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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37485/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossione)

La controversia

L'ente della riscossione impugnava in cassazione la sentenza della CTR che, in una controversia relativa a più cartelle e all'intimazione di pagamento successiva, aveva dichiarato prescritto il credito portato in una cartella notificata nel 2006, ritenendo decorso un termine superiore a dieci anni tra la cartella e l'intimazione del 2016, senza approfondire la ritualità di tale intimazione. Il ricorso principale deduceva che la CTR non aveva considerato la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 1, comma 623, della L. 147/2013. Il contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, sostenendo che i crediti erariali fossero soggetti a prescrizione quinquennale e che la CTR avesse omesso di esaminare la ritualità della notifica dell'intimazione. Proponeva inoltre ricorso incidentale autonomo sulle spese di lite, denunciando violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c. per la compensazione delle spese e per l'omessa pronuncia sulla censura relativa alla mancata condanna alle spese in primo grado.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'ente della riscossione, ritenendo fondata la censura sulla mancata considerazione della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 1, commi 618 e 623, L. 147/2013, con conseguente errore della CTR nel dichiarare prescritti i crediti senza computare tale periodo sospensivo. Ha rigettato il primo motivo di ricorso incidentale condizionato, confermando che i crediti erariali della cartella sono soggetti a prescrizione decennale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, rilevando comunque la necessità di un nuovo esame in fatto della ritualità della notifica dell'intimazione da parte del giudice di rinvio. Ha dichiarato assorbiti i motivi incidentali sulle spese, rinviando alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 623, L. 147/2013

    Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione

    La Corte interpreta la norma come applicabile ai ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, con sospensione del decorso della prescrizione nel periodo indicato.

  • art. 1, comma 618, L. 147/2013

    Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento ...

    La disposizione delimita l'ambito oggettivo della sospensione prevista dal comma 623, ricomprendendo tutti i ruoli affidati in riscossione entro il 31 ottobre 2013.

  • art. 2943 c.c.

    L'intimazione di pagamento, se ritualmente notificata, vale come atto interruttivo della prescrizione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale sulle spese di lite; la Corte non decide nel merito perché i relativi motivi sono assorbiti dal rinvio.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale sulle spese di lite; la Corte non decide nel merito perché i relativi motivi sono assorbiti dal rinvio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per omessa pronuncia sulla censura relativa alle spese; la questione resta assorbita in ragione dell'annullamento con rinvio.

Massime di principio

  • Per i crediti erariali iscritti a ruolo, il giudice deve verificare il termine di prescrizione applicabile tenendo conto anche delle eventuali sospensioni legislative del decorso prescrizionale previste per specifici periodi e categorie di ruoli.
  • La sospensione della prescrizione disposta dall'art. 1, commi 618 e 623, L. 147/2013 opera per i carichi affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 e impedisce di ritenere maturata la prescrizione senza il relativo computo.
  • Quando la validità e la data della notifica dell'intimazione di pagamento sono decisive ai fini dell'estinzione del credito, tale questione non può essere trascurata dal giudice di merito se incide sull'esito della domanda.
  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso incidentale condizionato su questioni assorbite non è utilmente scrutinabile se, in caso di accoglimento del ricorso principale, esse possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio.
  • La qualificazione del termine di prescrizione dei crediti erariali deve essere coerente con l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, che nel caso esaminato conferma il termine decennale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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