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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34665/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano presentato domanda ex L. n. 89/2001 alla Corte d’appello per ottenere un ulteriore indennizzo per l’irragionevole durata di un fallimento dichiarato nel 1995, già oggetto di un precedente decreto Pinto che aveva liquidato l’indennizzo solo fino al 10.8.2012. Sostenevano che dovesse essere riconosciuta anche la durata successiva, fino alla chiusura del fallimento nel 2017, e censuravano il diniego fondato dalla Corte d’appello sull’art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, assumendo che tale norma fosse stata applicata retroattivamente e in contrasto con CEDU e Costituzione, nonché che non esistesse un divieto di ulteriore indennizzo per il solo fatto di quanto già liquidato. Il Ministero, con ricorso incidentale, ha dedotto l’asserita tardività della domanda Pinto, sostenendo che il decreto di chiusura del fallimento fosse divenuto definitivo decorso il termine di opposizione ex art. 26 l.fall. ovvero, in subordine, decorso il termine lungo ex art. 327 c.p.c., con conseguente superamento del termine semestrale di decadenza dell’art. 4 L. n. 89/2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo corretta la decisione di merito che aveva applicato l’art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001 come limite massimo invalicabile alla quantificazione dell’indennizzo globale per la durata irragionevole del processo presupposto, e ha escluso sia la retroattività indebita sia l’effetto preclusivo del giudicato sul precedente indennizzo. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Ministero, rilevando che il ricorso incidentale per cassazione presuppone la soccombenza e non può essere proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il limite di cui all’art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001 opera come tetto massimo dell’indennizzo complessivo riferito al processo presupposto e non come parametro da applicare in modo frammentato per singoli segmenti temporali.
  • Il fatto che sia già stato liquidato un indennizzo per un primo periodo di durata irragionevole non impedisce, di per sé, la proposizione di una nuova domanda per un ulteriore periodo successivo, salvo che operino le ordinarie regole di decadenza e i limiti legali di quantificazione.
  • L’applicazione dell’art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001 non integra retroattività illegittima quando la domanda di equa riparazione è proposta dopo l’entrata in vigore della norma; ciò che rileva è il momento della domanda, non il momento del processo presupposto.
  • Il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone una soccombenza della parte ricorrente incidentale nel giudizio di merito; la parte totalmente vittoriosa in appello non ha interesse a proporlo.
  • Nei giudizi di equa riparazione relativi a procedure fallimentari non soggette alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, la decorrenza del termine semestrale di decadenza ex art. 4 L. n. 89/2001 va collegata alla definitività del decreto di chiusura del fallimento, secondo i criteri di definitività ricavabili dalla disciplina fallimentare e processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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