Cassazione Civile, Ordinanza n. 24134/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi riuniti promossi da un lavoratore contro la società datrice di lavoro per ottenere, da un lato, il risarcimento del danno professionale da demansionamento e, dall'altro, differenze retributive per il periodo 1.10.2000-31.3.2012. I giudici di merito hanno riconosciuto che il lavoratore, già destinatario di una precedente pronuncia che gli aveva accertato il diritto all’inquadramento nel VI livello del CCNL con decorrenza dall’1.11.1993, aveva continuato a svolgere mansioni non corrispondenti al livello riconosciuto, condannando la società al risarcimento del danno e al pagamento delle differenze retributive. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che i giudici di merito avessero esteso indebitamente il dies a quo del risarcimento al novembre 1993 oltre i limiti della domanda; con il secondo motivo, violazione degli artt. 1175 e 2909 c.c. per avere escluso l’eccezione di giudicato, assumendo che la precedente sentenza coprisse anche la domanda risarcitoria; il testo riferisce inoltre un terzo motivo, ma non ne riporta il contenuto. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la domanda risarcitoria andava letta non solo alla luce delle conclusioni formali, ma dell’intero contenuto dell’atto introduttivo e dei conteggi allegati, dai quali risultava la richiesta di risarcimento per l’intero periodo di asserito demansionamento; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto né specificato il contenuto della precedente domanda e della decisione passata in giudicato richiamata come giudicato esterno. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha ritenuto infondato il motivo di ultrapetizione, perché la domanda di risarcimento per demansionamento risultava desumibile dall’atto introduttivo considerato nel suo complesso, inclusi i conteggi che coprivano tutto il periodo dal 1.11.1993 all’1.8.2012. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo sul giudicato esterno, per difetto di autosufficienza del ricorso, non essendo stati trascritti o specificamente indicati né il contenuto della domanda definita con la precedente sentenza né il decisum che si assumeva coperto da giudicato. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. È stata invece esclusa la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dal controricorrente, non ravvisandosi mala fede o colpa grave nel ricorso.
Norme richiamate
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice di merito individui il petitum sostanziale della domanda risarcitoria considerando l’atto introduttivo nel suo complesso e i conteggi allegati, non solo le conclusioni formalmente rassegnate.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
È il parametro invocato per denunciare un error in procedendo relativo alla pretesa ultrapetizione.
È richiamato come norma asseritamente violata insieme all’art. 2909 c.c. nella censura sul giudicato, senza una specifica statuizione interpretativa autonoma della Corte.
La Corte rileva che l’eccezione di giudicato esterno non era sorretta da adeguata autosufficienza, poiché il ricorso non riportava in modo specifico il contenuto della precedente decisione e della domanda che si assumeva coperta dal giudicato.
La richiesta di condanna per responsabilità aggravata è stata respinta perché il ricorso per cassazione non è stato ritenuto proposto con mala fede o colpa grave.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di merito, la domanda va interpretata secondo il suo petitum sostanziale, desumibile dall’atto introduttivo nel complesso e dalle allegazioni e conteggi che lo accompagnano, non solo dalle conclusioni finali formalmente formulate.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice attribuisce alla domanda un significato coerente con l’intero contenuto dell’atto introduttivo e con la concreta prospettazione dei fatti e del danno subito.
- L’eccezione di giudicato esterno, quando è dedotta in cassazione, richiede il puntuale rispetto del principio di autosufficienza: occorre indicare e trascrivere in modo specifico il contenuto del precedente giudicato e della domanda definita dalla decisione richiamata.
- La censura relativa al giudicato non può essere accolta se il ricorso non consente alla Corte di verificare, sulla base del solo atto di legittimità, il perimetro oggettivo e soggettivo della pretesa già decisa.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone la prova di mala fede o colpa grave nella proposizione del ricorso, non desumibile automaticamente dalla sola soccombenza.
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