Sentenza del 22/07/2020 n. 2329 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Accertamento basato sulle movimentazioni bancarie del contribuente -Richiesta generica di dati, notizie e documenti - Documenti giustificativi depositati solo in giudizio - Inutilizzabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento tributario basato su presunzioni derivanti dalle movimentazioni bancarie del periodo d'imposta; l'Ufficio aveva formulato in fase amministrativa una richiesta generica di esibizione di dati, notizie e documenti utili a giustificare le operazioni bancarie; il contribuente ha depositato i documenti giustificativi solo in sede di giudizio e si è contestata l'inutilizzabilità di tali documenti per effetto della preclusione prevista dall'art. 32, comma 3, d.P.R. n. 600/1973.
La decisione
La Corte ha ritenuto che i documenti prodotti per la prima volta nel processo tributario sono legittimamente utilizzabili dal contribuente per vincere la presunzione erariale fondata sulle movimentazioni bancarie, quando la richiesta dell'Ufficio nella fase istruttoria si sia limitata a una domanda generica di esibizione di dati, notizie e documenti. La preclusione di cui all'art. 32, comma 3, DPR 600/1973 opera soltanto se il documento è stato espressamente menzionato nella richiesta dell'Ufficio; pertanto, in assenza di tale specifica indicazione, i documenti depositati in giudizio non sono inidonei e possono essere valutati nel processo. La disposizione va interpretata alla luce del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.).
Norme richiamate
art. 32, d.P.R. n. 600/1973
La preclusione prevista opera solo con riferimento al documento espressamente indicato dall'Ufficio nella richiesta amministrativa; una richiesta meramente generica non determina l'inutilizzabilità dei documenti successivamente prodotti in giudizio.
art. 24 Cost.
Richiamato per sottolineare la necessità di interpretare la norma processuale in modo coerente con il diritto di difesa del contribuente.
art. 53 Cost.
Richiamato per evidenziare il principio di capacità contributiva che impone un trattamento impositivo fondato su elementi certi e proporzionati, non su preclusioni formali che possano pregiudicare la prova della reale situazione fiscale del contribuente.
Cass. n. 16548/2018
Precedente giurisprudenziale richiamato a sostegno del principio secondo cui la genericità della richiesta amministrativa non legittima la preclusione dei documenti prodotti in giudizio.
Massime di principio
- Se l'Ufficio richiede in fase amministrativa l'esibizione di "dati, notizie e documenti" in termini generici, il contribuente può depositare documenti giustificativi per la prima volta in giudizio e questi possono essere valutati dal giudice.
- La preclusione prevista dall'art. 32, comma 3, DPR 600/1973 si applica solo ai documenti espressamente menzionati nella richiesta dell'Ufficio; pertanto è fondamentale verificare il contenuto formale della richiesta amministrativa.
- Per evitare l'ammissione in giudizio di documenti prodotti tardivamente, l'Ufficio dovrà indicare con precisione i documenti o le categorie documentali che intende ottenere durante la fase istruttoria.
- Il diritto di difesa e il principio di capacità contributiva impongono una interpretazione restrittiva della preclusione amministrativa: non si deve trasformare una genericità formale in un ostacolo alla prova della reale situazione fiscale del contribuente.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe comunque conservare e predisporre i giustificativi già nella fase amministrativa; ma, se ciò non è avvenuto e la richiesta era generica, tali documenti possono essere ugualmente valorizzati in giudizio.
- Se invece l'Ufficio ha nominativamente o specificamente indicato determinati documenti nella richiesta amministrativa e il contribuente non li ha prodotti, la preclusione può trovare applicazione e l'Ufficio potrà mantenere la presunzione sulle movimentazioni bancarie.
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