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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24699/2026 del 18/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La lite trae origine dai danni subiti da fondi agricoli coltivati ad albicoccheto, ubicati in un comune siciliano e ripetutamente colpiti, dal 1979 in poi, dalle esondazioni di un torrente demaniale. I proprietari hanno agito per il risarcimento dei danni più recenti derivanti da quattro eventi alluvionali occorsi nel 2015, 2015, 2017 e 2018, imputando le esondazioni alla mancata manutenzione dell’alveo e delle sponde da parte dell’amministrazione competente. In primo grado è stata riconosciuta la responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2051 c.c., ma con concorso di colpa dei danneggiati ex art. 1227, comma 1, c.c., per omessa pulizia dei fossi di scolo interni ai fondi; il danno è stato liquidato con compensi per danno emergente e lucro cessante, oltre interessi compensativi e interessi legali successivi. In appello i proprietari hanno censurato il concorso di colpa, la valutazione delle prove, la liquidazione del danno, il mancato riconoscimento delle spese per il consulente di parte e l’erronea determinazione della taxatio e degli interessi. In Cassazione hanno proposto diciotto motivi, tra cui: extrapetizione e giudicato interno sulla corresponsabilità; violazione delle regole sull’onere della prova e sull’art. 115 c.p.c.; nullità della sentenza per motivazione apparente o illogica, soprattutto sul rigetto delle prove testimoniali; omessa/insufficiente motivazione sulla quantificazione del danno; errata esclusione delle spese del consulente di parte per mancata prova del pagamento; travisamento della sentenza di primo grado circa l’attualizzazione del danno; motivazione incongrua sulla liquidazione degli interessi compensativi.

La decisione

La Corte ha accolto il quinto, il sesto, l’undicesimo, il quattordicesimo e il quindicesimo motivo. In particolare ha ritenuto nulla la motivazione sul rigetto delle prove testimoniali rilevanti per dimostrare la manutenzione dei fossi e per contrastare la consulenza tecnica; ha ritenuto insufficiente la motivazione sulla quantificazione del danno, perché non aveva preso in esame le specifiche censure alla c.t.u. e aveva omesso di valutare le istanze istruttorie volte a provare i dati necessari alla liquidazione; ha inoltre affermato che le spese per il consulente di parte, se riferite al processo, sono liquidabili ex officio e non richiedono la prova dell’avvenuto pagamento, essendo sufficiente l’assunzione dell’obbligazione; infine ha accolto le censure sulla mancata attualizzazione del danno e sulla liquidazione degli interessi compensativi, perché la motivazione del giudice d’appello non rispondeva alle critiche effettivamente proposte. Sono stati invece rigettati i primi quattro motivi, mentre tutti gli altri sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale Superiore delle Acque in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità del custode è stata ritenuta configurabile in capo all’amministrazione per i danni da esondazione del torrente demaniale, in ragione della mancata manutenzione dell’alveo e delle sponde.

  • art. 1227, primo comma, c.c.

    Il concorso di colpa del danneggiato può essere affermato solo sulla base di un effettivo accertamento della condotta colposa e della sua incidenza causale; non basta una motivazione che eluda il necessario vaglio delle prove offerte dalla parte.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte distingue tra errore nella valutazione del fatto e violazione delle regole sull’onere della prova; non vi è violazione dell’art. 2697 c.c. quando il giudice ritenga positivamente provata la condotta colposa del danneggiato, anziché applicare il principio actore non probante reus absolvitur.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice d’appello può confermare il dispositivo di primo grado anche con una motivazione diversa, purché non esorbiti dai limiti dell’impugnazione e non introduca questioni estranee.

  • art. 115 c.p.c.

    L’onere di contestazione opera solo per i fatti noti alla parte; la mancata contestazione di fatti ignoti non li rende pacifici. Inoltre, il rigetto di prove deve essere coerente con le risultanze istruttorie e con le circostanze oggetto di prova.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla quando la motivazione manca, è incomprensibile o è contraddittoria; la Corte ha ravvisato tale vizio quanto al rigetto delle prove testimoniali e alla liquidazione degli interessi.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per denunciare il travisamento/erronea interpretazione della sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa erronea interpretazione della sentenza di primo grado; la Corte non sviluppa una specifica regola autonoma su tale norma.

  • art. 1709 c.c.

    Il mandato si presume oneroso; la nomina del consulente di parte consente di presumere l’assunzione dell’obbligazione di pagamento del relativo compenso.

  • art. 2233 c.c.

    Nel contratto d’opera professionale il compenso non è elemento essenziale e può essere determinato anche dal giudice.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese per il consulente tecnico di parte, se riferite al processo, rientrano nelle spese di lite e sono liquidabili d’ufficio; non è necessario provare il pagamento già avvenuto.

  • art. 92 c.p.c.

    Il giudice può negare o ridurre la rifusione delle spese se le ritiene superflue o eccessive.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è ammessa solo quando vi sia oggettiva impossibilità o estrema difficoltà di provare l’esatto ammontare del danno; non può essere usata come formula generale per il mero calcolo degli interessi.

  • art. 336 c.p.c.

    L’effetto espansivo interno della cassazione con rinvio può travolgere la regolazione delle spese se la decisione di merito è cassata per ragioni processuali e il capo sulle spese è dipendente dalla statuizione annullata.

  • art. 24 Cost.

    La mancata ammissione della prova decisiva, quando impedisce alla parte di dimostrare l’assenza del concorso di colpa, vulnera il diritto di difesa.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • d.m. 55/2014

    Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese di lite nei gradi di merito; i motivi corrispondenti sono stati però assorbiti.

  • d.p.r. 115/2002, art. 13

    Richiamato nel motivo sul contributo unificato, ma la questione è stata assorbita dall’accoglimento parziale del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudice d’appello che confermi il dispositivo di primo grado può fondare la decisione su una motivazione diversa, perché la sentenza di appello si sostituisce comunque a quella di primo grado; non vi è extrapetizione se l’impugnazione riapre il thema decidendum sul punto censurato.
  • Il giudicato interno si forma solo sui capi autonomi della sentenza, non sui singoli passaggi argomentativi o sui meri punti di fatto e di diritto strumentali alla decisione del capo; contestare anche uno solo degli elementi della statuizione riapre la cognizione sull’intera questione.
  • Il rigetto di una prova testimoniale è sindacabile in cassazione quando la motivazione è apparente, illogica o non prende in considerazione circostanze decisive; ciò accade in particolare se la prova è diretta a contrastare una c.t.u. o a dimostrare fatti determinanti per la decisione.
  • Quando il giudice fonda il rigetto di una domanda o l’affermazione del concorso di colpa sulla mancata prova di fatti che la parte si era offerta di dimostrare, la mancata ammissione della prova può tradursi in nullità della sentenza se impedisce l’effettivo esercizio del diritto di difesa.
  • Le spese per il consulente tecnico di parte, nel processo, hanno natura di spese processuali e possono essere liquidate d’ufficio anche se il pagamento non è ancora avvenuto; è sufficiente che la parte abbia assunto l’obbligazione del compenso, salvo prova contraria della gratuità o dell’estinzione del debito.
  • Diversamente, le spese per una perizia di parte in fase stragiudiziale costituiscono danno emergente e richiedono domanda e prova del danno; se però il compenso non è ancora stato pagato, la parte deve provare almeno l’assunzione dell’obbligazione o la necessità della spesa futura.
  • La liquidazione degli interessi compensativi su un credito di valore deve essere sorretta da motivazione che renda comprensibili saggio, decorrenza e criterio di calcolo; la mera affermazione di equità non basta quando il giudice abbia separato capitale e interessi anziché procedere a liquidazione globale.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioniSpese di liteProprietà
RamiResponsabilità civileProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàNullitàLitisconsorzio necessario

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