Cassazione Civile, Ordinanza n. 34665/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano presentato domanda ex L. n. 89/2001 alla Corte d’appello per ottenere un ulteriore indennizzo per l’irragionevole durata di un fallimento dichiarato nel 1995, già oggetto di un precedente decreto Pinto che aveva liquidato l’indennizzo solo fino al 10.8.2012. Sostenevano che dovesse essere riconosciuta anche la durata successiva, fino alla chiusura del fallimento nel 2017, e censuravano il diniego fondato dalla Corte d’appello sull’art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, assumendo che tale norma fosse stata applicata retroattivamente e in contrasto con CEDU e Costituzione, nonché che non esistesse un divieto di ulteriore indennizzo per il solo fatto di quanto già liquidato. Il Ministero, con ricorso incidentale, ha dedotto l’asserita tardività della domanda Pinto, sostenendo che il decreto di chiusura del fallimento fosse divenuto definitivo decorso il termine di opposizione ex art. 26 l.fall. ovvero, in subordine, decorso il termine lungo ex art. 327 c.p.c., con conseguente superamento del termine semestrale di decadenza dell’art. 4 L. n. 89/2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo corretta la decisione di merito che aveva applicato l’art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001 come limite massimo invalicabile alla quantificazione dell’indennizzo globale per la durata irragionevole del processo presupposto, e ha escluso sia la retroattività indebita sia l’effetto preclusivo del giudicato sul precedente indennizzo. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Ministero, rilevando che il ricorso incidentale per cassazione presuppone la soccombenza e non può essere proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2
richiamato insieme all’art. 2-bis per fondare la domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo presupposto
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 3
"la misura dell'indennizzo (...) non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice"
costituisce un limite assoluto alla quantificazione dell’indennizzo, riferito all’indennizzo globale e non annuo, per evitare sovracompensazioni o arricchimenti
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4
richiamato ai fini del termine di decadenza semestrale per la proposizione della domanda di equa riparazione
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, artt. 6, par. 1, 13 e 19
invocati dai ricorrenti come parametri di illegittimità della lettura dell’art. 2-bis, comma 3
Costituzione, artt. 24 e 111
invocati dai ricorrenti a sostegno della censura di retroattività e del preteso sacrificio del diritto alla tutela giurisdizionale
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 26
richiamato dal Ministero per sostenere la decorrenza del termine di definitività del decreto di chiusura del fallimento
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 119
richiamato dal Ministero in tema di chiusura del fallimento e decorrenza dei termini
richiamato in via subordinata dal Ministero per individuare la definitività del decreto di chiusura del fallimento in mancanza di comunicazione
cod. proc. civ., art. 360, comma 1, n. 3
indicato quale parametro del motivo principale per violazione di legge
cod. proc. civ., art. 360, comma 1, n. 4
indicato quale parametro dei motivi del ricorso incidentale per violazione processuale
cod. proc. civ., art. 375, n. 5
richiamato per la proposta del relatore di manifesta infondatezza
cod. proc. civ., art. 380-bis, comma 1
richiamato per la fissazione dell’adunanza in camera di consiglio
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 10
richiamato per escludere l’assoggettamento del giudizio Pinto al contributo unificato
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
ritenuto inapplicabile per l’esclusione del contributo unificato nel giudizio di equa riparazione
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 10
richiamato per l’esclusione del contributo unificato nel giudizio di equa riparazione
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il limite di cui all’art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001 opera come tetto massimo dell’indennizzo complessivo riferito al processo presupposto e non come parametro da applicare in modo frammentato per singoli segmenti temporali.
- Il fatto che sia già stato liquidato un indennizzo per un primo periodo di durata irragionevole non impedisce, di per sé, la proposizione di una nuova domanda per un ulteriore periodo successivo, salvo che operino le ordinarie regole di decadenza e i limiti legali di quantificazione.
- L’applicazione dell’art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001 non integra retroattività illegittima quando la domanda di equa riparazione è proposta dopo l’entrata in vigore della norma; ciò che rileva è il momento della domanda, non il momento del processo presupposto.
- Il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone una soccombenza della parte ricorrente incidentale nel giudizio di merito; la parte totalmente vittoriosa in appello non ha interesse a proporlo.
- Nei giudizi di equa riparazione relativi a procedure fallimentari non soggette alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, la decorrenza del termine semestrale di decadenza ex art. 4 L. n. 89/2001 va collegata alla definitività del decreto di chiusura del fallimento, secondo i criteri di definitività ricavabili dalla disciplina fallimentare e processuale.
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