Sentenza del 22/07/2020 n. 1412 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Procedura automatizzata - Dati rinvenuti anche al di fuori delle pregresse dichiarazioni - Metodo di tipo meramente matematico - Non applicabile - Legittimità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2009 per maggiore IRES e recupero di contributo SSN, emessa dopo un controllo basato su procedure automatizzate ex art. 36-bis DPR 600/1973. L'Ufficio aveva ritenuto che parte della somma derivasse da errata imputazione di crediti in precedenti dichiarazioni (anni 2005 e 2008). Il contribuente contestò l'uso della procedura automatizzata, sostenendo di aver chiesto la correzione autonoma dopo la comunicazione di irregolarità e richiamando precedenti pronunce favorevoli della CTP per le annualità pregresse. L'Agenzia sosteneva la legittimità del controllo automatico come semplice verifica di incongruenze e chiedeva l'annullamento della sentenza di primo grado; inoltre chiedeva di non annullare la parte relativa ad un credito di euro 1.200,00 mai specificamente contestato dal contribuente.
La decisione
La CTR ha ritenuto che l'uso della procedura automatizzata ex art. 36-bis non fosse idoneo quando l'Ufficio utilizza dati non desumibili dalle pregresse dichiarazioni o opera una diversa imputazione di crediti: in tali ipotesi è necessario un atto motivato di accertamento (avviso ai sensi dell'art. 42) che esponga le ragioni giuridiche dell'atto per consentire al contribuente la difesa. Di conseguenza la Corte ha confermato nella sostanza la decisione di primo grado che aveva annullato la cartella per l'importo relativo all'IRES, ma ha accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia limitatamente al recupero del credito di euro 1.200,00 (che risultava inserito erroneamente nel quadro RU e non specificamente contestato dal contribuente): su questo punto la cartella è stata riconosciuta legittima. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
comma 1 (procedure automatizzate per comunicazioni di irregolarità / controlli formali)
Le procedure automatizzate sono ammesse per mere operazioni matematiche su dati dichiarati; non sono utilizzabili quando l'Ufficio si basa su dati non presenti nelle pregresse dichiarazioni o su una nuova imputazione/interpretazione dei crediti, poiché in tali casi è richiesto un atto motivato che espliciti le ragioni giuridiche dell'accertamento.
D.P.R. n. 600/1973, art. 42
Quando è necessaria un'attività interpretativa o una contestazione delle violazioni sostanziali (non solo un'operazione aritmetica), l'Amministrazione deve procedere mediante avviso di accertamento, motivandolo per consentire il pieno esercizio dei diritti di difesa del contribuente.
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-ter, comma 2, lett. d)
recupero dell'imposta indebitamente compensata (termini e modalità)
La procedura di recupero dell'imposta indebitamente compensata segue termini specifici; la giurisprudenza ha ritenuto che, al di fuori dei controlli formali tempestivi, si debba procedere con avviso di accertamento per contestare violazioni non rientranti nella mera rettifica formale.
Massime di principio
- Le procedure automatizzate ex art. 36-bis sono legittime solo per verifiche meramente aritmetiche su dati presenti nelle dichiarazioni; ogni utilizzo di dati esterni o diversa imputazione di crediti richiede un atto motivato (avviso di accertamento).
- Se l'Amministrazione intende rivedere la qualificazione giuridica di voci dichiarate o riallocare crediti tra annualità, deve fornire le ragioni giuridiche nell'atto per permettere al contribuente di difendersi efficacemente.
- Il contribuente che riceve una comunicazione ex art. 36-bis e propone correzione autonoma deve conservarne traccia e, ove non risposto, può impugnare la successiva cartella; le pronunce favorevoli su annualità pregresse sono elementi rilevanti e non devono essere ignorate dall'Ufficio.
- Anche in caso di decisione favorevole del contribuente in primo grado, l'Agenzia può ottenere accoglimento parziale in appello su voci non specificamente dedotte dal ricorso o non corrette proceduralmente; perciò è importante contestare puntualmente tutte le voci.
- Prassi consigliata: l'Amministrazione, prima di applicare rettifiche non meramente aritmetiche, dovrebbe emettere avviso di accertamento motivato; il contribuente dovrebbe rispondere dettagliatamente alla comunicazione di irregolarità e, se necessario, impugnare tempestivamente per far valere il diritto di difesa.
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