Cassazione Civile, Ordinanza n. 24690/2026 del 18/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionaria credito)
La controversia
Nel procedimento di verifica del passivo di un fallimento, la creditrice originaria, poi sostituita da cessionarie e mandataria di queste ultime, aveva chiesto l’ammissione di tre distinti crediti derivanti da finanziamenti e da un mutuo fondiario. Il Tribunale di Roma aveva ammesso i crediti in parte con collocazione privilegiata pignoratizia e in parte chirografaria, ma, per il credito da mutuo fondiario, aveva negato il privilegio ipotecario ritenendo non sufficientemente giustificata l’adesione della creditrice all’accolla e la preventiva escussione dell’accollante, e aveva comunque escluso la prelazione perché il bene ipotecato era già stato ceduto a terzi e non faceva più parte dell’attivo fallimentare. La ricorrente ha impugnato il decreto con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 93 l.fall. per avere il Tribunale negato la natura privilegiata del credito in ragione della mancata presenza del bene ipotecato nella massa, sostenendo che la verifica dell’esistenza del bene ai fini della prelazione va compiuta solo nella fase di riparto; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 91 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese nonostante il sostanziale accoglimento dell’opposizione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato alla luce del principio per cui l’ammissione al passivo in via privilegiata non richiede che il bene oggetto di privilegio speciale o ipoteca sia già presente nell’attivo fallimentare, essendo sufficiente l’accertamento del credito e della causa di prelazione in sede di verifica; la concreta capienza o la presenza del bene rileva solo nella successiva fase del riparto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto del Tribunale di Roma è stato quindi cassato con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 93 l.fall.
La domanda di insinuazione deve consentire l’accertamento del credito e della causa di prelazione; la verifica della concreta realizzabilità della prelazione sul bene si sposta alla fase del riparto e non impedisce, di per sé, l’ammissione in via privilegiata.
art. 91 c.p.c.
Il motivo sulle spese è rimasto assorbito dall’accoglimento del primo motivo; il giudice di rinvio dovrà regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata prospettata la violazione di legge come vizio denunciabile in cassazione rispetto alla statuizione sull’esclusione del privilegio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stata prospettata altresì la nullità/violazione processuale in relazione alla regolamentazione delle spese.
Massime di principio
- L’ammissione al passivo di un credito assistito da privilegio speciale o ipoteca non presuppone che il bene gravato sia già presente nella massa attiva del fallimento.
- In sede di verifica dello stato passivo è sufficiente accertare l’esistenza del credito e della relativa causa di prelazione; la verifica sulla concreta disponibilità o acquisizione del bene opera nella successiva fase del riparto.
- L’eventuale mancanza del bene oggetto di garanzia non incide sulla natura del credito ai fini dell’ammissione, ma soltanto sulla possibilità pratica di soddisfazione preferenziale.
- Se il ricorso principale viene accolto sul punto decisivo, il motivo relativo alle spese può rimanere assorbito, demandandosi al giudice di rinvio la nuova regolazione delle spese.
- La domanda di insinuazione privilegiata deve descrivere il bene su cui si intende esercitare la prelazione e le ragioni oggettive della sua potenziale acquisibilità, ma non richiede la prova della sua attuale presenza nell’attivo fallimentare.
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