Sentenza del 22/07/2020 n. 2334 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro -Atto sottoposto a registrazione - Riqualificazione - Utilizzo di elementi extra testuali - Illegittimità - Abuso del diritto - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta complementare emesso dall'Ufficio che aveva riqualificato la cessione del 100% delle quote della società yyyyy come cessione d'azienda, con contestazione della violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del D.P.R. n.131/1986 e richiamo agli artt. 10-bis, commi 4, 6 e 8 e 7 della L. n.212/2000; dedotta assenza di azienda e difetto di motivazione dell'atto impositivo.
La decisione
La CTR Lazio, accogliendo l'appello del ricorrente, ha riformato la sentenza di primo grado e annullato la riqualificazione operata dall'Ufficio. Il Collegio ha richiamato la novella dell'art.20 D.P.R. n.131/1986 introdotta dall'art.1, co.87, lett. a) l. 27/12/2017, n.205 (interpretata anche dalla L. di bilancio 2019) nella quale la riqualificazione per la registrazione deve fondarsi esclusivamente sugli elementi desumibili dall'atto presentato e non su elementi extra-testuali o atti collegati; ogni contestazione fondata su elementi extra-testuali è oggi riservata alla procedura di contrasto all'abuso del diritto ai sensi dell'art.10-bis L. n.212/2000. L'Ufficio non poteva quindi validamente considerare il risultato economico emergente dalla correlazione di più atti e la riqualificazione in cessione d'azienda è stata disconosciuta. Condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 20, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U. registro)
"L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad essa collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi."
La riqualificazione per registrazione deve fondarsi esclusivamente sugli elementi contenuti nell'atto sottoposto a registrazione; non è più consentito l'uso di elementi extra-testuali per trasformare la natura dell'atto nell'ambito dell'imposta d'atto.
art. 1, co. 87, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205
novella dell'art. 20 T.U.R. (cfr. quote sopra)
Norma che ha modificato la formulazione di art.20 per limitare la riqualificazione ai soli elementi desumibili dall'atto registrato; considerata interpretazione autentica dall'intervento successivo.
art. 1, co. 1084, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)
testo che dichiara che l'art.1, co.87, lett. a) della L. 27/12/2017, n.205 costituisce interpretazione autentica dell'art.20, comma 1 del D.P.R. n.131/1986
Conferma l'interpretazione restrittiva dell'art.20 e dichiara l'efficacia retroattiva della novella per i rapporti non esauriti.
art. 53-bis, D.P.R. n. 131/1986 (modificato dalla Legge di bilancio 2018)
Attribuisce compiti e poteri agli Uffici, rinviando all'art.10-bis L. n.212/2000 per le riqualificazioni di natura antielusiva basate su atti collegati o elementi extra-testuali.
art. 10-bis, L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Strumento normativo attraverso il quale l'Amministrazione può contestare condotte abusive e procedere a riqualificazioni fondate su elementi extra-testuali e atti collegati, con le garanzie procedurali previste dalla norma; dunque le riqualificazioni antielusive devono essere operate secondo tale disciplina e non mediante la registrazione ex art.20.
Cass. nn. 25001/2015; 7335/2014; 19752/2013
Giurisprudenza richiamata che, nella precedente impostazione, permetteva la prevalenza della causa reale e dell'effetto economico complessivo anche attraverso elementi extra-testuali per la riqualificazione degli atti; la novella normativa ha invece limitato tale impostazione per l'ambito della registrazione.
Massime di principio
- Per la registrazione e la relativa imposta d'atto (art.20 DPR 131/1986) la natura e gli effetti giuridici si determinano esclusivamente in base agli elementi contenuti nell'atto presentato: l'Ufficio non può riqualificare un atto facendo ricorso a elementi extra-testuali o ad atti collegati.
- Se l'Amministrazione ritiene che la fattispecie costituisca un abuso del diritto o abbia natura elusiva emergente da atti collegati o da fatti esterni al documento registrato, deve avviare la procedura antielusiva prevista dall'art.10-bis della L. n.212/2000 rispettandone le garanzie procedurali; non può ottenere la riqualificazione semplicemente nell'ambito dell'atto di registrazione.
- Nel confronto tra cessione di quote e cessione d'azienda, la valutazione fiscale per la registrazione resta ancorata a quanto esplicitamente emergente dal contratto: la mera esistenza di effetti economici complessivi non documentati nell'atto non legittima la riqualificazione ai fini dell'imposta d'atto.
- I contribuenti dovrebbero curare la redazione del contratto e degli atti registrati in modo da far emergere chiaramente la natura dell'operazione; conservare documentazione e, se necessario, preparare elementi per una possibile difesa in sede antielusiva qualora l'Ufficio avvii procedimento ai sensi dell'art.10-bis.
- Le modifiche normative (Legge 2017/2018 e conferma 2019) hanno efficacia anche sui rapporti non esauriti, pertanto le istanze e le contestazioni pendenti devono essere valutate alla luce del principio che limita l'uso di elementi extra-testuali nell'ambito della registrazione.
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