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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12594/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per oneri condominiali, che il condomino ha opposto sostenendo di essere stato erroneamente gravato di spese riferite a unità immobiliari non nella sua titolarità. In particolare, il decreto e la successiva delibera assembleare di approvazione del consuntivo e del preventivo avrebbero attribuito al condomino i costi relativi a un immobile di cui egli non era usufruttuario/proprietario, oltre a indicare in modo non corretto la sigla dell’unità effettivamente a lui riferibile. In primo grado il giudice aveva revocato in parte il decreto, confermandolo per la sola quota ritenuta effettivamente dovuta. In appello il condomino aveva insistito per la nullità della delibera assembleare del 27.11.2014, assumendo che essa avesse modificato le tabelle millesimali e quindi i criteri di riparto delle spese in assenza di unanimità, e aveva contestato che gli fosse dovuto anche l’importo residuo. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, in sintesi, la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, per omessa valutazione di prove documentali decisive e per violazione degli artt. 1123, 115, 1223 e 2697 c.c., lamentando che i giudici di merito non avessero considerato che il decreto riguardava un cespite non di sua titolarità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto innanzitutto tardivo il controricorso del condominio, depositato oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c., e quindi non valutabile. Nel merito, ha escluso che la deliberazione assembleare impugnata integrasse nullità: le censure riguardavano infatti la ripartizione in concreto delle spese secondo criteri già esistenti, cioè una possibile violazione dell'art. 1123 c.c., e quindi un vizio di mera annullabilità, non una modifica generale e futura dei criteri di riparto. Ha inoltre rilevato che la sentenza di merito era adeguatamente motivata, avendo spiegato che l'erronea indicazione di alcune unità immobiliari era frutto di una svista materiale e non di una deliberata alterazione delle tabelle millesimali, restando fermi i millesimi correttamente attribuiti al ricorrente. Le doglianze sulla valutazione delle prove e sul fatto controverso sono state ritenute inammissibili perché dirette a ottenere una nuova valutazione del merito in sede di legittimità; inoltre, essendovi doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è stata dichiarata inammissibile. È stato infine posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso depositato oltre il termine di venti giorni dalla notifica non può essere considerato nel giudizio di cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memorie.

  • art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c.

    La nullità per mancanza o apparenza di motivazione richiede una motivazione inesistente o obiettivamente incomprensibile, non una semplice difformità nella lettura dei fatti.

  • art. 360 c. 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente non è configurabile quando la decisione contenga un percorso argomentativo percepibile.

  • art. 1123 c.c.

    La contestazione sulla ripartizione concreta delle spese secondo criteri già esistenti attiene ad annullabilità della delibera, non a nullità, se non sono stati modificati i criteri di riparto per il futuro.

  • art. 115 c.p.c.

    Non ricorre violazione della norma quando la censura mira soltanto a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio da parte della Corte di cassazione.

  • art. 1223 c.c.

    La doglianza è irrilevante se l'errore di indicazione dell'unità immobiliare non ha inciso sui millesimi applicati e quindi sul criterio di riparto del danno/spesa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la Corte ha ritenuto che la censura investisse in realtà la valutazione delle prove e non la regola di distribuzione dell'onere probatorio.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è inammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 360 c. 1, n. 5 c.p.c.

    La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando le sentenze di primo e secondo grado siano conformi nel risultato decisorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    La misura dell'ulteriore importo è pari a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • La deliberazione condominiale che si limiti ad applicare criteri di riparto già esistenti, ma sia affetta da errore nell'individuazione concreta dell'unità immobiliare o del soggetto obbligato, non è nulla; la censura riguarda, al più, un vizio di annullabilità per violazione dei criteri legali di riparto.
  • La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia obiettivamente incomprensibile; non basta che la parte soccombente contesti la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
  • In cassazione non è consentito prospettare una nuova lettura del materiale istruttorio per sostituirla a quella compiuta dai giudici di merito, se la decisione impugnata espone una motivazione coerente e comprensibile.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando vi sia doppia conforme tra primo e secondo grado, salvo che il ricorrente indichi specifici profili di divergenza nei due giudizi.
  • L'erronea indicazione nominale di un bene o di un cespite non comporta automaticamente l'inesistenza del credito per oneri condominiali se i millesimi attribuiti al condomino restano quelli effettivamente dovuti e il riparto non risulta alterato.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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