Cassazione Civile, Sentenza n. 8178/2022 del 14/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni per infiltrazioni all'intercapedine dell'immobile, attribuite al deposito di materiale di risulta operato dai convenuti in prossimità del confine. In appello la Corte d'Appello dichiarò l'inammissibilità dell'impugnazione ritenendo che il motivo principale si limitasse a contestare una valutazione fotografica senza confrontarsi con la ratio della sentenza di primo grado e con le conclusioni della CTU, la quale aveva accertato che le infiltrazioni dipendevano da un difetto di costruzione dell'intercapedine (assenza di vespaio e posizionamento in gran parte sotto il terreno dei convenuti). In cassazione il ricorrente deduceva: vizio di carenza di motivazione della sentenza impugnata (art. 132 c.p.c.), violazione dell'art. 342 c.p.c. perché l'atto di appello avrebbe rispettato i requisiti, e omesso esame di fatti decisivi legati a quesiti CTU non adeguatamente formulati (contatori, impianto di videosorveglianza, proprietà dell'area antistante il cancello).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il vizio di carenza motivazionale: la Corte d'Appello aveva esposto chiaramente il percorso logico-giuridico, fondato sulle conclusioni della CTU che attribuivano le infiltrazioni al difetto di costruzione dell'intercapedine. Sono state dichiarate inammissibili le doglianze relative alla mancata rinnovazione della CTU e all'errata formulazione dei quesiti, rilevando che il rinnovo è rimesso alla discrezionalità del giudice e che la critica ai quesiti era priva di specificità e irrilevante rispetto alla ratio decidendi. Inoltre la Corte ha affermato che l'omesso esame della critica alla formulazione dei quesiti non integra il vizio di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., essendo la CTU atto istruttorio da cui il giudice trae i fatti storici. Condanna del ricorrente alle spese di lite (liquidate in euro 3.000 più 200) e indicazione della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamata la nozione di motivazione apparente: la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata contenesse un percorso logico-giuridico chiaro e condivisibile, perciò non sussiste carenza motivazionale.
Norma sui requisiti dell'atto di appello; la Corte ha ritenuto che l'appello non avesse adeguatamente specificato i motivi di gravame e che la mera conclusione di riforma senza argomentazione sia inammissibile.
Richiamata per affermare che la violazione di tale disposizione può riguardare pronunce di merito, non provvedimenti di carattere ordinatorio (es. riunione di cause), rimessi alla discrezionalità del giudice.
Riferimento alla domanda di acquisto per accessione: la sentenza di primo grado che rigettò tale domanda è risultata non determinante nel giudizio sulle infiltrazioni, per cui la sua menzione in appello era irrilevante.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ha precisato che il vizio per omesso esame di un fatto storico non si può estendere alla consulenza tecnica d'ufficio in quanto atto istruttorio; la critica alla formulazione dei quesiti CTU non costituisce omesso esame di un fatto storico rilevante ai fini di cassazione.
art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. con modificazioni nella L. n. 134/2012
Richiamata in relazione alla riformulazione dell'art. 360 c.p.c.; la Corte applica la disciplina aggiornata che delimita il ricorso per cassazione basato su omesso esame di fatti.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater e art. 1 bis
Norme sul contributo unificato: la Corte attesta la sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento da parte del ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Se la consulenza tecnica d'ufficio (CTU) individua con chiarezza e fondatezza le cause di un fenomeno (es. infiltrazioni dovute a difetto di costruzione), l'appellante deve confrontarsi puntualmente con quella ratio: semplici contestazioni generiche o riferimenti a fotografie sono spesso insufficienti.
- La decisione del giudice di non disporre una nuova CTU rientra nella sua discrezionalità tecnica; la mancata rinnovazione difficilmente costituisce motivo di cassazione salvo specifiche e gravi ragioni.
- Lamentare la carenza di motivazione richiede dimostrare che manca del tutto il percorso logico-giuridico o che le argomentazioni sono inesistenti/contraddittorie; non basta la pretesa interpretazione contraria.
- La critica alla formulazione dei quesiti posti al consulente non equivale automaticamente a omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; la CTU è atto istruttorio da cui il giudice trae fatti, e le censure devono essere specifiche e rilevanti.
- Richieste o provvedimenti di natura ordinatoria o organizzativa (es. riunione di cause) sono rimessi alla discrezionalità del giudice e non costituiscono di regola motivo valido di impugnazione in appello o cassazione se non adeguatamente motivati.
- In appello è essenziale rispettare i requisiti di specificità previsti dall'art. 342 c.p.c.: sintetica esposizione dei fatti, individuazione precisa dei motivi di gravame e argomentazione a sostegno; altrimenti l'appello può essere dichiarato inammissibile.
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