Sentenza del 22/07/2020 n. 530 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU relativo a due immobili concessi in leasing e non riconsegnati nel periodo considerato. Il ricorrente ha contestato la pretesa impositiva perché, secondo la sua interpretazione, l'obbligo tributario passerebbe al locatore finanziario solo dopo la riconsegna effettiva dell'immobile comprovata dal verbale di riconsegna; fino ad allora la soggettività passiva IMU rimarrebbe in capo al locatario.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello del Comune e confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del locatore finanziario. Il Collegio ha interpretato l'art. 9 d.lgs. 23/2011 nel senso che la soggettività passiva IMU passa al locatore finanziario solo con la riconsegna materiale dell'immobile, comprovata da verbale. Ha richiamato e seguito l'orientamento della Corte di Cassazione n. 19166/2019, ritenuto più conforme ai principi costituzionali (art. 53 e art. 3) e al D.M. Economia e Finanze 30/10/2012. Per l'esistenza di orientamenti contrastanti della Cassazione, la Commissione ha disposto la compensazione delle spese del grado di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 23/2011, art. 9, comma 1
La Commissione interpreta la norma nel senso che la soggettività passiva IMU relativa agli immobili in leasing passa al locatore finanziario solo al momento della riconsegna dell'immobile; non vale la sola risoluzione o scadenza contrattuale se l'immobile non è stato restituito.
Legge 147/2013, art. 1, comma 672
La Corte di merito ha ritenuto non necessaria l'applicazione analogica tra la disciplina TASI e IMU per decidere la questione; pertanto il comma non è stato determinante nel caso concreto.
D.M. Economia e Finanze 30/10/2012
Considerato fonte secondaria vincolante per la P.A.; stabilisce che l'onere dichiarativo IMU, in caso di risoluzione anticipata del leasing, grava sul locatore dalla data di riconsegna del bene comprovata dal verbale, contribuendo a sostenere l'interpretazione che fa dipendere il passaggio di soggettività dalla riconsegna.
Costituzione, art. 53
Richiamato come principio-guida per l'interpretazione: imposizione secondo la capacità contributiva; la Commissione ha ritenuto coerente attribuire l'onere a chi ha di fatto la disponibilità dell'immobile (il locatario fino alla riconsegna).
Costituzione, art. 3
Richiamato per il principio di pari trattamento: non si deve creare una differenza di trattamento tra locatori che hanno ottenuto la restituzione e quelli che non l'hanno ottenuta per ritardo del conduttore.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamate nn. 19166/2019; 13793/2019; 25249/2019; 29973/2019; Cass. 3362/2014; Cass. 22924/2012; Cass. 519/2020)
La giurisprudenza è contrastante: alcune sentenze (es. 13793/2019, 25249/2019, 29973/2019) ritengono che la soggettività passi con la risoluzione o scadenza contrattuale; altre (es. 19166/2019) richiedono la riconsegna fisica. La Commissione si è allineata a quest'ultimo orientamento ritenendolo più conforme ai principi costituzionali e all'ultrattività del rapporto di locazione fino alla riconsegna.
Massime di principio
- In caso di leasing, l'obbligo IMU rimane in capo al locatario finché l'immobile non è effettivamente riconsegnato e la riconsegna è comprovata da un verbale formale.
- La sola risoluzione o scadenza contrattuale non è sufficiente, se l'immobile non è materialmente restituito; la prova della riconsegna (verbale) è determinante per il trasferimento della soggettività passiva al locatore.
- Il D.M. 30/10/2012 supporta l'interpretazione che fa decorrere l'onere dichiarativo per il locatore dalla data di riconsegna documentata; gli enti locali devono attenersi a tale indicazione salvo contrasto con norme di rango superiore.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, è ragionevole adottare l'interpretazione che meglio tutela i principi costituzionali di capacità contributiva e parità di trattamento; in tali ipotesi le spese processuali possono essere compensate.
- Per tutelarsi, il locatore finanziario deve ottenere e conservare il verbale di riconsegna; il locatario deve monitorare la data di riconsegna per evitare di essere tassato oltre il periodo di effettiva detenzione.
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