e nei confronti del soggetto legittimato, non incidentalmente mediante l’impugnazione dell’avviso di accertamento comunale.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; le censure che non contestano specificamente una ragione autonoma e sufficiente della decisione non possono determinarne la cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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