Cassazione Civile, Ordinanza n. 00590/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2014, con cui l'Ufficio contestava alla società l'utilizzo di fatture riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, in un contesto di frode IVA a monte della catena distributiva. La contribuente sosteneva di avere agito in buona fede e di avere effettivamente ricevuto le prestazioni fatturate dal punto di vista soggettivo. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la CTR della Campania confermava il diniego della detrazione IVA, rilevando che la fornitura proveniva da una società interposta priva di organizzazione, operante come missing trader. La CTR riteneva che l'Ufficio avesse assolto il proprio onere probatorio con un quadro indiziario e che la società non avesse fornito prova contraria, osservando anche che il pagamento, pur tracciabile, non bastava a dimostrare la realtà dell'operazione. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che per negare la detrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'Ufficio deve provare, anche in via indiziaria, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che l'onere di dimostrare sia l'inesistenza soggettiva dell'operazione sia la consapevolezza del cessionario incombe sull'Amministrazione; 3) omesso esame e violazione dell'art. 2730 c.c., per non avere valorizzato una presunta confessione stragiudiziale sulla buona fede contenuta nell'atto impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo fondati i rilievi sulla corretta distribuzione dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti. Ha affermato che, quando l'Amministrazione contesta fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare, anche per presunzioni e sulla base di elementi oggettivi specifici, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza commisurata alla sua qualità professionale, che l'operazione si inseriva in una frode IVA consumata a monte; solo dopo tale prova sorge in capo al contribuente l'onere di dimostrare di avere adottato ogni cautela esigibile per non essere coinvolto nella frode. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata non avesse compiuto questi accertamenti, perché si era soffermata in modo improprio sulla diversa questione dell'effettiva esistenza oggettiva delle operazioni. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Il diritto alla detrazione IVA può essere negato nelle operazioni soggettivamente inesistenti solo se l'Amministrazione dimostra, anche per presunzioni, la consapevolezza o la conoscibilità della frode da parte del cessionario secondo l'ordinaria diligenza.
L'onere di provare la consapevolezza del cessionario nella frode e, dopo tale prova, la prova contraria dell'adozione di ogni cautela esigibile, è ripartito tra Amministrazione e contribuente secondo il criterio indicato dalla giurisprudenza consolidata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge in cassazione.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per la censura relativa alla confessione stragiudiziale e al preteso omesso esame del fatto decisivo.
La parte ricorrente lo richiama per sostenere che un'affermazione contenuta nell'atto impositivo avrebbe valore di confessione stragiudiziale sulla buona fede.
Massime di principio
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, il diniego della detrazione IVA richiede che l'Amministrazione provi, anche in via presuntiva, elementi oggettivi da cui emerga che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA a monte.
- La prova della mera esecuzione di pagamenti, anche se tracciabili, non è di per sé sufficiente a dimostrare la realtà soggettiva dell'operazione quando l'Ufficio contesti una frode IVA organizzata.
- Una volta assolto l'onere probatorio dell'Amministrazione sulla consapevolezza o conoscibilità della frode, il contribuente deve provare di avere adottato tutte le cautele esigibili secondo la diligenza dell'operatore economico accorto.
- Il giudice di merito deve accertare specificamente la conoscenza o conoscibilità della frode e non può limitarsi a valutazioni sulla sola esistenza oggettiva della prestazione, se la contestazione riguarda l'inesistenza soggettiva.
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