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Sentenza

Sentenza del 22/07/2020 n. 95 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di sanzione per omessa e/o ritardata trasmissione telematica (anni 2010-2013) delle dichiarazioni/lettere d'intenti ricevute dai clienti. La contribuente ha dedotto che i ritardi/omissioni dipendessero da un errore dell'intermediario incaricato dell'invio telematico e ha contestato l'entità della sanzione (applicata dall'Ufficio nella misura prevista dall'art. 7 c.4-bis D.Lgs. 471/97: 100%-200% dell'imposta), sostenendo inoltre che si trattasse di errore formale non punibile o, comunque, soggetto a sanzione fissa e non proporzionale.

La decisione

La CTP aveva ritenuto infondato il motivo relativo alla responsabilità dell'intermediario (mancanza di prove che il consulente non avesse trasmesso nei termini; il contribuente resta responsabile nei confronti dell'Agenzia e potrà agire civilisticamente contro l'intermediario), ma aveva accolto il secondo motivo applicando, ai sensi del principio del "favor rei", la disciplina sanzionatoria più favorevole intervenuta successivamente (sanzione fissa da €250 a €2.000). In appello l'Agenzia ha contestato l'applicabilità retroattiva della norma più favorevole richiamando l'art.20 D.Lgs.175/2014; la Commissione Tributaria Regionale ha però confermato la sentenza di merito, respingendo l'appello dell'Ufficio, applicando la sanzione più favorevole e compensando le spese di lite.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 471/1997 art. 7, comma 4-bis

    prevedeva l'irrogazione della sanzione dal 100% al 200% dell'imposta per il caso di mancata trasmissione telematica della dichiarazione d'intenti (nella formulazione originaria)

    La norma originaria sanzionava l'omessa/ritardata trasmissione nella misura percentuale sull'imposta; la fattispecie rimane rilevante anche dopo successive modifiche, seppur ridefinita.

  • D.Lgs. 472/1997 art. 3

    principio del "favor rei" esteso al settore tributario

    Le norme sanzionatorie sopravvenute più favorevoli devono essere applicate retroattivamente, purché il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo e la controversia sulla sanzione sia ancora aperta.

  • D.Lgs. 175/2014 art. 20, comma 2 e 3

    modifica la portata soggettiva dell'obbligo di trasmissione e dispone che le disposizioni modificative si applicano "alle dichiarazioni d'intento in relazione ad operazioni senza applicazione d'imposta da effettuare a decorrere dall'1 gennaio 2015"

    L'Ufficio ha sostenuto che tale limite temporale escluda la retroattività; il Collegio invece ha ritenuto che, pur cambiando la disciplina soggettiva, il fatto rimane illecito e quindi si applica la norma successiva più favorevole ai sensi del principio del favor rei.

  • D.Lgs. 158/2015 art. 15 comma 1 lett. g) e art. 32 comma 1

    modifica l'art. 7 introducendo la sanzione fissa da euro 250 a euro 2.000 con efficacia dal 1.1.2016

    La norma ha ridotto la sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione d'intenti; la CTR ha applicato tale regime più favorevole alla controversia non ancora definita.

  • D.P.R. 633/1972 art. 8, comma 1, lett. c

    Riferimento alle cessioni in regime IVA rilevanti per la fattispecie (vendite effettuate ai sensi dell'art. 8 c.1 lett. c), che giustificano l'obbligo di ricevere e trasmettere le lettere d'intenti).

  • Cass. Civ. 8243/2008 e Cass. Civ. 20-12-2012 n.23564

    Giurisprudenza di legittimità che conferma il principio della retroattività delle norme sanzionatorie più favorevoli nel settore tributario (applicazione del favor rei anche d'ufficio).

Massime di principio

  • La responsabilità verso l'Amministrazione fiscale per la mancata o tardiva trasmissione delle lettere d'intenti grava sul cedente/prestatore: la delega a un consulente non esclude automaticamente la responsabilità fiscale; il contribuente deve fornire prove concrete dell'adempimento o del fatto imputabile esclusivamente all'intermediario per ottenere l'esonero.
  • Se successivamente interviene una norma che riduce la sanzione (regime più favorevole), tale norma va generalmente applicata retroattivamente (principio del "favor rei") se la controversia non è definitiva, anche se la disciplina è stata riformulata, salvo che la norma nuova abbia abrogato espressamente e definitivamente la fattispecie (estinzione dell'illecito) o contenga un limite temporale chiaro che impedisca la retroattività.
  • Quando la modifica normativa cambia la sfera soggettiva della fattispecie (es. spostando l'obbligo dal cedente al cessionario), i giudici valutano se il fatto originario permane come illecito sanzionabile nella nuova cornice; se permane in forma modificata può risultare applicabile la nuova sanzione più favorevole.
  • In caso di contestazione, il contribuente dovrebbe conservare e produrre: incarichi scritti al consulente, ricevute/rapporti di invio telematico, conferme di ricezione, estratti del registro IVA, e ogni documento che provi l'adempimento o l'intervento tempestivo dell'intermediario.
  • Sul piano pratico il contribuente ha comunque la possibilità di agire civilmente contro l'intermediario 'infedele' per ottenere il risarcimento degli eventuali danni (sanzioni, interessi), ma ciò non esime dall'onere di prova nel giudizio tributario.
  • In situazioni giuridicamente 'interpretative' e non uniformi, è possibile ottenere la compensazione delle spese di lite; pertanto valutare sempre l'opportunità di ricorrere e le prospettive di applicazione del favor rei.

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