Cassazione Civile, Ordinanza n. 25837/2021 del 23/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell’indennità dovuta per l’espropriazione di un terreno sito nel territorio comunale, nonché dell’indennità di occupazione e del valore dei manufatti abbattuti. La Corte d’appello aveva liquidato le somme in favore dei proprietari e, su successiva correzione di errore materiale, aveva aumentato anche le poste economiche. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) ha sostenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato la disciplina introdotta dalla legge n. 244 del 2007 e dall’art. 37 d.P.R. n. 327 del 2001, mentre avrebbe dovuto applicarsi l’art. 39 della legge n. 2359 del 1865; 2) ha censurato il criterio di raffronto tra indennità provvisoria e definitiva ai fini della maggiorazione del 10%, lamentando che fossero stati confrontati valori non omogenei e che il parametro dovesse essere rivalutato; 3) ha dedotto che la maggiorazione del 10% non potesse incidere anche sull’indennità di occupazione, essendo prevista solo per l’indennità di esproprio; 4) ha sostenuto che l’aumento del 10% fosse applicabile solo alle espropriazioni finalizzate a interventi di riforma economico-sociale; 5) ha infine contestato la correzione operata dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 287 c.p.c., qualificandola come modifica sostanziale e non come mero errore materiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi: ha escluso l’applicabilità dell’art. 39 l. n. 2359/1865 perché il procedimento espropriativo non era esaurito e il decreto di esproprio era successivo all’entrata in vigore della nuova disciplina; ha affermato che, ai fini della maggiorazione del 10%, l’art. 37, comma 2, d.P.R. n. 327/2001 consente il confronto tra indennità provvisoria attualizzata e indennità definitiva senza richiedere valori determinati con criteri omogenei; ha ritenuto non decisiva la doglianza sull’estensione dell’aumento all’indennità di occupazione e ha escluso che la norma limiti la maggiorazione alle sole ipotesi di riforma economico-sociale; ha infine respinto la censura sulla correzione ex art. 287 c.p.c. per difetto di autosufficienza. Il Comune è stato condannato alle spese e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. n. 327 del 2001
La maggiorazione del 10% prevista dal comma 2 opera quando l’indennità provvisoria, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi dell’indennità definitiva; il confronto non richiede valori omogenei e non è limitato alle espropriazioni per riforma economico-sociale.
art. 2, commi 89 e 90, legge n. 244 del 2007
La nuova disciplina sulla determinazione dell’indennità espropriativa si applica ai procedimenti espropriativi in corso, non ai giudizi in quanto tali; rileva che il procedimento non sia esaurito.
art. 39 legge n. 2359 del 1865
È richiamato quale criterio diverso di determinazione dell’indennità, ma la Corte esclude che sia applicabile nella fattispecie perché il procedimento espropriativo non era esaurito.
La correzione dell’errore materiale può essere utilizzata solo nei limiti propri dell’istituto; la censura del Comune è stata respinta per difetto di autosufficienza.
art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.
Le doglianze formulate come error in procedendo o vizio di motivazione sono state giudicate inammissibili o generiche quando non chiariscono l’atto processuale invalido o il fatto storico decisivo omesso.
art. 22-bis d.P.R. n. 327 del 2001
È evocato dal ricorrente nel tentativo di escludere l’estensione della maggiorazione, ma la Corte non ne accoglie la lettura restrittiva.
art. 50 d.P.R. n. 327 del 2001
È richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina dell’occupazione d’urgenza, senza che la censura superi il vaglio di ammissibilità e fondatezza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di espropriazione, la disciplina sopravvenuta sulla liquidazione dell’indennità si applica ai procedimenti non ancora esauriti; il momento decisivo è la pendenza del procedimento espropriativo, non la sola data del giudizio.
- La maggiorazione del 10% prevista per l’indennità definitiva va calcolata confrontando l’indennità provvisoria attualizzata con quella definitiva, senza che la norma imponga l’omogeneità dei criteri estimativi utilizzati per i due valori.
- La previsione della maggiorazione non è limitata alle espropriazioni funzionali a interventi di riforma economico-sociale, ove il testo normativo non contenga un tale vincolo espresso.
- La censura di nullità per error in procedendo è inammissibile se non indica chiaramente quale atto processuale sarebbe invalido e in che modo la violazione processuale si traduca nell’errore denunciato.
- Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un preciso fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito; doglianze generiche o meramente valutative non sono scrutinabili in cassazione.
- La correzione dell’errore materiale ex art. 287 c.p.c. non può essere utilizzata per introdurre una nuova valutazione di merito, ma la relativa censura deve essere specificamente autosufficiente e riferita al contenuto effettivo del provvedimento corretto.
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