Cassazione Civile, Ordinanza n. 23224/2021 del 20/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Trieste che aveva rigettato l'impugnazione avverso un ordine di trasferimento in Germania adottato dall'Autorità di Dublino. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio un vizio della procura alle liti: nel giudizio di legittimità in materia disciplinata dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare tale data. Nel caso concreto, la procura non rispettava tali requisiti, risultando quindi invalida. Il Ministero dell'interno non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per invalidità della procura alle liti, ritenuta non conforme ai requisiti speciali imposti dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008. Non sono state liquidate spese processuali, poiché il Ministero intimato non ha depositato difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato
prevede un requisito speciale e ulteriore rispetto alle regole ordinarie sulla procura speciale: la data della procura deve essere successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale posteriorità deve risultare espressamente certificata dal difensore.
sono richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale la norma speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 introduce un elemento di specialità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
ha introdotto la previsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamata dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione soggetti alla disciplina speciale del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura alle liti è valida solo se conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e se tale posteriorità è certificata dal difensore.
- La mancata indicazione esplicita della data successiva alla comunicazione o la mancata certificazione difensiva della data di rilascio della procura determina l'inammissibilità del ricorso.
- La disciplina speciale sulla procura in materia di protezione internazionale deroga alle regole ordinarie degli artt. 83 e 365 c.p.c. imponendo un requisito formale più rigoroso.
- In caso di ricorso inammissibile, la Corte può dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, anche se la controparte non svolge difese e non vi è luogo a provvedere sulle spese.
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