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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24698/2026 del 18/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

La controversia

La controversia nasce da una gara pubblica bandita da una società regionale di committenza per l’affidamento di un multiservizio tecnologico presso immobili di aziende sanitarie. L’impresa ricorrente era risultata inizialmente aggiudicataria di alcuni lotti e aveva stipulato le relative convenzioni-quadro. In seguito, il giudice amministrativo, in sede di impugnazione della procedura, aveva annullato gli atti di gara; la stazione appaltante aveva quindi dichiarato la risoluzione delle convenzioni già stipulate, ritenendole prive di effetti giuridici. La società aggiudicataria aveva contestato tale effetto, sostenendo che il Consiglio di Stato, con la sentenza resa in sede di ottemperanza, avesse ecceduto i limiti della giurisdizione creando un’ipotesi di inefficacia automatica del contratto non prevista dagli artt. 121 e 122 c.p.a., e lamentando così un sconfinamento nel potere legislativo. Dopo la proposizione del ricorso, la ricorrente ha rinunciato al giudizio, richiamando anche un’ordinanza delle Sezioni Unite intervenuta su un giudizio connesso; le controparti non hanno accettato la rinuncia e hanno chiesto la condanna alle spese.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta rituale ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., e hanno dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Hanno inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti, ritenendo applicabile la regola generale della soccombenza, poiché non ricorrevano circostanze idonee a derogarla. La Corte ha anche escluso il raddoppio del contributo unificato, perché la definizione del giudizio è avvenuta in via abdicativa. Nel motivare sulle spese, ha osservato che il ricorso sarebbe comunque stato destinato a inammissibilità, poiché le censure non investivano un reale vizio di giurisdizione ma una valutazione interpretativa del giudice amministrativo, insindacabile in sede di regolamento esterno di giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    il controllo della Corte di cassazione è limitato al confine esterno della giurisdizione e non si estende alle scelte interpretative del giudice amministrativo.

  • art. 41 c.p.c.

    richiamato per il regolamento preventivo di giurisdizione promosso dalla società resistente nel parallelo giudizio.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso per cassazione è stata ritenuta rituale perché conforme ai requisiti previsti dalla norma.

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia non ha carattere accettizio; in mancanza di adesione delle controparti, il processo si estingue e la regola è la condanna del rinunciante alle spese, salvo specifiche circostanze derogatorie.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    la Corte ribadisce che il sindacato per eccesso di potere giurisdizionale non comprende il controllo sul modo in cui il giudice amministrativo interpreta la normativa applicabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il giudizio si definisce per rinuncia.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. è confinato al solo limite esterno della giurisdizione: non consente di censurare errori interpretativi o applicativi del giudice amministrativo, neppure se ritenuti gravi, quando si risolvano in errori interni alla giurisdizione.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia: in mancanza di adesione delle altre parti il processo si estingue ugualmente, restando però di regola ferma la condanna del rinunciante alle spese, salvo specifiche ragioni per disapplicare la regola della soccombenza.
  • Quando la controversia attenga alla lettura delle conseguenze dell’annullamento di una gara pubblica e alla sorte delle convenzioni stipulate a valle, la critica che investe solo l’opzione ermeneutica del giudice amministrativo non integra, di per sé, un vizio di giurisdizione.
  • La definizione del giudizio di legittimità per rinuncia esclude il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcessione di servizi
RamiProcesso civileContrattiEsecuzioni
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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