Sentenza del 22/07/2020 n. 529 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. XXX 2017 00XX (IRAP periodo 2013) notificata il 24/01/2018. La contribuente ha riproposto in appello i motivi già dedotti in primo grado: inesistenza della notifica via PEC per omessa firma digitale; violazioni dell'art. 36-bis DPR 600/73, art. 54-bis DPR 633/72 e art. 6, comma 5, L. 212/2000; violazione art. 36-bis DPR 600/73 e art. 17, comma 3, D.Lgs. 472/97 (errato calcolo degli interessi e omessa comunicazione di avviso bonario); violazione art. 2, comma 2, D.Lgs. 462/97; nullità della cartella per difetto di motivazione (art. 7, comma 3, L. 212/2000); nullità per inesistenza della pretesa tributaria.
La decisione
L'appello è stato dichiarato inammissibile perché, prima della proposizione dell'appello, la contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata (art. 3 DL n. 119/2018, 'rottamazione-ter') contenente l'impegno a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi ivi compresi. La giurisprudenza (cfr. Cass. 32808/2018) considera tale dichiarazione atto volontario irrevocabile salvo errore materiale manifesto: perciò la rinuncia è vincolante e impedisce l'instaurazione o la prosecuzione del giudizio. Pertanto le questioni sostanziali sollevate non sono state esaminate. Condanna della contribuente al pagamento delle spese del grado in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
DL n. 119/2018 (art. 3, commi 1 e 6)
La dichiarazione di definizione agevolata contiene l'impegno del privato a rinunciare ai giudizi riguardanti i carichi inclusi; tale impegno è vincolante e la dichiarazione è considerata irrevocabile salvo errore materiale manifesto.
Cass. sent. n. 32808/2018 (giurisprudenza)
Principio consolidato che le dichiarazioni di adesione a definizioni agevolate sono atti volontari e irrevocabili, non modificabili dal contribuente né dall'ufficio, fatta eccezione per errori materiali manifesto.
DPR 600/1973 (art. 36-bis)
Norma richiamata dalla ricorrente; nella decisione non è stata sostanzialmente valutata perché l'appello è stato dichiarato inammissibile per rinuncia mediante definizione agevolata.
DPR 633/1972 (art. 54-bis)
Norma richiamata dalla ricorrente; non esaminata nel merito a causa della inammissibilità dell'appello.
Legge 212/2000 (art. 6, comma 5 e art. 7, comma 3)
Norme richiamate in ordine a garanzie processuali e motivazione degli atti; non sono state valutate nel merito in quanto la rinuncia derivante dalla definizione agevolata ha reso l'appello inammissibile.
D.Lgs. 472/1997 (art. 17, comma 3)
Richiamato dalla ricorrente relativamente al calcolo degli interessi; non esaminato per sopravvenuta inammissibilità dell'appello.
D.Lgs. 462/1997 (art. 2, comma 2)
Norma citata dalla contribuente; non è stata valutata nel merito per le stesse ragioni di inammissibilità.
Massime di principio
- La presentazione di una dichiarazione di definizione agevolata (es. 'rottamazione') contenente la rinuncia ai giudizi rende inammissibili gli appelli relativi ai carichi inclusi, se la dichiarazione è stata depositata prima della proposizione dell'appello.
- Tali dichiarazioni sono considerate atti volontari e, salvo errore materiale manifesto, sono irrevocabili: il giudice non può sindacarne la volontà né esaminare il merito del ricorso relativo ai carichi definiti.
- Prima di aderire a una definizione agevolata è fondamentale valutare l'esistenza di contenziosi pendenti: l'adesione comporta in genere la rinuncia alle impugnazioni, con perdita della possibilità di proseguire il giudizio.
- La sola eccezione alla vincolatività è l'errore materiale manifesto nella dichiarazione di adesione: per essere efficace deve essere chiaro e riconoscibile nella documentazione prodotta.
- In presenza di una dichiarazione di rinuncia accertata, la via processuale corretta è valutare eventuali rimedi straordinari basati su vizi formali della stessa adesione o dimostrare l'errore materiale, non riproporre i motivi del merito già esposti.
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