Cassazione Civile, Ordinanza n. 36155/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un istituto di credito per far dichiarare inefficaci, nei propri confronti, alcuni atti di conferimento di rami d'azienda compiuti da più società debitrice/conferenti in favore di una nuova società conferitaria. I conferimenti comprendevano anche complessi immobiliari di rilevante valore. Le società conferitarie avevano resistito in appello sostenendo che, avendo con il trasferimento dei rami d'azienda trasferito anche le passività, il creditore avrebbe potuto agire direttamente verso la società conferitaria e comunque aggredire i beni di quest'ultima; da ciò facevano discendere l'assenza di eventus damni e l'inutilità dell'azione revocatoria. Denunciavano in cassazione violazione dell'art. 2901, comma 1, c.c. in combinato disposto con l'art. 2560, comma 2, c.c., sostenendo che il conferimento di azienda con accollo dei debiti renderebbe tecnicamente incompatibile o comunque priva di interesse l'azione revocatoria, poiché il creditore avrebbe comunque una tutela diretta nei confronti della società conferitaria e potrebbe persino iscrivere ipoteca sui beni a essa intestati. La Corte d'appello aveva invece confermato la revocatoria valorizzando sia la permanenza dell'eventus damni sia il mutamento qualitativo della garanzia patrimoniale, poiché beni immobili del debitore erano stati sostituiti da partecipazioni sociali meno agevolmente aggredibili e soggette al concorso dei creditori della conferitaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'azione revocatoria ordinaria ha funzione cautelare e conservativa della garanzia generica del credito e che l'interesse del creditore va valutato ex ante, indipendentemente dalla possibilità di agire anche su altri beni o di procurarsi garanzie specifiche come l'ipoteca. Ha inoltre condiviso la valutazione della Corte territoriale secondo cui il conferimento dei rami d'azienda, con sostituzione di immobili di ingente valore con partecipazioni sociali nella conferitaria, integra un pregiudizio per il creditore, sia per la diversa e più difficile aggredibilità del nuovo cespite, sia perché su di esso concorrono anche i creditori della società conferitaria. Il ricorso è stato quindi rigettato; le ricorrenti sono state condannate alle spese di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
l'azione revocatoria tutela in via cautelare e conservativa la garanzia generica del credito; l'interesse del creditore si valuta ex ante e sussiste quando l'atto renda più difficile o incerta l'esazione del credito
la disciplina della responsabilità per i debiti relativi all'azienda ceduta non esclude la revocabilità dell'atto di conferimento; i patti interni tra le parti non sono opponibili ai creditori
norma invocata come vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione
richiamato per la trattazione camerale
richiamato per la trattazione camerale
richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- L'azione revocatoria ordinaria ha funzione conservativa della garanzia patrimoniale generica del creditore e mira a rendere inefficaci gli atti che la diminuiscano o la rendano più incerta o difficilmente aggredibile.
- L'interesse ad agire in revocatoria va apprezzato ex ante: non è escluso dalla mera astratta possibilità di rivalersi anche su altri soggetti o beni, se l'atto contestato altera la consistenza o la qualità della garanzia patrimoniale.
- La presenza di coobbligati o di un ulteriore patrimonio aggredibile non esclude di per sé l'eventus damni, quando l'atto compiuto dal debitore abbia comunque peggiorato la posizione del creditore.
- La sostituzione di beni direttamente e agevolmente aggredibili con partecipazioni sociali, più complesse da liquidare e soggette al concorso dei creditori della società partecipata, può integrare il pregiudizio richiesto dall'art. 2901 c.c.
- Gli accordi interni tra le parti di un'operazione di trasferimento o conferimento non possono pregiudicare i diritti dei creditori, se la disciplina legale applicabile alla sorte dei debiti prevede una responsabilità opponibile ai terzi secondo la legge.
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