Cassazione Civile, Ordinanza n. 03863/2025 del 15/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica parziale IVA relativo all’anno 1997, emesso nei confronti di un esercente bar-pasticceria per omessa registrazione di corrispettivi, ricostruzione del maggior volume d’affari mediante rideterminazione della percentuale di ricarico e indebita detrazione IVA su una prestazione ritenuta estranea all’attività aziendale. Dopo un primo contenzioso di merito e un precedente rinvio della Cassazione per vizio motivazionale e omessa pronuncia su un profilo dell’atto impositivo, la CTR in sede di rinvio aveva rigettato il ricorso del contribuente. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, ma nelle more depositava istanza di definizione agevolata della controversia ex art. 6 d.l. n. 193/2016, dichiarando l’impegno a rinunciare al ricorso e documentando il pagamento di tutte le rate indicate dall’agente della riscossione. Successivamente depositava memoria con espressa rinuncia al ricorso e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte non esamina i motivi di ricorso perché ritiene preliminarmente perfezionata la definizione agevolata della lite: dalla documentazione prodotta risulta l’adesione del ricorrente alla procedura ex art. 6 d.l. n. 193/2016, la comunicazione dell’importo dovuto, il pagamento integrale delle rate e la successiva rinuncia espressa al ricorso. In applicazione del principio già affermato in giurisprudenza, il giudizio di cassazione viene dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non si applica l’ulteriore importo del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 193/2016 conv. con modif. in l. n. 225/2016
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata comporta l’impegno a rinunciare al giudizio; la comunicazione dell’esattore e il pagamento integrale delle rate rilevano ai fini dell’estinzione del giudizio o della cessazione della materia del contendere.
Il giudizio di cassazione è dichiarato estinto per rinuncia del ricorrente quando questi, avendo aderito alla definizione agevolata, formalizzi la rinuncia al ricorso.
La memoria depositata in prossimità della decisione viene utilizzata per ribadire la rinuncia al ricorso e la richiesta di cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Nel caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata non trova applicazione l’ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il debitore aderisce alla definizione agevolata prevista dalla normativa speciale, assumendo l’impegno a rinunciare al giudizio, e tale adesione è seguita dalla comunicazione dell’importo dovuto e dal pagamento integrale delle rate, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto o cessato per materia del contendere.
- Se il soggetto che ha aderito alla definizione agevolata è ricorrente, la formalizzazione della rinuncia al ricorso consente la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; se è resistente o intimato, l’effetto estintivo opera ex lege.
- In presenza di un valido perfezionamento della definizione agevolata, l’esame dei motivi di ricorso diventa superfluo.
- L’estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per i casi di rigetto o inammissibilità.
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