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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01973/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, recuperando maggiori imposte dirette e disconoscendo costi per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, pari a euro 117.843,18. La controversia riguardava rapporti commerciali con una società collegata a soggetti esteri situati negli Emirati Arabi; per superare difficoltà fiscali legate alla mancata reciprocità, le transazioni sarebbero state trasferite a una società inglese che l'amministrazione riteneva mera interposta, applicando così la disciplina dei costi relativi a operazioni con paesi a fiscalità privilegiata. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR, in appello, aveva invece ritenuto che la tecnologia acquistata fosse stata rivenduta a un cliente cinese generando introiti tassabili, respingendo il gravame dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva la violazione dell'art. 110, commi 10 e 11, TUIR, sostenendo che la CTR avesse erroneamente identificato l'"effettivo interesse economico" con la sola presenza di un margine di utile tra acquisto e rivendita, mentre la norma richiede una specifica e concreta giustificazione dell'operazione con soggetti localizzati in paesi black list, diversa dal mero risparmio fiscale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il rilievo della CTR sul significato di "effettivo interesse economico" nelle operazioni con paesi black list. Ha affermato che, per la deducibilità dei costi, occorre dimostrare non solo l'effettività dell'operazione, ma anche che la scelta del fornitore estero sia giustificata da specifiche ragioni economiche concrete, ulteriori rispetto al vantaggio fiscale. Poiché la sentenza impugnata aveva confuso tale requisito con la mera economicità dell'operazione in termini di margine di utile, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la decisione di merito e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 110, commi 10 e 11, TUIR

    Per i costi relativi a operazioni con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata, la deducibilità è subordinata alla prova dell'effettiva attività del contraente estero, dell'effettiva esecuzione dell'operazione, dell'effettivo interesse economico dell'operazione e, secondo il regime applicabile ratione temporis, della separata indicazione in dichiarazione; l'effettivo interesse economico non coincide con il semplice margine di utile, ma richiede una concreta e specifica ragione economica della scelta del paese black list.

  • art. 348-ter c.p.c.

    L'inammissibilità del motivo ex art. 348-ter c.p.c. riguarda il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, non anche la dedotta violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto dal ricorrente, consistente nella violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La sua deduzione è l'unica che può risultare inammissibile per effetto della doppia conforme, secondo il ragionamento svolto dalla Corte.

  • l. n. 296/2006

    Ha eliminato il requisito della separata indicazione dei costi in dichiarazione, ma la disciplina non era applicabile ratione temporis all'operazione in contestazione, risalente al 2005.

Massime di principio

  • Nelle operazioni con soggetti localizzati in paesi a fiscalità privilegiata, la prova dell'effettività dell'operazione non basta: il contribuente deve dimostrare anche la sussistenza di un effettivo interesse economico specifico, concreto e autonomo rispetto al mero risparmio fiscale.
  • L'"effettivo interesse economico" di cui alla disciplina dei costi black list non va confuso con la generale convenienza economica dell'operazione, come la presenza di un utile sulla rivendita, ma richiede ragioni particolari che giustifichino proprio la scelta del contraente ubicato nel paese privilegiato.
  • In presenza di doppia conforme, l'inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c. non colpisce il motivo di ricorso per violazione di legge, ma solo quello che denunci un vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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