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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24689/2026 del 18/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di opere pubbliche per il completamento e l’adeguamento di un ospedale. L’impresa appaltatrice ha agito chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento della stazione appaltante, lamentando in sintesi: carenze del progetto esecutivo; impossibilità o ritardi nella consegna effettiva e nella piena fruibilità delle aree di cantiere; sospensioni dei lavori ritenute illegittime o non necessarie; ritardi connessi alle varianti in corso d’opera. Ha chiesto inoltre il pagamento dei lavori eseguiti e non ancora compensati, oltre al risarcimento del danno per lucro cessante e danno emergente. La stazione appaltante ha resistito e, in via riconvenzionale, ha chiesto il risarcimento dei danni da inadempimento dell’appaltatrice, chiamando in causa la garante. In appello la corte territoriale ha escluso la responsabilità esclusiva della stazione appaltante e ha ritenuto che l’appaltatrice, consapevole dell’inadeguatezza del progetto, avrebbe dovuto prima esercitare il recesso previsto dalla disciplina speciale; ha comunque dichiarato la risoluzione del rapporto per l’inattuabilità sopravvenuta del programma negoziale, riconoscendo all’impresa solo il saldo per lavori eseguiti e non contabilizzati. Con il ricorso per cassazione l’impresa ha dedotto: omessa pronuncia su alcune autonome causae petendi della domanda di risoluzione; violazione delle norme sull’inadempimento e sulla disciplina speciale degli appalti pubblici in tema di sospensioni, varianti e progetto esecutivo; omessa valutazione comparativa delle condotte delle parti; nullità della sentenza per motivazione apparente; erronea applicazione del ribasso d’asta sul corrispettivo dei lavori eseguiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte d’appello aveva comunque esaminato anche i profili relativi all’inadeguatezza del progetto e alle sospensioni; ha dichiarato inammissibili i motivi centrali perché non si confrontavano con la ratio decidendi, fondata sull’obbligo dell’appaltatore, nelle opere pubbliche disciplinate da normativa speciale, di attivare prima il recesso previsto dal capitolato generale e sulla consapevolezza dell’appaltatore circa le carenze progettuali; ha reputato infondato il motivo sulla motivazione apparente, perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione autonoma e intelligibile, pur diversamente qualificando la vicenda come impossibilità sopravvenuta/inattuabilità del programma negoziale; ha infine respinto la censura sul quantum, ribadendo che il compenso per le opere eseguite va determinato in base al corrispettivo contrattuale originario e quindi con applicazione del ribasso d’asta, anche quando il rapporto si sciolga. Le spese sono state compensate con la garante e non liquidate nei confronti della ASL per tardiva costituzione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato per escludere l’omessa pronuncia, poiché la corte d’appello aveva comunque deciso sui profili dedotti in domanda

  • art. 360 c.p.c.

    sono le norme processuali di riferimento invocate per i motivi di ricorso

  • art. 1453 c.c.

    la risoluzione per inadempimento non è stata accolta perché la corte territoriale ha escluso i presupposti di un inadempimento imputabile in via esclusiva a una parte e ha ricondotto la vicenda alla cessazione dell’interesse alla prosecuzione del rapporto

  • art. 1455 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nei motivi sulla gravità dell’inadempimento

  • art. 1458 c.c.

    gli effetti della risoluzione sono ricondotti alla disciplina generale retroattiva della risoluzione del contratto

  • art. 1218 c.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla responsabilità contrattuale

  • art. 10 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

    nelle opere pubbliche disciplinate dal capitolato generale, la mancata consegna/adeguatezza non consente all’appaltatore di agire per risoluzione e danni se non ha prima esercitato il recesso previsto dalla norma

  • art. 30 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

    richiamato dalla ricorrente in tema di sospensione dei lavori pubblici

  • artt. 16 e 17 l. 11 febbraio 1994, n. 109

    richiamati dalla ricorrente per sostenere l’obbligo della P.A. di predisporre un progetto esecutivo adeguato

  • art. 25 l. 11 febbraio 1994, n. 109

    richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimità delle varianti in corso d’opera

  • art. 340 dell’allegato F alla l. 20 marzo 1865, n. 2248

    indicato come base della rescissione amministrativa disposta dalla stazione appaltante

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Negli appalti pubblici regolati da disciplina speciale, la contestazione dell’inadeguatezza del progetto o della mancata consegna/cantierabilità non basta, di per sé, a fondare la risoluzione per inadempimento se l’appaltatore non abbia previamente esercitato il rimedio di recesso previsto dal capitolato generale o dalla normativa applicabile.
  • L’omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non si sia affatto pronunciato su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta; non vi è vizio se la decisione, anche implicitamente, ha esaminato e respinto il nucleo logico della pretesa.
  • Quando il giudice di merito accerta che l’appaltatore conosceva o doveva conoscere la sostanziale inadeguatezza del progetto prima della stipula, non può essere utilmente invocata la responsabilità della stazione appaltante per fatti progettuali anteriori al contratto, in presenza dell’onere di diligenza dell’operatore professionale.
  • Se, all’esito della valutazione complessiva del rapporto, non risulta imputabile a una sola parte un inadempimento idoneo alla risoluzione, il giudice può dare atto dell’inattuabilità sopravvenuta del programma negoziale e dell’effetto risolutorio derivante dalle contrapposte scelte delle parti, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • In caso di risoluzione del contratto di appalto, il compenso per le opere già eseguite va determinato in base al corrispettivo contrattualmente pattuito, e quindi secondo il prezzo originario risultante anche dal ribasso d’asta, perché l’appaltatore non può trarre un vantaggio economico maggiore da uno scioglimento del rapporto rispetto a quello previsto dal contratto eseguito fino al termine.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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