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Sentenza

Sentenza del 22/07/2020 n. 103 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (Art. 7 D.Lgs. 31.12.1992 n. 546) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale - Produzione in giudizio da parte del contribuente - Ammissibilità -Valore indiziario - Valutazione del giudice - Contenuto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La commissione ha ritenuto ammissibile la produzione in giudizio di dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale. Tali dichiarazioni hanno valore indiziario; spetta al giudice valutare il loro peso probatorio nel contesto complessivo degli atti, verificandone la credibilità dei declaranti sulla base di elementi oggettivi e soggettivi (coerenza, contemporaneità, interesse, riscontro con altri elementi probatori, ecc.).

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha prodotto in giudizio dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale per contrastare gli elementi probatori dell'Amministrazione. La questione è se tali dichiarazioni siano ammissibili e quale valore probatorio possano assumere davanti alle commissioni tributarie.

Norme richiamate

  • Art. 7 D.Lgs. 31.12.1992 n. 546

    Riferimento alle disposizioni comuni del procedimento tributario e al potere/dovere delle commissioni tributarie di esaminare la prova nel suo complesso; in tale quadro si ammette la produzione di dichiarazioni extraprocessuali come elementi di prova a valore indiziario.

  • Principi del giusto processo e della parità delle armi

    Sanciscono la facoltà per il contribuente, alla pari dell'Amministrazione, di introdurre nel giudizio mezzi di prova; sono la ragione costituzionale/garantistica dell'ammissibilità delle dichiarazioni extraprocessuali.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese da terzi fuori dal processo sono ammissibili nel contenzioso tributario ma hanno natura indiziaria: non costituiscono prova piena di per sé.
  • Il giudice tributario ha il potere-dovere di valutare la credibilità di tali dichiarazioni alla luce dell'insieme probatorio, tenendo conto di elementi oggettivi (coerenza, riscontri documentali, contemporaneità) e soggettivi (interesse, rapporto con le parti, attendibilità del dichiarante).
  • La forza probatoria delle dichiarazioni extraprocessuali cresce se sono corroborate da elementi documentali o da altre prove indipendenti; viceversa la loro insufficiente corroborazione ne limita il valore decisorio.
  • Sia il contribuente sia l'Amministrazione possono produrre dichiarazioni di terzi: la parità delle armi impone pari possibilità di allegazione e di contestazione in udienza.
  • In situazioni analoghe è prudente allegare insieme alla dichiarazione ogni elemento che ne aumenti la credibilità (documenti contemporanei, riferimenti di terzi indipendenti, motivazioni chiare della dichiarazione).
  • Il giudice deve motivare in modo specifico la scelta di attribuire o non attribuire valore probatorio a tali dichiarazioni, indicando i criteri oggettivi e soggettivi usati per la valutazione.

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