Cassazione Civile, Ordinanza n. 30063/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva disposto, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, la revisione parziale del classamento e la rideterminazione della rendita di un immobile ubicato in una microzona comunale ritenuta "anomale" per il significativo scostamento tra valore medio di mercato e valore catastale medio. La contribuente aveva impugnato l'atto; il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, mentre la CTR del Lazio aveva accolto l'appello ritenendo non adeguatamente motivato il provvedimento. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 e dei principi generali in tema di motivazione degli atti catastali, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente escluso la sufficienza della motivazione dell'avviso, fondato sul richiamo alla microzona e allo scostamento tra valori medi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha richiamato un orientamento già consolidato secondo cui, nella revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, il provvedimento deve essere motivato in modo rigoroso e concreto, indicando gli elementi specifici che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare; non basta il mero richiamo alla microzona, allo scostamento statistico o a formule generiche. La motivazione deve consentire al contribuente di conoscere ex ante le ragioni del provvedimento e non può essere integrata in giudizio dall'Amministrazione. Poiché la CTR si è attenuta a tali principi ritenendo insufficiente la motivazione dell'avviso, il ricorso è stato rigettato. Le spese sono state compensate per l'evoluzione giurisprudenziale in materia; non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in microzone con significativo scostamento dei valori richiede una motivazione concreta e rigorosa, riferita ai fattori che incidono sulla singola unità immobiliare.
Tra gli elementi da considerare nella motivazione del riclassamento rientrano la qualità urbana del contesto, la qualità ambientale della zona di mercato e le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge rispetto alla motivazione dell'atto catastale.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non applicato nel caso di soccombenza della parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Richiamato per la disciplina della camera di consiglio non partecipata.
Legge di conversione del d.l. n. 168/2016, richiamata per la disciplina processuale applicata.
Legge finanziaria 2005, base normativa della revisione del classamento per microzone.
Massime di principio
- Nel procedimento di revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la motivazione dell'atto deve essere specifica, concreta e rigorosa, non potendo esaurirsi nel richiamo alla microzona o allo scostamento tra valori medi.
- L'obbligo motivazionale serve a mettere il contribuente in condizione di conoscere ex ante le ragioni del riclassamento e di esercitare effettivamente il diritto di difesa.
- La legittimità del riclassamento non può essere affermata in via presuntiva sulla sola base di dati statistici generali: occorre indicare i fattori urbanistici, ambientali ed edilizi che incidono sulla singola unità immobiliare.
- La motivazione dell'atto impositivo non può essere integrata successivamente dall'Amministrazione nel giudizio di impugnazione; la sua sufficienza va valutata con riferimento al contenuto originario dell'atto.
- Formule generiche o di stile, prive di specificità rispetto all'immobile e alla microzona, non soddisfano l'onere motivazionale richiesto per il riclassamento catastale.
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